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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4979/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4979/2020
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata ad Aci Catena (CT) via Ettore Majorana n. 4, presso lo studio dell'avvocato DI RE MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 , nato l'[...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Piedimonte Etneo (CT) via Vittorio Emanuele II n. 19, presso lo studio dell'avvocato CASSANITI SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
All'udienza del giorno 11/12/2024, i procuratori delle parti hanno chiesto emettersi la sentenza non definitiva sullo status, quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 11/05/2020 - premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 12/06/2013, unione dalla quale sono nati Controparte_1
i figli (nata il [...]), e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(gemelli, nati il 10/06/2016) - ha adito questo Tribunale per sentire pronunciare la
[...]
separazione personale dal marito.
La ricorrente ha esposto in ricorso che il venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi ha reso di fatto non più proseguibile la convivenza, anche a causa della irreversibilità della crisi coniugale aggravata dai comportamenti messi in atto in costanza di matrimonio dal marito, e ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi di pronunciare l'addebito della separazione al
Per_ marito;
di affidare ad entrambi i coniugi i figli minori e , Persona_2 Persona_3
regolando il diritto di visita del padre come indicato in ricorso;
di porre a carico del CP_1
l'obbligo di mantenimento della moglie e dei figli in misura non inferiore ad euro 1.000,00, ovvero
2 euro 300,00 per il mantenimento di ciascun figlio ed euro 100,00 in favore della moglie, con decorrenza dalla domanda, oltre gli assegni familiari da riversare alla ricorrente;
di porre interamente a carico del coniuge convenuto le spese extra e straordinarie occorrenti (ludiche,
mediche, vestiario, etc. ).
Si è costituito , contestando quanto assunto da controparte e conseguentemente Controparte_1
chiedendo di rigettare la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con le modalità indicate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza presidenziale del 09/09/2021 sono state sentite le parti personalmente presenti, e in particolare la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per sé.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con successiva ordinanza ex art 708 c.p.c. del 14/09/2021, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, disponendo: “che i figli minori siano affidati in via congiunta ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre;
che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con le esigenze di questi ultimi e comunque in mancanza di accordi diversi: due pomeriggi a settimana e, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio;
per 15 giorni non continuativi nel periodo estivo, in aggiunta al regime ordinario;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio e nel periodo pasquale comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì
dell'Angelo; che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente, entro giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile di € 560,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dal giugno 2021 e decurtando le somme nelle more corrisposte per il suddetto titolo;
”.
3 Con ordinanza il giudice ha ammesso parzialmente le prove orali chieste dalle parti e ha disposto la presa in carico, previa acquisizione del consenso delle parti, da parte del Consultorio
territorialmente competente per un percorso condiviso di sostegno alla genitorialità, disponendo invio relazione entro il 15/12/2023.
Acquisite nelle more le relazioni dell'ente incaricato, all'udienza del giorno 11/12/2024, il giudice
Per_ istruttore ha chiesto alle parti personalmente presenti se permane il rifiuto della minore ad incontrare il padre.
Le parti hanno confermato che la minore non incontra il padre e non segue il calendario di incontri e solo talvolta lo saluta al momento in cui preleva i fratellini.
Alla predetta udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto emettersi la sentenza non definitiva sullo status, senza termini, con rinuncia reciproca alla domanda di addebito, oltre ai provvedimenti per riavviare gli incontri della minore con il padre e, con riferimento al mantenimento, il recepimento degli accordi di tipo economico e anche il calendario di incontri padre-figli, tenendo
Per_ conto che allo stato rifiuta gli incontri con il padre.
Il giudice istruttore ha dunque nominato curatore speciale dei minori l'avv. Erminia Patanè e ha
Contr disposto una immediata valutazione della minore da parte della er il tramite Persona_1
dell'EMI territorialmente competente per la residenza della minore e, preso atto della richiesta di pronuncia non definitiva sullo status, ha rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia di separazione.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
4 Stante il perdurare della separazione di fatto e l'esito negativo del tentativo di conciliazione,
risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Poiché, allo stato, non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande avanzate dai coniugi e adottare i provvedimenti a tutela della prole, appare opportuno emettere sentenza non definitiva, e rimettere le parti dinanzi al Giudice
Istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4979/2020 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
22/08/1981 a GIARRE (CT), e , nato l'[...] a [...], Controparte_1
che hanno contratto matrimonio a Mascali (CT) in data 12/06/2013, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Mascali al N. 4, Parte 2, Serie A, Anno 2013;
DISPONE per il prosieguo con separata ordinanza;
SPESE al definitivo;
5 DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mascali per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4979/2020
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata ad Aci Catena (CT) via Ettore Majorana n. 4, presso lo studio dell'avvocato DI RE MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 , nato l'[...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Piedimonte Etneo (CT) via Vittorio Emanuele II n. 19, presso lo studio dell'avvocato CASSANITI SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
All'udienza del giorno 11/12/2024, i procuratori delle parti hanno chiesto emettersi la sentenza non definitiva sullo status, quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 11/05/2020 - premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 12/06/2013, unione dalla quale sono nati Controparte_1
i figli (nata il [...]), e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(gemelli, nati il 10/06/2016) - ha adito questo Tribunale per sentire pronunciare la
[...]
