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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 972/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Teresa Spanu, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via
Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Brundu, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC Email_1
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4 luglio 2022, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. La dott.ssa ha allegato di aver svolto, quale pediatra di libera scelta in regime di Pt_1 convenzione con l'ATS Sardegna, delle prestazioni aggiuntive nei mesi di novembre e dicembre 2017, da aprile a dicembre 2018, da gennaio a dicembre 2019 e da gennaio a novembre 2020, curandone la relativa documentazione. Ciononostante, ha lamentato che la controparte non ha corrisposto il compenso dovuto per tali prestazioni, come previsto dal combinato disposto dell'art. 58 lett. C dell'ACN del 15.12.2005, integrato con l'ACN del 29.7.2009, dall'allegato B ivi accluso e dall'art. 5 dell'AIR del 10.2.2009, in attuazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale.
3. In particolare, la ricorrente ha rappresentato che nonostante le prestazioni aggiuntive svolte e la regolare rendicontazione delle stesse, l' ha omesso di CP_2
corrispondere l'importo di € 15,810,17.
4. Inoltre, la dott.ssa ha dedotto il mancato pagamento dell'ulteriore somma di € Pt_1
6.328,01 a titolo di quota capitaria di ponderazione regionale, oggi denominata Governo
Clinico, per il periodo compreso tra novembre 2017 e aprile 2020, quota a carico del fondo regionale secondo quanto previsto dagli artt. 58, lett. B comma 14, dell'ACN e 14 dell'AIR.
5. Parte ricorrente ha pertanto rassegnato le presenti conclusioni:
“1) accertare, se necessario anche a mezzo CTU, il diritto della dott.ssa Parte_1
a vedersi erogate le prestazioni aggiuntive nella misura di di € 15,810,17, se la quota di
Governo clinico nella misura € € 6.328,01, per complessivi € 22.138,18 (euro ventiduemilacentotrentotto/18), dovute e mai corrisposte;
2) per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore al Parte_2 pagamento della complessiva somma di € 22.138,18 (euro ventiduemilacentotrentotto/18), con interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo, a titolo di prestazioni aggiuntive e di quota di governo clinico;
3) con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e cpa e spese successive da distrarsi ai sensi dell'art.93 cpc in favore del difensore del ricorrente”.
6. Con memoria del 26 giugno 2023 si costituiva la Controparte_1
(già , rassegnando le presenti conclusioni:
[...] CP_2
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
-Si respinga il ricorso in quanto integralmente infondato in fatto e in diritto;
- Con condanna di spese e compensi”.
7. La causa viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
8. Attesa l'intervenuta transazione della vertenza, secondo quanto risulta dalla documentazione depositata dalle parti rispettivamente in data 9 e 10 maggio 2024, va
2 dichiarata la cessazione della materia del contendere, come peraltro concordemente richiesto dalle stesse.
9. Sul punto e ai fini della presente controversia, non assume poi rilevanza la circostanza dell'eventuale inadempimento alle pattuizioni risultanti dall'accordo con riferimento alla misura e al titolo dell'erogazione da parte convenuta, non essendo stato impugnato l'atto di transazione e non essendo la questione oggetto dell'attuale contenzioso.
10. Le spese processuali devono essere altresì compensate, atteso che le parti hanno così regolamentato i reciproci rapporti nella predetta transazione quale pattuizione oggetto del complessivo accordo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 26/03/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Teresa Spanu, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via
Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Brundu, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC Email_1
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4 luglio 2022, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. La dott.ssa ha allegato di aver svolto, quale pediatra di libera scelta in regime di Pt_1 convenzione con l'ATS Sardegna, delle prestazioni aggiuntive nei mesi di novembre e dicembre 2017, da aprile a dicembre 2018, da gennaio a dicembre 2019 e da gennaio a novembre 2020, curandone la relativa documentazione. Ciononostante, ha lamentato che la controparte non ha corrisposto il compenso dovuto per tali prestazioni, come previsto dal combinato disposto dell'art. 58 lett. C dell'ACN del 15.12.2005, integrato con l'ACN del 29.7.2009, dall'allegato B ivi accluso e dall'art. 5 dell'AIR del 10.2.2009, in attuazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale.
3. In particolare, la ricorrente ha rappresentato che nonostante le prestazioni aggiuntive svolte e la regolare rendicontazione delle stesse, l' ha omesso di CP_2
corrispondere l'importo di € 15,810,17.
4. Inoltre, la dott.ssa ha dedotto il mancato pagamento dell'ulteriore somma di € Pt_1
6.328,01 a titolo di quota capitaria di ponderazione regionale, oggi denominata Governo
Clinico, per il periodo compreso tra novembre 2017 e aprile 2020, quota a carico del fondo regionale secondo quanto previsto dagli artt. 58, lett. B comma 14, dell'ACN e 14 dell'AIR.
5. Parte ricorrente ha pertanto rassegnato le presenti conclusioni:
“1) accertare, se necessario anche a mezzo CTU, il diritto della dott.ssa Parte_1
a vedersi erogate le prestazioni aggiuntive nella misura di di € 15,810,17, se la quota di
Governo clinico nella misura € € 6.328,01, per complessivi € 22.138,18 (euro ventiduemilacentotrentotto/18), dovute e mai corrisposte;
2) per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore al Parte_2 pagamento della complessiva somma di € 22.138,18 (euro ventiduemilacentotrentotto/18), con interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo, a titolo di prestazioni aggiuntive e di quota di governo clinico;
3) con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e cpa e spese successive da distrarsi ai sensi dell'art.93 cpc in favore del difensore del ricorrente”.
6. Con memoria del 26 giugno 2023 si costituiva la Controparte_1
(già , rassegnando le presenti conclusioni:
[...] CP_2
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
-Si respinga il ricorso in quanto integralmente infondato in fatto e in diritto;
- Con condanna di spese e compensi”.
7. La causa viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
8. Attesa l'intervenuta transazione della vertenza, secondo quanto risulta dalla documentazione depositata dalle parti rispettivamente in data 9 e 10 maggio 2024, va
2 dichiarata la cessazione della materia del contendere, come peraltro concordemente richiesto dalle stesse.
9. Sul punto e ai fini della presente controversia, non assume poi rilevanza la circostanza dell'eventuale inadempimento alle pattuizioni risultanti dall'accordo con riferimento alla misura e al titolo dell'erogazione da parte convenuta, non essendo stato impugnato l'atto di transazione e non essendo la questione oggetto dell'attuale contenzioso.
10. Le spese processuali devono essere altresì compensate, atteso che le parti hanno così regolamentato i reciproci rapporti nella predetta transazione quale pattuizione oggetto del complessivo accordo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 26/03/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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