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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6618 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3687/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 268/2023, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 3818/2020, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AL De NO (C.F.: ) e CE De NO (C.F.: C.F._2
) in virtù di procura alle liti in atti. C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t.
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051c.c.
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello di Napoli accogliere l'appello proposto
e in riforma parziale dell'appellata sentenza n. 268/2023, non notificata, emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata e depositata in data 26.01.2023, a definizione del procedimento R.G. n. 3818/2020 promosso da , così provvedere: Parte_1
1. in via preliminare, rimettere la causa sul ruolo e disporre CTU medico quantificativa, per una corretta quantificazione delle lesioni riportate dall'appellante:
2. in subordine e nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
in persona del p.t. nella produzione Controparte_1 CP_2
dell'evento lesivo per cui è causa per i motivi tutti così come dedotti in punto di fatto
e di diritto;
3. per l'effetto, accogliere l'appello del sig. , riformare parzialmente Parte_1
la sentenza nelle parti in cui riconosce la corresponsabilità del danneggiato e ove riduce i postumi residuati e condannare il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore del sig. per le Parte_1
lesioni riportate, della somma di € 11.800,00 (avendo il allo stato attuale, CP_1
inadempiuto quanto statuito nell'impugnata sentenza, in ordine sia alla sorta che alle competenze professionali), oltre interessi e rivalutazione monetaria del credito dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, come per legge;
4. Voglia, inoltre, condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze professionali, nonché carichi fiscali e previdenziali, con attribuzione allo scrivente procuratore per averne fatto anticipo, del doppio grado del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 27.7.2020, conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, il , in persona del Controparte_1
p.t., deducendo: che il giorno 18.8.2019, alle ore 9:30 circa, mentre CP_2
percorreva a piedi via Fondo San Catello (strada aperta alla circolazione), a causa di una buca profonda, piena d'acqua e fango, presente sul manto stradale, cadeva rovinosamente a terra riportando lesioni, refertate presso il P.S. dell'Ospedale San
EO di , ove veniva immediatamente accompagnato;
Controparte_1
che riportava una “Frattura metaepifisaria distale, versante posteriore, del perone destro. Frattura malleolo posteriore della tibia omerale” con prognosi gg. 20, giusto referto n. 2019040722, cui seguivano controlli ambulatoriali ortopedici e terapie;
che, con lettera racc.ta a/r indirizzata al convenuto, chiedeva, vanamente, il CP_1
risarcimento dei danni per le lesioni riportate.
L'attore allegava una CTP, redatta dal Dott. che quantificava i Persona_1
postumi nella misura del 4-5%, con ITT gg 30 al 100%, ITP 20 gg al 50% e 20 gg al
25%.
Tutto ciò premesso, chiedeva, previo accertamento della unica ed Parte_1
esclusiva responsabilità del nella causazione dei Controparte_1
danni, la condanna al loro risarcimento nella misura di euro 11.800,00 oltre interessi, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il il quale chiedeva, in via Controparte_1
preliminare, dichiararsi la nullità della citazione per eccessiva genericità delle allegazioni, nel merito, rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., ammessa la prova testimoniale, escusso un solo testimone, il Tribunale, all'udienza del 27.10.2022, fatte precisare le conclusioni, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 268/2023 pubblicata il 26.1.2023, , il Tribunale così statuiva:
“1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1
della somma di € 1.872,50 oltre interessi legali da oggi al saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore degli avv.ti AL e CP_1
CE DE NO (Difensori distrattari) delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.100,00 di cui € 350,00 per spese vive oltre accessori come per legge § 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata in data 26.1.2023, non notificata, con citazione notificata a mezzo PEC in data 24.7.2023 e, dunque, nel rispetto dell'art. 327 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 2.8.2023, per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Il , ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione il 15.12.2023, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 5.12.2025 per rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Parte appellante depositava note di precisazione delle conclusioni il 23.9.2025 e comparsa conclusionale il 4.11.2025.
