Sentenza 15 dicembre 1999
Massime • 1
Il giudicato si forma sui profili decisori (capi e punti della sentenza) e non sulla motivazione; per quest'ultima la regola è quella della rivalutabilità degli elementi di causa da parte del giudice dell'impugnazione al fine di individuare la più corretta motivazione e pertanto gli elementi logico argomentativi riferiti a circostanze di fatto o a valutazioni di diritto possono essere utilizzati ai fini della motivazione della decisione in ciascun grado del giudizio senza che l'opinamento di un giudice, nell'argomentare la sua decisione, possa condizionare quello del successivo, funzionalmente preposto a rivedere e riconsiderare, nei limiti dei punti e dei capi attinti dall'impugnazione della parte, la decisione del giudice che lo ha preceduto. (Nella fattispecie, relativa ad affermazione di responsabilità per lesioni colpose, il ricorrente lamentava che, lui solo appellante, il giudice di appello avesse preso in considerazione profili di colpa esclusi dal primo giudice e asseritamente non utilizzabili in quanto coperti dal giudicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/1999, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1999 |
Testo completo
M 1447 DIRP
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Copie x Pres. UFFICIO COPIE
? Rilasciata copia studio.
IL SOLE 24 ORE al SIG. REPUBBLICA ITALIANA 3000 per diritti In Nome del Popolo Italiano L.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 02 FEB. 2000 IL CANCELLIERE Sezione quarta penale
LIRE 500
Composta dai signori. ANCELLERIA
Udienza pubblica Presidente Dott. Francesco LISCIOTTO del 15/12/1999 Consigliere 1. Dott. Mauroo D. LOSAPIO
SENTENZA N 321.0 Consigliere 2. Dott. Vito SAVINO
AH895252 Consigliere 3. Dott. ROMIS Reg.gen. N.
Consigliere 4. Dott. SEPE 18054/99 5256 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente
Richiesta copia esecutiva 2000 dal Sig. ARMATION LIRE 3000 ELLERIA S E N T E N Z A
CANCELLERIA sul ricorso proposto da: per diritti L.1000+h ON EN nato in [...] il [...]; il 11.7.20 IL CANCELLIERE avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22 gennaio 1999. 358553 159600 2000 Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso.
Udita la relazione fatta dal consigliere Mauro D. Losapio. ELLERIA Sentito il pubblico ministero, nella persona dell'avvocato generale dott. Leo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore della parte civile che ha concluso per il rigetto del
358558
Udito il difensore del ricorrente che ha concluso per l'accoglimento ricorso.
del ricorso.
1. Dalla sentenza impugnata risulta che al dott. OR venne La Corte rileva.
addebitato, nella qualità di medico che aveva assistito NN Di
MA nel corso del travaglio, di avere cagionato al neonato MA
RS, in occasione della gestazione, una sofferenza fetale acuta che aveva dato luogo a un grave ipoevolutismo psichico e somatico, con conseguenze convulsivanti, e alla perdita di funzionalità, o quanto meno a indebolimento permanente, dell'arto superiore destro.
2. Il primo giudice ritenne di valorizzare, per giustificare l'affermazione di penale responsabilità, piuttosto la non correttezza delle manovre di disimpegno del feto anziché l'assunto errore di scelta del parto vaginale al posto di quello chirurgico.
3. Sull'impugnazione dell'odierno ricorrente, che evidenziava come, una volta esclusa la necessità di intervento di tipo chirurgico, non poteva essergli addebitato la sopravvenienza della complicanza distocica (del tutto eccezionale) nel corso della gestazione, posto che nessun elemento deponeva per un rischio del genere stante la assoluta normalità di tutti i parametri sia clinici che strumentali
(ecografia), oltre che anamnestici trattandosi di puerpera che già
-
aveva affrontato, senza complicazione alcuna, due parti vaginali -, la
Corte territoriale, con la sentenza oggi in delibazione, ritenne di dover valorizzare, al contrario del primo giudice, proprio la scelta del tipo di parto adottata dall'ostetrico, evidenziando come molteplici elementi conducevano a consigliare come corretta e scevra da rischi quella dell'intervento chirurgico.
Questa conclusione di sintesi è sostenuta, in sentenza, da una approfondita analisi di tutti gli elementi emersi in causa, ivi compresi quelli deducibili dalle indagini medico legali (perizia collegiale):
condotte successivamente al fatto.
In sostanza, si addebita al dott. OR di non avere tenuto in debito conto gli elementi che inclinavano per una condizione di
2 gigantismo fetale (e non di semplice macrosomia) nonostante gli esiti delle indagini strumentali e la diagnosi formulata dal dott. PE, medico addetto all'accettazione, che aveva subito intuito la condizione della gestante e aveva persino, in attesa dell'arrivo dell'ostetrico, fatto preparare la sala chirurgica convocando anche l'anestesista.
