Ordinanza collegiale 13 novembre 2023
Ordinanza collegiale 11 giugno 2024
Ordinanza presidenziale 29 settembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 27/12/2025, n. 8424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8424 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08424/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05035/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5035 del 2021, proposto da
EN IA, RI IA, MA RG, BR TO, CO Di AI, CO PE, AR GR IU, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
e con l'intervento di
ad opponendum:
NO IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Taglialatela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0039714 del 24.08.2021 – notificato in pari data – a firma del Dirigente p.t. dell''''Area Pianificazione e Gestione del territorio – Settore Edilizia Privata del Comune di Aversa, con il quale è stato disposto l''''annullamento della S.C.I.A. “in sanatoria” prot. n. del 5886 del 19.02.2019, una agli atti preordinati, connessi e consequenziali tra cui, precipuamente, comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 0030254 del 22.09.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. CO De LC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono rispettivamente proprietari di unità immobiliari, con relative autorimesse, facenti parte del Condominio "Il Chiostro", sito in Aversa alla Via Abenavolo n. 26.
In data 19.02.2019, per il tramite del tecnico incaricato Ing. Elia Barbato, i ricorrenti presentavano al Comune di Aversa una S.C.I.A. in sanatoria ex art. 37 del D.P.R. 380/2001, acquisita al prot. n. 5886, relativa a interventi edilizi di modesta entità realizzati nelle rispettive autorimesse di proprietà esclusiva. La segnalazione era corredata dalla documentazione prevista dalla legge, compresi i titoli di proprietà e le ricevute di pagamento degli oneri.
Decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, comma 6-bis, della L. 241/1990 senza che l'amministrazione comunale avesse adottato alcun provvedimento inibitorio o sospensivo, la S.C.I.A. acquisiva piena efficacia (21.03.2019).
Dopo oltre un anno, con nota prot. n. 0030254 del 22.09.2020, il Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Aversa comunicava l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della predetta S.C.I.A. L'avvio era conseguente a un esposto presentato dal sig. NO IA (anch'egli proprietario di un'unità condominiale), acquisito al prot. comunale n. 28258 dell'08.09.2020, nel quale si asseriva che i ricorrenti avrebbero falsamente rappresentato l'insussistenza di opere abusive consistenti in n. 2 muri divisori collocati nell'autorimessa dello stesso esponente e oggetto di ordinanza di demolizione prot. n. 497-PR del 02.10.2018.
I ricorrenti depositavano memoria difensiva in data 04.10.2020, evidenziando l'infondatezza delle contestazioni e precisando che:
a) la S.C.I.A. aveva ad oggetto esclusivamente le proprietà dei ricorrenti e non parti comuni del condominio;
b) i muri oggetto dell'esposto riguardavano l'autorimessa di proprietà esclusiva del sig. NO IA, estranea alla S.C.I.A.;
c) nessuna falsa rappresentazione dei fatti era stata operata.
Ciononostante, con provvedimento prot. n. 0039714 del 24.08.2021, il Comune di Aversa disponeva l'annullamento in autotutela della S.C.I.A. in sanatoria prot. n. 5886 del 19.02.2019, ritenendo sussistente una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi per non aver indicato i muri abusivi oggetto dell'ordinanza di demolizione.
I ricorrenti presentavano quindi istanza di riesame in autotutela, alla quale il Comune non forniva alcun riscontro.
Di qui il ricorso in epigrafe, con il quale i ricorrenti impugnavano il provvedimento di annullamento prot. n. 0039714 del 24.08.2021, deducendone l'illegittimità per violazione di legge, carenza di istruttoria e motivazione, eccesso di potere e travisamento dei fatti.
Si costituiva in giudizio il Comune di Aversa, contestando le censure e concludendo per il rigetto del ricorso.
Interveniva ad opponendum il sig. NO IA, aderendo alle difese del Comune e sostenendo la legittimità dell'annullamento per carenza di legittimazione dei ricorrenti e falsa rappresentazione dello stato dei luoghi.
Con ordinanza istruttoria n. 6215/2023 del 13.11.2023, questa Sezione, rilevata la necessità di acquisire agli atti del giudizio una documentata relazione di chiarimenti che facesse luce sull'istruttoria esperita dal Comune di Aversa in ordine all'annullamento della S.C.I.A., ordinava al Comune resistente il deposito della richiesta documentazione.
In ottemperanza a tale ordinanza, il Comune di Aversa depositava in data 12.01.2024 relazione di chiarimenti prot. n. 3283 del 12.01.2024, dalla quale emergeva che il Settore comunale competente aveva ritenuto non accoglibili le controdeduzioni dei ricorrenti in quanto "la medesima SCIA e la cosiddetta pratica antincendio sono state prodotte dal Condominio "Il Chiostro"" e che gli interventi avrebbero riguardato parti comuni condominiali.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La controversia attiene alla legittimità dell'annullamento in autotutela, disposto dal Comune di Aversa con provvedimento prot. n. 0039714 del 24.08.2021, della S.C.I.A. in sanatoria prot. n. 5886 del 19.02.2019, presentata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001.
I ricorrenti articolano i seguenti motivi di gravame:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990 come modificato dall'art. 6 L. 124/2015 e dal D.L. 77/2021, per violazione del termine di dodici mesi per l'esercizio del potere di autotutela;
2. Carenza di motivazione e di istruttoria, violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., per mancata individuazione dell'interesse pubblico concreto e attuale;
3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto le opere abusive contestate non riguardavano le proprietà dei ricorrenti oggetto della S.C.I.A.
Le censure data la loro obiettiva connessione possono essere esaminate congiuntamente.
I ricorrenti deducono l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, L. 241/1990, come modificato dall'art. 6 della L. 124/2015 e, successivamente, dall'art. 63 del D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021).
In particolare, rilevano che la S.C.I.A. in sanatoria è stata presentata in data 19.02.2019 e ha acquisito efficacia decorsi i trenta giorni previsti dall'art. 19, comma 6-bis, L. 241/1990, ossia il 21.03.2019. L'annullamento in autotutela è invece intervenuto con provvedimento del 24.08.2021, vale a dire oltre ventinove mesi dopo la formazione del titolo.
I ricorrenti lamentano poi che il provvedimento impugnato sia privo di un'adeguata motivazione in ordine all'interesse pubblico concreto e attuale che ne giustificherebbe l'adozione, limitandosi a richiamare genericamente l'esigenza di ripristino della legalità senza effettuare alcuna ponderazione comparativa con l'affidamento dei destinatari del titolo.
I ricorrenti deducono, infine, che il provvedimento impugnato si fonda su un palese travisamento dei fatti, in quanto le opere abusive contestate (n. 2 muri divisori oggetto di ordinanza di demolizione) non riguardano affatto le proprietà dei ricorrenti oggetto della S.C.I.A., bensì l'autorimessa di proprietà esclusiva del sig. NO IA.
La Sezione ritiene che le censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto oggettivamente connesse, siano fondate e meritevoli di accoglimento, secondo l'ordine logico-giuridico che segue.
L'art. 21-nonies della L. 241/1990 disciplina l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi. La norma, nella formulazione originaria, prevedeva che il provvedimento potesse essere annullato "entro un termine ragionevole".
Con l'art. 6 della L. 124/2015 (c.d. Riforma Madia), il legislatore ha introdotto un limite temporale preciso, stabilendo che il termine ragionevole è "comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20".
Successivamente, l'art. 63 del D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con L. 108/2021, ha ulteriormente ridotto il termine da diciotto a dodici mesi.
Nel caso della S.C.I.A., che non costituisce un provvedimento amministrativo in senso proprio ma una dichiarazione di parte produttiva di effetti abilitativi automatici, l'art. 19, comma 4, L. 241/1990 prevede che l'amministrazione possa esercitare i poteri inibitori "anche successivamente alla scadenza del termine" di trenta giorni, "nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21-nonies".
La giurisprudenza ha chiarito che il termine di dodici mesi decorre dalla formazione del titolo, che nel caso della S.C.I.A. coincide con la scadenza del termine di trenta giorni senza che l'amministrazione abbia adottato provvedimenti inibitori (cfr. da ultimo questa Sezione n. 5336/2025).
Nel caso di specie, è pacifico in fatto che:
- la S.C.I.A. in sanatoria è stata presentata in data 19.02.2019;
- il termine di trenta giorni è decorso senza che il Comune adottasse provvedimenti inibitori;
- il titolo si è quindi formato per silentium in data 21.03.2019;
- l'annullamento in autotutela è intervenuto con provvedimento del 24.08.2021, ossia oltre ventinove mesi dopo.
È quindi evidente che il Comune ha adottato il provvedimento di annullamento ampiamente oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies L. 241/1990, nella formulazione vigente ratione temporis (D.L. 77/2021).
Il Comune resistente e l'interventore ad opponendum hanno eccepito che il termine di dodici mesi non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto ricorrerebbe la deroga prevista dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, L. 241/1990 per le ipotesi di false rappresentazioni dei fatti.
L'eccezione non può essere accolta.
L'art. 21-nonies, comma 2-bis, prevede che "i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi" (oggi dodici mesi).
La giurisprudenza più recente ha precisato che la deroga prevista dal comma 2-bis può operare anche in assenza di una sentenza penale definitiva quando sussistano "difformità artatamente celate" o false rappresentazioni evidenti che abbiano indotto in errore l'amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6891/2025). Tuttavia, presupposto indefettibile per l'applicazione di tale deroga rimane comunque l'esistenza di una effettiva falsa rappresentazione dei fatti rilevante ai fini del rilascio del titolo.
Nel caso di specie, tuttavia, tale presupposto fattuale non pare ravvisabile, infatti, i muri abusivi oggetto dell'ordinanza di demolizione prot. n. 497-PR del 02.10.2018 non riguardavano le proprietà dei ricorrenti oggetto della S.C.I.A., bensì l'autorimessa di proprietà esclusiva del sig. NO IA, estraneo alla S.C.I.A. stessa.
Ne consegue che i ricorrenti non avevano alcun obbligo di indicare nella propria S.C.I.A. opere abusive riguardanti proprietà altrui, di talché non può configurarsi alcuna "falsa rappresentazione dei fatti" ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che:
- i ricorrenti sono proprietari esclusivi delle rispettive unità immobiliari e autorimesse, come risulta dai titoli di proprietà allegati alla S.C.I.A.;
- la S.C.I.A. in sanatoria aveva ad oggetto esclusivamente interventi edilizi di modesta entità realizzati nelle rispettive autorimesse di proprietà esclusiva;
- il sig. NO IA, interventore ad opponendum, è proprietario di una diversa unità immobiliare condominiale, non interessata dalla S.C.I.A.
È quindi evidente che i muri abusivi oggetto dell'ordinanza di demolizione prot. n. 497-PR del 02.10.2018, collocati nell'autorimessa del sig. NO IA, sono del tutto estranei alla S.C.I.A. presentata dai ricorrenti e non avrebbero dovuto essere indicati nella stessa, trattandosi di proprietà aliene.
Ciò è confermato anche dal fatto che, come risulta dalla documentazione depositata dai ricorrenti, la S.C.I.A. antincendio presentata il 15.09.2020 (prot. n. 13645) è stata esaminata dai Vigili del Fuoco, i quali, in esito a sopralluogo effettuato il 22.03.2021, hanno verificato la conformità dell'intervento alla normativa di prevenzione incendi senza rilevare la presenza dei muri oggetto di contestazione. Ciò conferma che, alla data del sopralluogo, i muri in questione erano già stati demoliti in ottemperanza all'ordinanza comunale.
Ulteriore conferma che i muri in questione ricadessero nell’ambito di una proprietà aliena e non oggetto della richiesta si trae dalla sentenza penale del Tribunale di Napoli Nord n. 4203/24 versata in atti che ha escluso la falsità della dichiarazione contenuta nella SCIA proprio sulla base della diversità dei proprietari.
Ne consegue che il Comune ha annullato la S.C.I.A. dei ricorrenti sulla base di un travisamento dei fatti, ritenendo che i ricorrenti avessero omesso di indicare opere abusive che, in realtà, non riguardavano affatto le loro proprietà.
In assenza di una falsa rappresentazione dei fatti rilevante ai fini del titolo abilitativo, la deroga prevista dal comma 2-bis non può trovare applicazione, e il provvedimento di annullamento deve ritenersi adottato in violazione del termine perentorio di dodici mesi.
Tale profilo è di per sé assorbente e comporta l'annullamento del provvedimento impugnato. In ogni caso la ravvisata insussistenza della falsa rappresentazione della situazione da parte dei ricorrenti evidenzia anche la fondatezza del secondo motivo con il quale gli attori denunciano la mancata evidenziazione dell’interesse pubblico.
Come noto, l'Adunanza Plenaria ha chiarito che "l'amministrazione deve indicare non solo gli eventuali profili di illegittimità, ma anche le concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità in ipotesi violata, che inducono a porre nel nulla provvedimenti che, pur se illegittimi, abbiano prodotto i loro effetti" (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/2017).
Inoltre, la motivazione deve dar conto della ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico al ritiro e l'affidamento del privato, tanto più quando sia decorso un considerevole lasso di tempo dalla formazione del titolo e il privato abbia fatto affidamento sulla sua legittimità realizzando le opere (cfr. TAR Salerno, n. 1053/2025; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 4556/2025).
Tale interesse se può ritenersi in qualche modo in re ipsa nelle ipotesi in cui sia stata presentata una dichiarazione non veritiera oppure omissiva, deve essere necessariamente evidenziato negli altri casi, ma nella fattispecie ciò non è avvenuto, sicchè alla violazione del termine per l’annullamento della SCIA si aggiunge anche il profilo della mancata rappresentazione dell’interesse pubblico specifico in violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990.
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 0039714 del 24.08.2021, con il quale il Comune di Aversa ha disposto l'annullamento in autotutela della S.C.I.A. in sanatoria prot. n. 5886 del 19.02.2019.
Condanna il Comune intimato e l’interventore ad opponendum al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di euro 2.000 (duemila/00) ciascuno oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA UL, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
CO De LC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO De LC | PA UL |
IL SEGRETARIO