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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa NN OZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14463 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Palermo il 22.12.1988, n.q. di amministratore di sostegno di Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Maria Aurelia Bongiovanni (pec:
[...]
Email_1
OPPONENTE E
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
Controparte_2
, in persona del Direttore
[...] pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo Email_2
OPPOSTI
E
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
, riassumendo in questa sede la causa originariamente Parte_1 proposta dinanzi al Tribunale di Caltanissetta che con ordinanza del 10.10.2023 ha declinato la competenza territoriale in favore di questo Ufficio, ha proposto, n.q. di
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. n. 14463/2023 amministratore di sostegno di , opposizione avverso Parte_2
l'intimazione n. 29220229003115683/000 notificata in data 03.03.2023, relativamente alla cartella di pagamento n. 29220090013883920000 dell'importo di € 243.518,79, chiedendone l'annullamento.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n. 29220090013883920000 e la prescrizione della pretesa ex adverso azionata per decorso del termine decennale di prescrizione.
Radicatasi la lite, si sono costituite in giudizio con unico atto congiunto l'
[...]
la e l Controparte_4 Controparte_2 [...]
. Controparte_5
Le amministrazioni regionali hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della , in quanto sprovvista di legittimazione Controparte_2 processuale autonoma, e dell' Controparte_5
avendo le contestazioni mosse da parte attrice ad oggetto attività
[...] afferenti alla fase della riscossione.
Nel merito, hanno contestato le doglianze mosse da parte attrice sostenendo di aver validamente interrotto il termine di prescrizione.
L' in particolare, ha evidenziato di avere Controparte_4 regolarmente notificato la cartella sottesa all'intimazione di pagamento,
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, giusta ordinanza del
20.09.2024, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.10.2025.
***
Così riassunta la res litigiosa, va anzitutto respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' Controparte_5
.
[...]
La giurisprudenza di legittimità riconosce, infatti, una legittimazione concorrente e alternativa all'ente impositore e all'agente della riscossione, escludendo peraltro che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario (stante l'estraneità del contribuente al rapporto fra l'esattore e l'Ente creditore) e ritenendo che il contribuente possa agire sia nei confronti dell'Ente impositore, con conseguente opponibilità della pronuncia al concessionario, in quanto adiectus solutionis causa, sia alternativamente nei confronti dell'agente della riscossione, il quale nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi può chiamare in causa, ai sensi dell'articolo 39
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. n. 14463/2023 del d. legislativo n. 112/1999, l'Ente titolare del credito, rispondendo in mancanza delle conseguenze della lite (Cass. n. 15310/2009; Cass. n. 13082/2011; Cass. n. 14991/2020).
Nulla vietava, dunque, all'opponente di evocare in giudizio entrambi i propri contraddittori.
Deve, invece, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della . Controparte_2
La non infatti ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli CP_2
Assessorati, ai quali è attribuita una propria competenza funzionale con rilevanza esterna, né può valorizzarsi nel caso di specie l'unitaria rappresentanza in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, in quanto la ripartizione in diversi rami amministrativi rileva dal punto di vista della legittimazione passiva, come onere per i terzi di esatta individuazione ( e non anche ai fini della legittimazione attiva, ipotesi in cui invece deve tenersi conto dell'unitaria rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, cfr.
14315/2013).
Esaurendo le questioni preliminari, va respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione, in quanto costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – proponibile senza limiti temporali - quello con cui viene dedotta non già la regolarità degli atti della riscossione, bensì l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di debenza del tributo o di accertamento della violazione amministrativa e la notificazione del primo atto interruttivo. In tal caso, infatti, l'eccezione dell'invalidità della notifica della cartella di pagamento è funzionale alla denuncia della sua inidoneità ad interrompere la prescrizione
(ex multis, Cass. 18152/2024, Cass. SU 13300, 13304, 13306/2024).
***
Nel merito, l'opposizione è fondata stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito contenuto nella cartella di pagamento n. 29220090013883920000, cui fa riferimento l'intimazione di pagamento impugnata.