4. Con il ricorso per cassazione il dott. OR deduce due mezzi di annullamento della sentenza della Corte campana.
4.1. Con il primo denunzia violazione della regola fissata dall'art. 597 comma 1 c.p.p., addebitando al Giudice dell'appello di avere violato il principio di devoluzione. Secondo il deducente, una volta stabilito, come il primo giudice aveva fatto, che nessuna colpa poteva essere riferita alla scelta del tipo di parto operata dall'ostetrico, questo punto della decisione, determinante indubbiamente una posizione favorevole al prevenuto, non poteva essere rivalutato se non a seguito di appropriata doglianza.
Il motivo non è fondato.
La norma invocata non attiene al sostegno razionale della decisione bensì ai capi e punti della sentenza che, se non impugnati, assumono la condizione di giudicato interno che, più propriamente, va qualificata, sotto l'aspetto procedimentale, come preclusione a successivo esame da parte del giudice funzionalmente superiore. La regola, quindi, attiene ai profili decisori della sentenza, non a quelli motivazionali, i quali, invece, sono soggetti a regola totalmente opposta, vale a dire a quella della rivalutabilità degli elementi di causa da parte del giudice dell'impugnazione al fine di individuare la più corretta motivazione a sostegno della decisione, anche in contrasto con l'apparato razionale fornito dal giudice funzionalmente inferiore;
invero, dalla lettura sia dell'art. 605 c.p.p. che dell'art. 619.
stesso codice, si desume la regola secondo la quale il giudice funzionalmente superiore deve rettificare eventuali errori motivazionali del provvedimento impugnato essendo vietato di annullarlo per tale
3 ragione (cfr.: Cass., 8 marzo 1994, Conocchia, CED Cass. n. 197624, per l'appello; Cass., 17 dicembre 1992, Serrano, ivi, n. 193063. per il giudizio di legittimità).
D'altra parte, in questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che il giudicato si forma sui capi e sui punti della decisione, nei termini espressi nel dispositivo e non sugli elementi logico argomentativi fondati sulla valutazione o sulla interpretazione delle circostanze di fatto acquisite al processo. Tali elementi possono essere utilizzati ai fini del sostegno razionale della decisione in ciascun grado del giudizio senza che il convincimento maturato da un giudice possa condizionare quello del successivo, funzionalmente preposto a rivedere e riconsiderare, nei limiti dei punti e dei capi attinti dall'impugnazione della parte, la decisione del giudice che lo ha preceduto (cfr.: Cass., 18 dicembre
1992, Cornici, ced Cass. n 193066).
4.2. Con il secondo mezzo si denunzia mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto plurimi profili.
Si censura la convinzione manifestata dalla Corte del merito quanto alla ritenuta necessità di procedere chirurgicamente perché fondata sulle opinione del dott. PE senza tenere in conto che i parametri normalmente valutati in situazioni siffatte rientravano tutti nella norma.
D'altra parte, a fronte dell'opinione del dott. PE si sarebbe dovuto tenere conto della dichiarazione del dott. Cardone, che aveva collaborato al parto, secondo il quale sino al momento dell'incaglio della spalla la gestazione aveva presentato un andamento del tutto regolare. Né, secondo il deducente, si sarebbe tenuto in adeguato conto come la scelta chirurgica avrebbe comportato l'assunzione di altri e gravi rischi, quali una tromboembolia, data la condizione di vascoflebopatia nella quale la gestante versava, sicché, nel bilanciamento rischi - benefici, la scelta del medico sarebbe dovuta essere ritenuta corretta e plausibile, senza poi voler a tutti i costi cercare un responsabile nel momento in cui una imprevedibile complicanza ebbe a manifestarsi con gli esiti evidenziati nel capo di imputazione.
Osserva il Collegio che il motivo, pur nella sua complessa struttura, risulta inammissibile in quanto sostenuto, essenzialmente, su valutazioni di merito diverse ed anzi contrapposte a quelle del Giudice
censurato.
In sostanza, il deducente prospetta una diversa soluzione del caso sulla base di contrapposte valutazione ipotizzando, persino, controindicazioni sulle quali la Corte territoriale si è intrattenuta dando ragionevoli giustificazioni alle scelte in fatto operate.
In siffatta situazione, è del tutto corretto astenersi dall'entrare nel merito dei singoli aspetti fattuali dato che alla Corte di legittimità è
inibito modificare l'accertamento di merito.
4. Ne segue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali. Il ricorrente va, inoltre, condannato a rifondere alla parte civile costituitasi in questo grado, le spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e a rifondere alla parte civile, Di MA NN, costituita nell'interesse del figlio minore MA
RS, la somma di L. 2.000.000, di cui L. 540.000 per spese.
Deciso in Roma il 15 dicembre 1999
IL PRESIDENTE
Il consigliere est.) (dott. Francesco LISCIOTTO)
J. finoth (Mauro D. Losapio)
15 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI - 1 FEB. 2000 A M DI IS GASIL COLLABORATORE DI CANCELLERIA PR
Maria Angelilli 4805