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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
Il giorno 22/05/2025 innanzi al Giudice dott.ssa Maria De Vivo sono presenti:
per la parte opponente l'avv. Annamaria Cavallaccio per delega dell' avv. Rosa Di Nardo, la quale si riporta alle difese svolte e agli atti depositati, chiede dichiararsi la improcedibilità della domanda della società opposta, per mancata attivazione della procedura di mediazione, condizione obbligatoria per procedere in giudizio, e revocare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario;
per la parte opposta l'avv. praticante Maria Ambrosino per delega egli avv.ti ORNATI ANDREA e
Zurlo Raffaele, la quale, nel riportarsi ai propri scritti, conclude per il rigetto dell'opposizione.
Rappresenta che il procedimento di mediazione è stato esperito.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.
Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunziando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dr.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 521 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. DI NARDO ROSA (c.f. ), con domicilio digitale come in C.F._2
atti;
OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ORNATI ANDREA (c.f. e dall'avv. C.F._3
Raffaele Zurlo (C.F. ), con domicilio digitale come in atti;
C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come alla discussione di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.01.2024, ha proposto opposizione tardiva Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1591/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 19.04.2021 in favore di per l'importo capitale di euro 44.525,24, oltre interessi e spese, quale Controparte_1
debito residuo di un finanziamento stipulato con Findomestic.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto di aver appreso dell'esistenza del decreto ingiuntivo solo all'inizio dell'anno 2023, allorquando si era avveduto che sull'importo a lui spettante a titolo di pensione erano state effettuate delle trattenute in virtù del pignoramento presso terzi intrapreso da sulla scorta del decreto ingiuntivo in questione. Proposta opposizione all'esecuzione, Controparte_1
il G.E. gli aveva assegnato un termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, al fine di far valere l'eventuale abusività delle clausole contrattuali. Ha, quindi, eccepito la vessatorietà di talune clausole del contratto di finanziamento, nonché l'usurarietà degli interessi,
2 la prescrizione del credito e l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo. Tanto premesso, ha così concluso: “-in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto per vessatorietà delle clausole indicate in narrativa o la nullità delle stesse clausole;
In subordine l'avvenuta prescrizione del credito azionato essendo trascorso il termine decennale;
accertare e dichiarare il difetto di notifica e di conseguenza la inesistenza del decreto ingiuntivo, del precetto e dell'atto di pignoramento”.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto l'opposizione proposta, e Controparte_1 così concludendo: “In via pregiudiziale, di rito - Accertare e dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per aver proposto contestazioni relative al merito e alla quantificazione della pretesa creditoria, ormai coperte da giudicato, e in spregio a quanto espressamente previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea che consente l'opposizione tardiva al solo fine di accertare l'eventuale presenza di clausole abusive;
- accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c. In via pregiudiziale, ma gradata - Concedere alla il termine per attivare il procedimento di CP_1
mediazione; In via preliminare, nel merito, - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere l'esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo n.
1591/2021, R.G. n. 3915/2021, del 19/04/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1591/2021,
R.G. n. 3915/2021, del 19/04/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria”.
Con ordinanza dell'8.08.2024 il Giudice ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, ha assegnato alla parte opposta il termine per instaurare il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, il quale, però, non
è stato instaurato.
Tanto premesso, va dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte dell'opposta. La disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n.
28/2010 prevede che chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari (oltre alle altre ivi indicate) è tenuto
3 preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione, il quale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza;
il giudice, quando rilevi che la mediazione non è stata esperita, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Ai sensi del comma 6, lettera a) della citata disposizione, tale procedimento non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Il successivo art. 5 bis D.lgs. 28/2010 stabilisce che: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma
1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Tale previsione normativa ha recepito quanto in precedenza affermato dalla Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 19596/2020), sul presupposto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito;
e dunque appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
Nel caso in esame, il Tribunale aveva onerato la parte opposta di attivare il procedimento di mediazione con ordinanza dell'8.08.2024 entro il termine di giorni quindici.
Nessuna delle parti ha attivato la detta procedura. Né la parte opposta ha dato prova di aver instaurato il procedimento di mediazione nell'ulteriore termine pur concesso al fine di depositare il verbale di mediazione.
4 È bene precisare che, a dispetto di quanto sostenuto dall'opposta, alla data odierna nessun verbale di mediazione è stato depositato.
In conseguenza di tanto, il giudizio va dichiarato improcedibile, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta dei criteri di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, tenendo conto delle fasi processuali effettivamente svolte, della natura e del pregio dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dr.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento iscritto al n. 521 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
dichiara improcedibile la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1591/2021;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che qui Controparte_1 Parte_1
si liquidano in euro 3.809,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 286,00 per esborsi, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 22 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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