Come sostenuto dall'opponente, la cartella esattoriale è stata notificata, in data 2.10.2009, in un luogo (via Delle Croci n.21, Palermo) diverso dalla residenza del destinatario al momento del perfezionamento del procedimento notificatorio (Contrada Faino s.n.,
Butera, Caltanissetta). E' infatti documentato dal certificato anagrafico storico che sin dal
5.12.2001 aveva trasferito la propria residenza dalla Parte_2 storica dimora palermitana di via delle Croci al comune nisseno, ove l'ha mantenuta sino all'11.12.2018, tanto è vero che – acquisito il certificato anagrafico aggiornato – CP_6 notificò presso il domicilio in Butera un avviso di iscrizione ipotecaria il 27.10.2010 (all. 8 fascicolo parte opposta).
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. n. 14463/2023
Non è stato neppure allegato che nel luogo di notifica l'atto sia stato ricevuto dall'odierno opponente, che infatti non risulta aver firmato l'avviso di ricevimento. E peraltro, soltanto nell'anno 2015, ai soli fini dell'istanza di rateazione proposta il 10 marzo, l'odierno opponente dichiarò di eleggere domicilio presso l'indirizzo di via delle Croci n. 21.
La nullità della notifica dell'atto presupposto travolge evidentemente gli atti conseguenziali, in accordo con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'omessa notifica di un atto presupposto – nella specie la cartella di pagamento – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato che si fonda sul mancato pagamento della cartella (Cass. n. 13314/21).
Per tale ragione, l'opponente chiede che il credito vantato dall'
[...]
sia dichiarato prescritto per decorso del Controparte_5 termine decennale tra l'insorgenza del debito (2006) e la notifica dell'intimazione impugnata, e ciò al fine di far constare l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Manca in effetti la prova che il decorso del termine di prescrizione sia stata in precedenza validamente interrotta, atteso che:
- all'avviso di iscrizione di ipoteca n. 21017/2010, notificato in data 30.10.2010, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973 a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, non è possibile riconoscere efficacia interruttiva stante la mancanza degli elementi dell'atto di costituzione in mora, a norma dell'art. 2943, comma 4, cod.civ., non integrando una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore (Cass. 18305/2020);
- l'istanza di rateazione del 10.03.2015, cui parte convenuta ritiene di annettere valenza di atto ricognitivo del debito, non si riferisce alla cartella di pagamento n.
29220090013883920000, oggetto dell'intimazione per cui è causa, come sostenuto dall'opponente, bensì agli altri crediti oggetto della comunicazione n.
29276201500000151, per un ammontare complessivo diverso (pari ad euro 201.112,65), e della relativa comunicazione preventiva di ipoteca allegata alla stessa istanza di rateazione
(all. 9 del fascicolo ). CP_6
Alla luce delle superiori considerazioni, dall'anno di insorgenza del debito alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29220199000453922, eseguita a mezzo pec del 26.04.2019, a distanza di tredici anni dall'insorgenza del credito, quando, tuttavia, la prescrizione decennale era ormai maturata.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. n. 14463/2023
Dal che l'irrilevanza, ai fini del computo, del periodo di sospensione di cui all'art. 1 co. 163
. 147/2013 e successive proroghe, e l'inapplicabilità della sospensione introdotta dalla disciplina emergenziale a partire dall'anno 2020 (D.L. 18/2020 “Cura Italia”,
D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L.137/2020
“Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), essendo ormai decorso il decennio.
Va quindi dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella n.
29220090013883920000.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpv cpc, vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate, in conformità ai parametri fissati dal DM 55/2014, applicando per le prime due fasi i compensi medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022
(scaglione fino ad € 260.000,00) e applicando, per le altre due, i compensi minimi, stante la natura documentale del procedimento e la semplicità delle questioni decisorie. Non può farsi luogo alla chiesta distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa, non avendo quest'ultimo dichiarato di non aver riscosso compensi e di aver anticipato le spese, come previsto dall'art. 93 co. 1 c.p.c.
P.Q.M.
- Accoglie l'opposizione proposta da n.q. di Parte_1 amministratore di sostegno di , con l'atto di citazione in Parte_2 riassunzione notificato il 20.11.2023 e annulla l'intimazione di pagamento n.
29220229003115683000 notificata il 03.03.2023;
- dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della cartella di pagamento n.
29220090013883920000;
- DA l'
[...]
a rifondere Controparte_7 all'opponente le spese di lite liquidate in complessivi 9.927,50 di cui € 9.141,50 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Palermo il 2 novembre 2025
Il Giudice
NN OZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa NN OZ, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa NN OZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14463 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Palermo il 22.12.1988, n.q. di amministratore di sostegno di Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Maria Aurelia Bongiovanni (pec:
[...]
