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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 2361/2019 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.06.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Marroncelli Rosa, come da procura in Parte_1
atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Pellegrino David, come da procura in atti;
CP_1
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 18.03.2019, la ricorrente esponeva: - di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 05 agosto 1987; - che dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
- che la casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi;
- di essere casalinga;
- che il resistente è un maresciallo dell'esercito in pensione e percepisce € 2.400,00 mensili;
- che, sin dal suo inizio, l'unione coniugale è stata caratterizzata dalle violenze e dai soprusi esercitati dal marito ai danni della - che in data 01.01.2019, Pt_1
per un futile motivo, il resistente aggrediva la ricorrente con calci, pugni e schiaffi;
- che in quell'occasione la fu soccorsa dal figlio e trasportata in ospedale ove veniva medicata e Pt_1
refertata; - di aver sporto denuncia-querela nei confronti del marito per quanto accaduto;
- che, a seguito di detto episodio, la ricorrente si allontanava dalla casa coniugale;
- di avervi fatto rientro solo alla fine del mese di febbraio 2019, a seguito dell'adozione, da parte del GIP presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, della misura coercitiva del divieto di avvicinamento a carico del resistente;
- che, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale della moglie, il resistente prelevava dal conto corrente cointestato la somma di € 8.550,00; - di aver immediatamente denunciato tale fatto il giorno successivo alla scoperta.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
- assegnarsi la casa coniugale a sé; - prevedersi, a carico del resistente, un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 1.000,00 mensili;
- ordinarsi al resistente la restituzione delle somme sottratte dal conto corrente cointestato.
Si costituiva il resistente, il quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, riferiva: - che, sin dall'inizio della vita matrimoniale, la ricorrente ha sempre avuto un carattere molto irascibile, accentuato da continue scenate di gelosia nei confronti del resistente;
- che tale condotta ha logorato l'unione coniugale;
- che l'ostilità della ricorrente nei confronti del marito è resa evidente anche dal fatto che la stessa ha cambiato la serratura della casa coniugale così impedendo al resistente e ai figli di farvi rientro;
- che quanto riferito dalla con riguardo Pt_1 all'episodio del 01.01.2019 non corrisponde al vero;
- che, in realtà, quel giorno, a seguito dell'ennesimo litigio, il resistente si allontanava dalla casa coniugale e, solo al suo rientro, trovava la moglie svenuta a terra e il figlio che la soccorreva;
- che, a seguito di tale presunto episodio di violenza, la ricorrente abbandonava la casa coniugale senza giustificazione alcuna;
- di aver sempre accreditato il proprio stipendio, e poi la propria pensione, sul conto corrente cointestato, conto al quale la ha sempre avuto libero accesso;
- che le somme presenti su detto conto, dunque, Pt_1
sono proventi del solo lavoro del resistente;
- di percepire una pensione di circa € 2.350,00 mensili;
- di essere gravato da molteplici spese tra cui il mutuo della casa coniugale, rimasta nella disponibilità della ricorrente, e il canone di locazione della nuova casa.
Tanto premesso, parte resistente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con addebito alla ricorrente, e rigettarsi le domande dalla stessa avanzate.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e prevedeva, a carico del resistente, un contributo di mantenimento per la moglie di € 550,00 mensili.
Veniva pronunciata sentenza parziale di separazione.
Espletata la prova testimoniale, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Ciò posto, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In merito, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della pronuncia di addebito, occorre verificare -alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria- se siano stati posti in essere dall'uno o dall'altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr., ex multis, Cass. n. 2740 del 2008).
Inoltre se è vero che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, al fine di verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta, imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero, comunque, insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo (cfr., ex multis, Cass. n. 26571 del 2007).
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n. 7388 del 2017).
Ciò posto, parte ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito la condotta violenta, aggressiva e denigratoria del resistente ai danni dell'istante.
In particolare, la ricorrente ha allegato, a fondamento della propria domanda, l'episodio del
01.01.2019 quando, in occasione di un litigio per futili motivi, il resistente avrebbe colpito la predetta con calci, pugni e schiaffi, a seguito dei quali la veniva trasportata in ospedale. Pt_1
La domanda deve reputarsi fondata per i motivi di cui si dirà.
E' pacifico tra le parti che in data 01.01.2019 vi sia stato un litigio tra le stesse: invero, sia parte ricorrente che parte resistente riportano tale circostanza nei propri atti difensivi, sia pur con versioni contrastanti.
Lo stesso teste di parte resistente, figlio delle parti in causa e unico soggetto presente in casa al momento del fatto, ha riferito di aver sentito delle “grida” provenire dalla cucina, mentre si trovava nella propria stanza ad ascoltare la musica (cfr. dichiarazioni rese dal teste di parte resistente, all'udienza del 04.10.2022). Testimone_1
È, altresì, pacifico che la abbia riportato, nella suddetta occasione, un trauma al Pt_1
volto, al costato e alla regione dorsale, con frattura della IX e della X costa a sinistra, così come riportato nel referto medico in atti (cfr. referto medico in atti, datato 01.01.2019).
Sussistono, pertanto, indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2729 c.c. per ritenere che le suddette lesioni siano state cagionate dalla condotta violenta e aggressiva del resistente.
Ciò in quanto il litigio avviene in casa e, successivamente allo stesso, la resta in Pt_1 casa insieme al figlio fino all'arrivo dell'ambulanza che la trasporta in ospedale, dove le Tes_1
vengono riscontrate le lesioni di cui al referto medico in atti.
Parte resistente, pur ammettendo la circostanza dell'avvenuto litigio tra le parti e pur non contestando gli esiti del referto medico in atti, non ha fornito una ricostruzione alternativa dell'evento, limitandosi ad una contestazione generica dei fatti dedotti dalla Pt_1
Per gli stessi motivi, va, invece, rigettata la domanda di addebito formulata da parte resistente.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, è noto che, per giurisprudenza prevalente della
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n.1480 del 2006; Cass. n. 23071 del 2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto prevedersi un assegno di mantenimento in suo favore.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che l'istante ha più di 60 anni e non svolge attività lavorativa, mentre il resistente ha un reddito complessivo annuo di circa €
44.000,00 euro (cfr. documentazione reddituale in atti).
Pertanto, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra i coniugi, del mutamento del tenore di vita subito dalla ricorrente (cfr. in particolare capo m) della comparsa di costituzione del resistente), del godimento della casa familiare – di proprietà di entrambi i coniugi – da parte della stessa e del fatto che entrambe le parti sono gravate dal pagamento del mutuo cointestato, questo Tribunale ritiene di dover porre a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore della moglie di € 650,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Alcuna pronuncia va adottata sulle altre domande proposte da parte ricorrente nel ricorso introduttivo (assegnazione casa coniugale e restituzione somme) in quanto le stesse, tenuto conto delle difese espletate negli atti successivi del giudizio e della condotta processuale dell'istante, devono ritenersi implicitamente rinunciate (cfr. Cass. n. 12756 del 2024).
Va, invece, disattesa la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata da parte resistente non sussistendone i presupposti: convivenza con figlio minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio della difesa a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 2361/2019, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che la separazione è addebitabile al resistente;
2. dispone che il resistente versi alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 650,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
3. rigetta le altre domande formulate da parte resistente;
4. condanna parte resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 25.02.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio