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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA EX ART 281 SEXIES CPC
Addì 28/5/2025 dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, sono presenti: Avv. R. Cucchi che precisa ed insiste come nella nota conclusiva;
Avv. Vergani in sostituzione dell'Avv. Usai precisa ed insiste come in nota conclusiva.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 454/2023 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Cucchi Raffaella
ATTORE nei confronti di
Avv. Usai Francesco Controparte_1
CONVENUTO
1
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente: ha convenuto la Parte_1 Controparte_1
Spezia deducendo:
• Che la sera del 21 agosto 2021 ad ore 22.30 circa, stava percorrendo a piedi la Strada Provinciale che dalla CP_2 conduce a Montemarcello in compagnia di amici;
• Di essere caduto rovinosamente a terra a causa di una irregolarità del manto stradale (buca profonda a lato strada) non segnalata e non visibile per le condizioni di buio;
ciò nel tratto di strada compreso tra il civico n. 15 ed il civico n. 21, in prossimità del sentiero 433 Lerici-Montemarcello;
• Che permanendo forte dolore alla caviglia sinistra, la mattina successiva (22/8/2021) si è fatto accompagnare presso il
Pronto Soccorso del Nosocomio della Spezia, dove è stata diagnosticata “frattura del malleolo laterale sinistro”
allegando una responsabilità della Parte_1 Controparte_1
(proprietaria/custode del tratto di strada in cui è avvenuta
[...] la caduta), ex art 2051 cc, ha formulato le seguenti conclusioni:
“accertata l'esclusiva responsabilità dello stesso in capo alla
ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'effetto Controparte_1 condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento a favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, meglio specificati in citazione, nella misura che risulterà giusta e dovuta a seguito dell'espletanda attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino alla data dell'effettivo saldo”. Ha resistito la deducendo l'infondatezza Controparte_1 della domanda attorea, chiedendone il rigetto e deducendo che il sinistro si è verificato per condotta disattenta del danneggiato.
2 La domanda attorea è fondata per quanto di ragione per i seguenti motivi:
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (per es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (cfr Cass. 2660/2013; Cass. 21212/2015; Cass. 11526/2017).
È provato che l'attore si è procurato le lesioni di cui Parte_1 chiede il risarcimento inciampando nella “buca” di cui alle foto in atti;
come chiaramente si evince dalle foto, trattasi di una erosione del fondo stradale posta sul lato della carreggiata, nella stretta fascia che si trova oltre la linea bianca che delimita il sedime di transito delle auto ed il guard rail;
esattamente nella ridottissima striscia destinata al transito pedonale;
come riferito concordemente dai testi (tutti soggetti presenti al fatto) il gruppo di giovani era stato alla e, intorno alle 22,30, si Parte_2 stava dirigendo verso l'auto parcheggiata;
procedevano in fila indiana a bordo strada, vicino al guard rali e, quindi, nella descritta stretta striscia di carreggiata, dove soltanto potevano transitare pedoni;
era buio perché, come riferito da tutti i testi, il lampione che si vede nelle foto non era funzionante;
, come Parte_1 dichiarato dagli amici che lo seguivano a piedi, è improvvisamente caduto;
il teste (che era proprio dietro ) Tes_1 Parte_1
3 e che insieme agli altri ha subito soccorso l'amico, ha precisato che (come evidentemente riferito da ad esso Pt_1 Pt_1 teste) ha capito di essere inciampato in qualcosa ma che solo con le torce dei cellulari (i ragazzi) si sono accorti della buca.
Lo stato del luogo come sopra descritto e ben visibile nelle foto - da tutti concordemente indicato come punto della caduta dell'attore - deve ritenersi connotato da una obiettiva situazione di pericolosità sia perché insidiosamente collocato nella ristretta striscia di strada necessariamente destinata al transito pedonale sia perché non visibile a causa del buio stante l'assenza di illuminazione pubblica funzionante;
detto altrimenti, le descritte caratteristiche del sedime della caduta consentono di ritenere che la disconnessione dell'asfalto come sopra accertata fosse difficilmente percepibile e, quindi, difficilmente evitabile.
Consegue da quanto sopra che il luogo che ha dato origine alla caduta dell'attore deve ritenersi insidioso e, quindi, pericoloso e, ai fini che ci occupano, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta del pedone che incolpevolmente (stante la non visibilità della buca per assenza di illuminazione pubblica funzionante) mettesse il piede proprio su detta disconnessione.
Conclusivamente può fondatamente affermarsi che esiste il nesso causale tra l'incidente occorso all'attore e la cosa in custodia (strada provinciale); può parimenti affermarsi che la cosa in custodia aveva una intrinseca pericolosità, non segnalata, non prevedibile né visibile;
quindi è provato che l'evento si è prodotto come conseguenza normale/prevedibile della particolare condizione della cosa, potenzialmente lesiva.
Ex art 2051 cc l'onere della prova a carico del danneggiato si limita alla prova del danno e del nesso causale;
spetta poi al custode provare il caso fortuito cioè il fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; il caso fortuito può essere integrato anche da una eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato, purchè risulti provato che il danneggiato ha tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile;
e la condotta del danneggiato da cosa in custodia
4 può dirsi imprevedibile “quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.
Nel caso di specie deve escludersi che sia stata provata una condotta colposa dell'attore con le caratteristiche sopra indicate, necessarie perché detta condotta possa integrare il caso fortuito.
Nessuno dei testi ha riferito di un incedere anomalo da parte di;
anzi, dalle deposizioni, emerge la massima cautela Parte_1 sia da parte del che da parte degli amici;
si è detto sopra Pt_1 che procedevano in fila indiana, tenendo rigorosamente la destra avuto riguardo alle caratteristiche della strada, stretta e con curve
(come si vede dalle foto).
Per quanto concerne il quantum del danno risarcibile: per il danno non patrimoniale patito da decisiva è la CTU Parte_1 medico-legale in cui si legge che in connessione Parte_1 causale con la caduta sopra descritta ha riportato la frattura del malleolo peroneale sinistro. Il CTU ha valutato una invalidità temporanea di giorni 80 di cui 30 gg al 75%; 25gg al 50%; 25gg al 25%; ha valutato i postumi consolidati stimando che da essi sia derivata un'invalidità permanente stimata nella misura del 2-3%. Ritiene questo Giudice che non vi siano motivi per discostarsi dalle valutazioni del CTU in quanto corredate da un iter motivazionale immune da vizi logici o di altra natura.
Vertendosi in materia di danno da responsabilità aquiliana diverso da RCA e responsabilità medica, sebbene si tratti di lesioni di lieve entità, si applicano le tabelle Milanesi secondo le indicazioni della Corte di Cassazione (Cass. n. 4509/2022) cui ha aderito anche la Corte di Appello di Genova;
quindi, nel caso di specie, si procede alla liquidazione del danno non patrimoniale sulla base della Tabella del Tribunale di Milano aggiornata al 2024.
Pertanto, devono liquidarsi all'attore (soggetto di anni 24 al tempo dell'evento lesivo) i seguenti importi a titolo di danno non patrimoniale: euro 4.238,5 per IP;
euro 4.743,7 per invalidità temporanea (ITP); complessivamente il danno non patrimoniale patito dall'attore è
5 liquidabile in euro 8.982,2, somma attualizzata a maggio 2024, data di aggiornamento delle tabelle di Milano;
quindi, sull'importo sopra calcolato è dovuta la sola rivalutazione da giugno 2024 alla data della presente decisione;
sull'importo così aggiornato sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso.
A titolo di danno patrimoniale sono documentati esborsi per spese mediche per euro 310,88, importi che il CTU ha stimato congrui e pertinenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono a carico della;
si liquidano come da dispositivo Controparte_1 applicando lo scaglione corrispondente al quantum liquidato a titolo risarcitorio. Anche la spesa della CTU è posta a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide: dichiara che la è responsabile per il danno Controparte_1 patito dall'attore in occasione del sinistro verificatosi Parte_1 nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in atto di citazione;
condanna la a corrispondere all'attore, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno:
• euro 8.982,2, per danno non patrimoniale;
somma attualizzata a maggio 2024, data di aggiornamento delle tabelle di Milano;
sul predetto importo è dovuta la sola rivalutazione da giugno 2024 alla data della presente decisione;
sull'importo così aggiornato sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso.
• euro 310,88 per rimborso spese mediche, oltre interessi in misura legale a decorrere dai singoli pagamenti.
6 Condanna la a rifondere all'attore le spese Controparte_1 di lite che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Pone la spesa della CTU a carico della . Controparte_1
La Spezia, 28/5/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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