Email_1
OPPONENTE E
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
Controparte_2
, in persona del Direttore
[...] pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo Email_2
OPPOSTI
E
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
, riassumendo in questa sede la causa originariamente Parte_1 proposta dinanzi al Tribunale di Caltanissetta che con ordinanza del 10.10.2023 ha declinato la competenza territoriale in favore di questo Ufficio, ha proposto, n.q. di
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. n. 14463/2023 amministratore di sostegno di , opposizione avverso Parte_2
l'intimazione n. 29220229003115683/000 notificata in data 03.03.2023, relativamente alla cartella di pagamento n. 29220090013883920000 dell'importo di € 243.518,79, chiedendone l'annullamento.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n. 29220090013883920000 e la prescrizione della pretesa ex adverso azionata per decorso del termine decennale di prescrizione.
Radicatasi la lite, si sono costituite in giudizio con unico atto congiunto l'
[...]
la e l Controparte_4 Controparte_2 [...]
. Controparte_5
Le amministrazioni regionali hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della , in quanto sprovvista di legittimazione Controparte_2 processuale autonoma, e dell' Controparte_5
avendo le contestazioni mosse da parte attrice ad oggetto attività
[...] afferenti alla fase della riscossione.
Nel merito, hanno contestato le doglianze mosse da parte attrice sostenendo di aver validamente interrotto il termine di prescrizione.
L' in particolare, ha evidenziato di avere Controparte_4 regolarmente notificato la cartella sottesa all'intimazione di pagamento,
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, giusta ordinanza del
20.09.2024, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.10.2025.
***
Così riassunta la res litigiosa, va anzitutto respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' Controparte_5
.
[...]
La giurisprudenza di legittimità riconosce, infatti, una legittimazione concorrente e alternativa all'ente impositore e all'agente della riscossione, escludendo peraltro che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario (stante l'estraneità del contribuente al rapporto fra l'esattore e l'Ente creditore) e ritenendo che il contribuente possa agire sia nei confronti dell'Ente impositore, con conseguente opponibilità della pronuncia al concessionario, in quanto adiectus solutionis causa, sia alternativamente nei confronti dell'agente della riscossione, il quale nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi può chiamare in causa, ai sensi dell'articolo 39
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. n. 14463/2023 del d. legislativo n. 112/1999, l'Ente titolare del credito, rispondendo in mancanza delle conseguenze della lite (Cass. n. 15310/2009; Cass. n. 13082/2011; Cass. n. 14991/2020).
Nulla vietava, dunque, all'opponente di evocare in giudizio entrambi i propri contraddittori.
Deve, invece, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della . Controparte_2
La non infatti ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli CP_2
Assessorati, ai quali è attribuita una propria competenza funzionale con rilevanza esterna, né può valorizzarsi nel caso di specie l'unitaria rappresentanza in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, in quanto la ripartizione in diversi rami amministrativi rileva dal punto di vista della legittimazione passiva, come onere per i terzi di esatta individuazione ( e non anche ai fini della legittimazione attiva, ipotesi in cui invece deve tenersi conto dell'unitaria rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, cfr.
14315/2013).
Esaurendo le questioni preliminari, va respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione, in quanto costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – proponibile senza limiti temporali - quello con cui viene dedotta non già la regolarità degli atti della riscossione, bensì l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di debenza del tributo o di accertamento della violazione amministrativa e la notificazione del primo atto interruttivo. In tal caso, infatti, l'eccezione dell'invalidità della notifica della cartella di pagamento è funzionale alla denuncia della sua inidoneità ad interrompere la prescrizione
(ex multis, Cass. 18152/2024, Cass. SU 13300, 13304, 13306/2024).
***
Nel merito, l'opposizione è fondata stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito contenuto nella cartella di pagamento n. 29220090013883920000, cui fa riferimento l'intimazione di pagamento impugnata.