separazione personale dal marito.
La ricorrente ha esposto in ricorso che il venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi ha reso di fatto non più proseguibile la convivenza, anche a causa della irreversibilità della crisi coniugale aggravata dai comportamenti messi in atto in costanza di matrimonio dal marito, e ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi di pronunciare l'addebito della separazione al
Per_ marito;
di affidare ad entrambi i coniugi i figli minori e , Persona_2 Persona_3
regolando il diritto di visita del padre come indicato in ricorso;
di porre a carico del CP_1
l'obbligo di mantenimento della moglie e dei figli in misura non inferiore ad euro 1.000,00, ovvero
2 euro 300,00 per il mantenimento di ciascun figlio ed euro 100,00 in favore della moglie, con decorrenza dalla domanda, oltre gli assegni familiari da riversare alla ricorrente;
di porre interamente a carico del coniuge convenuto le spese extra e straordinarie occorrenti (ludiche,
mediche, vestiario, etc. ).
Si è costituito , contestando quanto assunto da controparte e conseguentemente Controparte_1
chiedendo di rigettare la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con le modalità indicate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza presidenziale del 09/09/2021 sono state sentite le parti personalmente presenti, e in particolare la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per sé.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con successiva ordinanza ex art 708 c.p.c. del 14/09/2021, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, disponendo: “che i figli minori siano affidati in via congiunta ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre;
che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con le esigenze di questi ultimi e comunque in mancanza di accordi diversi: due pomeriggi a settimana e, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio;
per 15 giorni non continuativi nel periodo estivo, in aggiunta al regime ordinario;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio e nel periodo pasquale comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì
dell'Angelo; che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente, entro giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile di € 560,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dal giugno 2021 e decurtando le somme nelle more corrisposte per il suddetto titolo;
”.
3 Con ordinanza il giudice ha ammesso parzialmente le prove orali chieste dalle parti e ha disposto la presa in carico, previa acquisizione del consenso delle parti, da parte del Consultorio
territorialmente competente per un percorso condiviso di sostegno alla genitorialità, disponendo invio relazione entro il 15/12/2023.
Acquisite nelle more le relazioni dell'ente incaricato, all'udienza del giorno 11/12/2024, il giudice
Per_ istruttore ha chiesto alle parti personalmente presenti se permane il rifiuto della minore ad incontrare il padre.
Le parti hanno confermato che la minore non incontra il padre e non segue il calendario di incontri e solo talvolta lo saluta al momento in cui preleva i fratellini.
Alla predetta udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto emettersi la sentenza non definitiva sullo status, senza termini, con rinuncia reciproca alla domanda di addebito, oltre ai provvedimenti per riavviare gli incontri della minore con il padre e, con riferimento al mantenimento, il recepimento degli accordi di tipo economico e anche il calendario di incontri padre-figli, tenendo
Per_ conto che allo stato rifiuta gli incontri con il padre.
Il giudice istruttore ha dunque nominato curatore speciale dei minori l'avv. Erminia Patanè e ha
Contr disposto una immediata valutazione della minore da parte della er il tramite Persona_1
dell'EMI territorialmente competente per la residenza della minore e, preso atto della richiesta di pronuncia non definitiva sullo status, ha rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia di separazione.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
4 Stante il perdurare della separazione di fatto e l'esito negativo del tentativo di conciliazione,
risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Poiché, allo stato, non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande avanzate dai coniugi e adottare i provvedimenti a tutela della prole, appare opportuno emettere sentenza non definitiva, e rimettere le parti dinanzi al Giudice
Istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4979/2020 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
22/08/1981 a GIARRE (CT), e , nato l'[...] a [...], Controparte_1
che hanno contratto matrimonio a Mascali (CT) in data 12/06/2013, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Mascali al N. 4, Parte 2, Serie A, Anno 2013;
DISPONE per il prosieguo con separata ordinanza;
SPESE al definitivo;
5 DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mascali per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
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