Parte appellante depositava in data 1.12.2025 note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha parzialmente accolto la domanda, così statuendo, per quanto di interesse in questa sede:
“… Quindi, la lesione fisica patita fu causata dal fatto che l'attore ebbe ad inciampare nella buca: quindi nella fattispecie qui in esame (rifacendosi al ragionamento di cui sopra circa una cosa priva di dinamismo interno) abbiamo la presenza di 2 cause che hanno determinato il sinistro: la buca nella sede stradale e la stessa condotta del danneggiato che camminando vi inciampava.
E sempre seguendo il ragionamento di cui sopra andrà determinato l'apporto causale di ambo tali fattori, e posto che occorre partire da una presunzione di responsabilità totale a carico del proprietario della strada occorrerà verificare se sia individuabile o meno un profilo di colpa a carico del danneggiato stesso che valga ad incidere sulla percentuale di responsabilità che comunque cede a carico del proprietario ex 2051 cod. civ. Orbene, dalle foto in atti (v. documentazione fotografica allegata all'atto di citazione di parte attrice) emerge sì la presenza della buca, ma la stessa non particolarmente significativa perché possa determinare una caduta con le conseguenze riportate dall'attore, a meno che lo stesso non fosse particolarmente distratto o addirittura che stesse correndo. Infatti il sinistro si è verificato in pieno agosto, di mattina e non è emerso che fosse una giornata piovosa: pertanto è più che verosimile che le condizioni di visibilità dovevano essere ottimali. Inoltre la circostanza che la buca fosse ripiena d'acqua contrasta con quanto risulta dalle foto: le stesse infatti mostrano una buca in cui non v'è per nulla acqua, né fango, mentre viceversa nella stessa sede stradale, verso il centro della carreggiata (e quindi a non più di qualche metro) risulta un altro avvallamento (forse un tombino) ricoperto d'acqua.
Si aggiunga ancora che l'attore risulta risiedere in via trav. Fondo San Catello (cfr. citazione) e quindi doveva ben conoscere la zona.
Da tutto quanto sopra si ricava che l'attore doveva essere piuttosto distratto e che avrebbe dovuto rendersi conto del pericolo anche con un'attenzione minima, che era certamente doverosa, apparendo quanto meno strano che con un fondo stradale per la massima parte asciutto (date le condizioni climatiche sopra evidenziate) egli sia andato a mettere il piede proprio in una pozzanghera (mentre è nozione di comune esperienza che normalmente ciò si tende ad evitare).
Per tali motivi deve concludersi per la sussistenza di una condotta colposa dello stesso danneggiato che proprio per la rilevanza delle circostanze su esposte va quantificata nel 60% del totale.
Pertanto, il è tenuto a risarcire l'attore dei danni subiti nella sola misura CP_1
del 40% degli stessi.
Ritiene il giudicante di dover far applicazione del principio in esame (in virtù del discorso più sopra svolto) nonostante autorevole Giurisprudenza ritenga impossibile affermare da un lato la sussistenza dell'insidia e dall'altro ritenere il contemporaneo concorso colposo del danneggiato. […] Per le lesioni patite va innanzitutto notato come le stesse siano da ritenere provate, atteso che l'attore, fu trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di C/mare dove gli veniva diagnosticata la frattura di cui sopra.
Nel caso di specie si tratta di lesioni di lieve entità, che hanno certamente dato seguito ad esiti permanenti piuttosto lievi, come attesta la stessa relazione di parte e come si ricava dalla documentazione-medica ospedaliera esibita, da cui si evince che le lesioni furono trattate esclusivamente a mezzo apparecchio gessato.
Non si ritiene di poter seguire le valutazioni fatte nella relazione di parte (esibita dall'attore) proprio perché chiaramente eccesive rispetto a lesioni che non hanno determinato necessità di intervento chirurgico di riduzione della frattura. Ed all'uopo si deve evidenziare che tale relazione è estremamente scarna e non motiva per nulla circa il tipo di postumi e l'entità degli stessi in relazione ai danni subiti.
Pertanto, ritiene il giudicante di dover congruamente ridurre la valutazione fatta in detta relazione e determinare il periodo di inabilità temporanea totale in 30 gg.
(come da richiesta) oltre a ITP di gg. 20 al 50% a seguire dei quali l'istante (proprio per il fatto che si trattava di frattura interna e composta) deve ritenersi clinicamente guarito con postumi di non oltre il 3%”.
§ 4.
Con il primo motivo, il si duole dell'affermazione del Tribunale circa la Parte_1
sussistenza di un proprio concorso nella causazione del danno subito. Nella specie,
l'appellante critica gli argomenti addotti a sostegno di simile conclusione in quanto frutto di un'errata valutazione del quadro probatorio in violazione dell'art. 116 c.p.c.
In particolare, il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla visibilità del manto stradale e, dunque, sulla evitabilità della buca desunta dai rilievi fotografici, prodotti dalla parte attrice, e dall'assenza di indici di una precedente precipitazione, nonché valorizzando la circostanza che egli risiede nella traversa dov'è avvenuta il sinistro, che, pertanto, gli avrebbe consentito di conoscere la zona.
Ebbene, nel censurare la statuizione in esame, l'appellante ha messo in evidenza come non fosse possibile datare le fotografie con precisione tale da escludere che vi fossero state delle precipitazioni e che, quindi, la buca non fosse piena d'acqua al momento della caduta. Inoltre, come argomenta il l'essere ritratto nelle Parte_1
fotografie un tombino ricolmo di acqua ben avrebbe potuto far presumere che anche la buca fosse piena d'acqua, in conseguenza dell'abitudine dei residenti di sversare in strada le acque reflue. Aggiunge, poi, che simili circostanze non sarebbero idonee ad escludere la responsabilità del dal momento che esso è responsabile della CP_1
corretta manutenzione e tenuta dell'asfalto stradale.
In più, l'appellante contesta la parte della sentenza in cui il Tribunale, nella valutazione del nesso causale, ha attribuito importante rilievo ad una asseritamente presunta e congetturale condotta del danneggiato, che sarebbe stato “particolarmente distratto” o avrebbe addirittura corso.
Da ultimo, siffatto ragionamento del Tribunale sarebbe confutato dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso il quale ha confermato la dinamica nei termini rappresentati dall'attore.
§ 5.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'erronea quantificazione del danno liquidatogli. Nello specifico, si censura l'autonoma valutazione di lievità della frattura e, dunque, dei postumi, che ha condotto ad una riduzione sia dei giorni di ITP
(indicati in citazione in 20 gg al 25%) sia del danno biologico complessivo pari al
3%. Nel fare ciò, il Tribunale non solo si è discostato, senza congrua motivazione, dalla CTP del Dott. che, oltre a riconoscere una ITP in 20 gg al 25%, Persona_1
quantificava il danno biologico nella misura del 5%, ma non ha neanche disposto una
CTU. Per tale ragione, in via subordinata, chiedeva, altresì, di conferire incarico ad un consulente d'ufficio ai fini della quantificazione del danno.
§ 6.
L'appello è parzialmente fondato.
Con il primo motivo, su riportato, l'appellante ha censurato la statuizione circa il proprio concorso nella causazione del danno di cui è causa.
Il tema della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) è stato oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi della Corte di Cassazione, la quale ha sancito tra l'altro che "la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole". (Cass. sentenza n. 11152/2023, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20943 del 2022). Ancora, in merito alla condotta del danneggiato quale caso fortuito, la Suprema Corte ha precisato che: “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della p.a.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (cfr. Cass. civile, sez.
III, 29/07/2016, n. 15761)
Nella fattispecie oggetto di scrutinio, il Tribunale ha affermato la sussistenza di un concorso di responsabilità, ripartito nel senso di allocare il 60% della stessa in capo al e il rimanente 40% al . Parte_1 Controparte_1
Simile conclusione, a parere del collegio, non appare pienamente condivisibile ma, anzi, deve essere rimodulata alla luce delle motivazioni di cui si dà immediatamente conto. Risultano inconferenti due argomentazioni utilizzate dal Tribunale per fondare la statuizione di cui sopra in merito al concorso di responsabilità del danneggiato.
In primo luogo, priva di fondamento fattuale appare la costatazione, di carattere presuntivo, circa la condotta del danneggiato. Il Tribunale, sul punto, mettendo in correlazione la modesta grandezza della buca (come appare dalle fotografie) con il danno riportato dall'attore, ha dedotto che quest'ultimo fosse distratto o stesse correndo. Simile affermazione, tuttavia, non è supportata da risultanze probatorie- documentali e, soprattutto, contrasta con l'id quod plerumque accidit. Regola
d'esperienza, infatti, suggerisce che qualsiasi sconnessione del suolo può causare perdita di equilibrio, a prescindere dalla profondità della stessa. In presenza di una buca, quale quella ritratta nelle foto della cui esistenza e grandezza non si ha motivo di dubitare (stante, altresì, la conferma e la sottoscrizione da parte del teste delle fotografie esibitegli durante la sua escussione), è ben possibile che un soggetto possa inciamparvi, riportando dei traumi, la cui entità, ovviamente, varia a seconda della maggiore o minore resistenza fisica dello stesso.
In secondo luogo, non può assumere rilievo dirimente la residenza del danneggiato nella strada ove è avvenuto il sinistro. Come ha osservato la Suprema Corte << Un simile indizio non ha, di per sè, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto
(vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza. Ossia: se la vicinanza della buca indica che doveva essere nota al conducente (o da questi conoscibile) a prescindere da altre circostanze del caso concreto, ossia, di per sè, ciò avviene sulla base di una massima di esperienza che viene generalizzata, vale a dire che collega due classi di eventi astrattamente considerati, la classe della vicinanza del pericolo e la classe della prevedibilità del medesimo, e induce quest'ultima da quella, a prescindere dalle circostanze del caso. Con la conseguenza che da questa astrazione si ricava poi una regola cautelare: chi ha la buca vicina è tenuto a conoscerla ed evitarla, e ciò, per
l'appunto, a prescindere dalle circostanze del caso concreto. Piuttosto, il significato indiziante di quel fatto (vicinanza della buca), va valutato nella fattispecie singola, e non in astratto, tenendo conto delle circostanze del caso specifico>> (cfr.
Cassazione civile sez. III, 31/05/2019, n.14908).
Nonostante tali osservazioni, non è possibile ascrive l'intera responsabilità del fatto in capo al , come richiesto dall'appellante. Controparte_1
Invero, a sostegno di un, seppur parziale, addebito di responsabilità in capo al danneggiato, ex art. 1227 co. 1 c.c., possono essere valorizzate (come anche fatto dal
Tribunale), in prima istanza, le condizioni di perfetta visibilità, in ragione dell'orario mattutino (ore 9:30 circa), del periodo estivo (agosto) nonché dell'assenza di precipitazioni. Il contesto ambientale, pertanto, non ha impedito al di ben Parte_1
valutare l'eventuale presenza di sconnessioni del suolo da evitare.
In seconda istanza, richiamando la deposizione testimoniale che ha confermato la presenza di acqua nella buca in cui l'attore è inciampato, appare conferente la regola di comune prudenza riportata in sentenza, secondo cui mettendo il piede in una pozzanghera, quando è possibile evitarla, ci si espone al rischio di inciampi, posto che non è possibile vedere e prevedere cos'è coperto dal manto d'acqua.
Inoltre, la buca si trovava sulla carreggiata e l'attore non ha spiegato il motivo per il quale, piuttosto che camminare sul marciapiede, occupava la strada.
Alla luce di quanto esposto, il primo motivo d'appello è parzialmente fondato e, pertanto, in riforma della sentenza gravata sul punto, va affermato un concorso di responsabilità nella causazione del danno così strutturato: 30% da allocare in capo all'attore-appellante; 70% in capo al Controparte_1
§ 7.
Fondato è il secondo motivo. L'appellante si duole della liquidazione del danno operata in sentenza, in quanto il giudice, pur non avendo disposto la richiesta CTU medica ed essendosi fondato sulla propria CTP redatta dal Dott. ha, asseritamente in maniera inopinata, Persona_1
ridotto non solo la ITP, escludendo i 20 gg al 25%, ma anche il danno biologico, quantificandolo nel 3% piuttosto che nel 5%.