Come sostenuto dall'opponente, la cartella esattoriale è stata notificata, in data 2.10.2009, in un luogo (via Delle Croci n.21, Palermo) diverso dalla residenza del destinatario al momento del perfezionamento del procedimento notificatorio (Contrada Faino s.n.,
Butera, Caltanissetta). E' infatti documentato dal certificato anagrafico storico che sin dal
5.12.2001 aveva trasferito la propria residenza dalla Parte_2 storica dimora palermitana di via delle Croci al comune nisseno, ove l'ha mantenuta sino all'11.12.2018, tanto è vero che – acquisito il certificato anagrafico aggiornato – CP_6 notificò presso il domicilio in Butera un avviso di iscrizione ipotecaria il 27.10.2010 (all. 8 fascicolo parte opposta).
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. n. 14463/2023
Non è stato neppure allegato che nel luogo di notifica l'atto sia stato ricevuto dall'odierno opponente, che infatti non risulta aver firmato l'avviso di ricevimento. E peraltro, soltanto nell'anno 2015, ai soli fini dell'istanza di rateazione proposta il 10 marzo, l'odierno opponente dichiarò di eleggere domicilio presso l'indirizzo di via delle Croci n. 21.
La nullità della notifica dell'atto presupposto travolge evidentemente gli atti conseguenziali, in accordo con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'omessa notifica di un atto presupposto – nella specie la cartella di pagamento – costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato che si fonda sul mancato pagamento della cartella (Cass. n. 13314/21).
Per tale ragione, l'opponente chiede che il credito vantato dall'
[...]
sia dichiarato prescritto per decorso del Controparte_5 termine decennale tra l'insorgenza del debito (2006) e la notifica dell'intimazione impugnata, e ciò al fine di far constare l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Manca in effetti la prova che il decorso del termine di prescrizione sia stata in precedenza validamente interrotta, atteso che:
- all'avviso di iscrizione di ipoteca n. 21017/2010, notificato in data 30.10.2010, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973 a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, non è possibile riconoscere efficacia interruttiva stante la mancanza degli elementi dell'atto di costituzione in mora, a norma dell'art. 2943, comma 4, cod.civ., non integrando una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore (Cass. 18305/2020);
- l'istanza di rateazione del 10.03.2015, cui parte convenuta ritiene di annettere valenza di atto ricognitivo del debito, non si riferisce alla cartella di pagamento n.
29220090013883920000, oggetto dell'intimazione per cui è causa, come sostenuto dall'opponente, bensì agli altri crediti oggetto della comunicazione n.
29276201500000151, per un ammontare complessivo diverso (pari ad euro 201.112,65), e della relativa comunicazione preventiva di ipoteca allegata alla stessa istanza di rateazione
(all. 9 del fascicolo ). CP_6
Alla luce delle superiori considerazioni, dall'anno di insorgenza del debito alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29220199000453922, eseguita a mezzo pec del 26.04.2019, a distanza di tredici anni dall'insorgenza del credito, quando, tuttavia, la prescrizione decennale era ormai maturata.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. n. 14463/2023
Dal che l'irrilevanza, ai fini del computo, del periodo di sospensione di cui all'art. 1 co. 163
. 147/2013 e successive proroghe, e l'inapplicabilità della sospensione introdotta dalla disciplina emergenziale a partire dall'anno 2020 (D.L. 18/2020 “Cura Italia”,
D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L.137/2020
“Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), essendo ormai decorso il decennio.
Va quindi dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella n.
29220090013883920000.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpv cpc, vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate, in conformità ai parametri fissati dal DM 55/2014, applicando per le prime due fasi i compensi medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022
(scaglione fino ad € 260.000,00) e applicando, per le altre due, i compensi minimi, stante la natura documentale del procedimento e la semplicità delle questioni decisorie. Non può farsi luogo alla chiesta distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa, non avendo quest'ultimo dichiarato di non aver riscosso compensi e di aver anticipato le spese, come previsto dall'art. 93 co. 1 c.p.c.
P.Q.M.
- Accoglie l'opposizione proposta da n.q. di Parte_1 amministratore di sostegno di , con l'atto di citazione in Parte_2 riassunzione notificato il 20.11.2023 e annulla l'intimazione di pagamento n.
29220229003115683000 notificata il 03.03.2023;
- dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della cartella di pagamento n.
29220090013883920000;
- DA l'
[...]
a rifondere Controparte_7 all'opponente le spese di lite liquidate in complessivi 9.927,50 di cui € 9.141,50 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Palermo il 2 novembre 2025
Il Giudice
NN OZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa NN OZ, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile