Sentenza 4 novembre 2013
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/11/2013, n. 9354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9354 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09354/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06119/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6119 del 2013, proposto da NL PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Sgueglia e Andrea Sgueglia, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19;
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 8792 in data 31 maggio 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe indicata, notificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore della signora NL PI, della somma di euro 1.750,00, a titolo di indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89/2001, e della somma di euro 185,05, a titolo di interessi legali.
2. A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, il ricorrente chiede a questo Tribunale: A) di dichiarare la mancata esecuzione del giudicato e, per l’effetto, di ordinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze di eseguire il pagamento delle predette somme in favore della signora IA NI; B) di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione; C) di condannare l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
3. La Difesa Erariale si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
4. Il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 23 ottobre 2013.
5. Il ricorso merita accoglimento.
Innanzi tutto risulta fondata la prima domanda proposta dal ricorrente, perché: a) sebbene la sentenza in epigrafe indicata risulti notificata sin dal 27 luglio 2012, perdura l’inadempimento dell’Amministrazione intimata; b) la Difesa erariale, pur essendosi costituita in giudizio, nulla ha eccepito in ordine alla pretesa di parte ricorrente.
Parimenti fondata la richiesta di nomina di un Commissario ad acta, che può essere individuato nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio IX della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quale, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, provvederà, in sostituzione dell’amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme dovute al ricorrente, a dare corso al pagamento medesimo, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
4. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, giusta quanto stabilito dall’art. 93, comma 1, cod. proc. civ., devono essere distratte in favore dei procuratori antistatari, come dallo stesso richiesto nell’atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso 6119/2013, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, al pagamento delle somme dovute al ricorrente in forza della sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe indicata, nonché degli interessi fino all’effettivo soddisfo.
Nomina, per il caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il predetto termine di 30 giorni, un Commissario ad acta, nella persona del dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze indicato in motivazione, affinché provveda, in sostituzione dell’Amministrazione, entro il termine di 60 giorni a dare corso al pagamento delle somme dovute al ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei procuratori antistatari, avvocati Ugo Sgueglia e Andrea Sgueglia, delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2013
IL SEGRETARIO