Il pertanto, chiede che gli venga riconosciuto il risarcimento in piena Parte_1
adesione alle CTP o sulla base di una disponenda CTU.
Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Cass. n.15219/2007). In altri termini, il giudice può avvalersi dell'ausilio di un esperto allorché vi sia necessità di avvalersi di conoscenze settoriali, non supplite dal materiale messogli a disposizione dalle parti.
Nel caso di specie, simile necessità non è stata riscontrata posto che il ha Parte_1
depositato documentazione sanitaria (referti ospedalieri e certificati medici della
Dott.ssa nonché una CTP redatta dal Dott. (cfr. produzione Per_2 Persona_1
primo grado parte attrice).
Tuttavia, il Tribunale, nel momento in cui ha reputato che non occorresse disporre
CTU, si sarebbe dovuto orientare nel senso di accogliere le conclusioni cui era giunto il CTP, salvo che non avesse utilizzato argomentazioni medico-scientifiche idonee a confutare le valutazioni fatte sa un esperto, ancorché di parte. Invero, non è sufficiente, ai fini del discostarsi dalla CTP, addurre il difetto di motivazione di quest'ultima nonché una stima, in termini di particolare tenuità, della lesione comunque sofferta e certificata. In riforma della sentenza impugnata, va, pertanto, riconosciuta al Parte_1
l'invalidità come valutata dalla CTP, vale a dire: ITT di 30 giorni;
ITP 20 gg al 50%;
ITP 20 gg al 25 %; danno biologico in misura pari al 4,5 %.
Come noto, per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli valgono, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9), i valori indicati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2011,
n.12408; Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017 n. 25817).
Per procedere, dunque, alla monetizzazione del risarcimento dei danni subiti da si ritiene di applicare le tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) dal Parte_2
Tribunale di Milano (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto.
Pertanto, applicando le tabelle di Milano aggiornate al 2024, il danno totale viene quantificato in complessivi euro 11.305,00, come di seguito determinato, tenuto conto dell'età di 41 anni dell'attore all'epoca del sinistro:
ITT (GG 30): €3.450,00
ITP al 50% (GG 20): € 1.150,00
ITP al 25% (GG 20): € 575,00
Danno Biologico (4.5%): € 6.130,00
Nulla spetta a titolo di danno morale stante il difetto di allegazione e prova.
L'importo di € 11.305,00, devalutato alla data del fatto (agosto 2019), risulta pari ad euro 9.613,10 (indice a quo (ottobre 2025 in quanto ultima data utile in base agli indici ISTAT a disposizione) 121.4 – indice ad quem 103,2). Su tale ultima cifra, rivalutata anno per anno secondo le valutazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali sino al 31.10.2025, in misura di euro 1.036,16, per un totale di euro 10.649,16.
In ragione del riconosciuto concorso di colpa, tale somma va decurtata del 30%, con la conseguenza che il danno risarcibile è pari ad euro 7.454,41, oltre interessi legali maturandi dal 1.11.2025 sino al soddisfo.
§ 8.
In definitiva, per quanto dinanzi ampiamente esposto, l'appello interposto deve essere parzialmente accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di va in parte accolta, e per l'effetto, il Parte_3 Controparte_1
va condannato al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro
[...]
7.454,41, oltre interessi legali dal 1.11.2025 sino al soddisfo.
§ 9.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza del . Controparte_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari al minimo, tenuto conto dell'entità della condanna di poco superiore al valore di base dello scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il decisum di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 24.7.2023, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede: a) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore di , dell'importo di euro 7.454,41, oltre interessi legali Parte_1
dal 1.11.2025 sino al soddisfo;
b) Condanna il al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, cui si aggiunge l'importo di euro 237,00 per spese vive, oltre accessori come per legge nonché del giudizio di secondo grado che liquida in euro 2.906,00 per compensi ed euro 355,00 per spese vive, oltre IVA, Cpa e rimborso forfettario per spese generali del 15%, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il MOT dr. Arturo Renzulli.