Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2001, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA CIV LE004 1 0/0 EMA DI CASSAZIONE LA CORTE SU Oggetto SEZI giustiLegittimasione. Cora Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistr ti: cate vile. Eccia giusticity Dott. Gaetano GAROFALO Presidente F G.N. 8676/98 Cron. 784 Consigliere - Dott. Carlo CIOFFI Rep. 145 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere GOLDONI Rel. Consigliere Dott. Umberto Ud.18/09/00 - -ConsigliereDott. Francesco PA FIORE ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE OG FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. 3000. per diritti 12 GEN. 2001 VIALE IPPOCRATE 104, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE BOGINO CARLO, che lo difende, giusta delega in atti;
LIRE 1500 mulle ricorrente CANCELLERIA
contro
MANISCALCO TEODORO, BERTOLINO SANTA;
0660027 intimati - OG OL, OG VITA;
0660028 - intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 526/97 del Tribunale di MARSALA, depositata il 20/11/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1440 -1- udienza del 18/09/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
-му udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28.7.87 PP, PA e TA LI convennero in giudizio davanti al Pretore di Castelvetrano i coniugi RE AL e RA EN ed i coniugi RO AL e AN TO, premettendo: di essere proprietari, per successione legittima al padre, di un immobile urbano sito in Castelvetrano, e dell'adiacente cortile, confinante quest'ultimo con immobile già in proprietà dei convenuti AL EN, ma di recente ceduto in - compravendita agli altri due predetti convenuti con atto notarile stipulato il 21.7.86; -che sul muro confinante col proprio cortile - dell'immobile appartenente ai convenuti, si trovava una apertura, di cui con sentenza resa il 2.2.67 dal ہر Pretore di Castelvetrano, ormai divenuta esecutiva, era stata accertata la natura di “luce”, e di cui però non era stata mai regolarizzata la dimensione e gli accessori previsti dall'art. 901 c.c.; che inoltre, i convenuti, ampliando il lastrico del proprio immobile, vi avevano eretto un parapetto alto cm.60 che consentiva di esercitarvi la veduta sul confinante cortile attoreo. Chiesero quindi condannarsi i convenuti a regolarizzare la luce e ad elevare il parapetto ad altezza di legge (2 metri dal pavimento), ed ancora chiedevano emettersi sentenza dichiarativa della loro esclusiva proprietà sul cortile in oggetto. Si costituirono in giudizio i convenuti, deducendo l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto. Il Pretore, con sentenza depositata il 16.1.91, ordinò a tutti i convenuti di rendere la apertura sopra citata conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. ed ad innalzare il parapetto della terrazza del loro immobile fino all'altezza di metri due dal pavimento;
dichiarò gli attori esclusivi proprietari del cortile sopra citato e rigettò le restanti domande attoree, condannando i convenuti alla rifusione della metà delle spese di controparte. Avverso tale sentenza hanno proposto appello tutti i convenuti, con atto notificato il 18.5.91, ed hanno chiesto l'integrale riforma della sentenza pretorile, ed il conseguenziale rigetto delle domande formulate dagli attori in primo grado. Si sono costituiti gli appellati ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, ed, in forma incidentale, la riforma della sentenza di primo grado nelle statuizioni ad essi sfavorevoli. Con sentenza in data 27.10/20.11.1997, il Tribunale di Marsala rigettava tutte le domande proposte da RE AL e NA EN nei confronti degli LI;
rigettava la domanda di accertamento della proprietà esclusiva del cortile proposta da RO AL e AN س TO;
confermava nel resto la sentenza impugnata. Osservava il Tribunale che né esplicitamente né implicitamente il Pretore di Castelvetrano, con la sentenza n.666 del 1967, si era pronunciato circa la proprietà del cortile, essendosi quel giudice limitato a determinare la natura "lucifera" della apertura praticata dal AL. Ciò posto, gli appellanti non avevano dato prova della loro proprietà esclusiva, sicchè la relativa domanda doveva essere rigettata. D'altra parte gli appellati non avevano fornito prova della loro comproprietà sul cortile in esame;
dunque erano da considerarsi terzi rispetto alla azione di negatoria servitutis. Poiché non poteva essere revocata in dubbio la natura "lucifera" della apertura in questione e, d'altro canto, il parapetto costruito sul terreno degli appellati consentiva l'affaccio, illegittimo, sul fondo del vicino, la sentenza impugnata meritava conferma. 2 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo PP LI, assumendo di aver acquistato le altre quote di proprietà dei suoi fratelli. Il ricorso, articolato su tre motivi, risulta notificato soltanto a RO AL e AN TO, che non hanno svolto attività difensiva. Questa Corte, con ordinanza in data 3.3.2000, ordinava la notifica del ricorso anche a PA e TA LI, asseritamente danti causa dell'odierno ricorrente, e non estromessi dal giudizio, alla cui fase di merito avevano partecipato. Procedutosi a tanto, si perveniva all'odierna udienza. Motivi della decisione му Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 100 cpc per avere la sentenza escluso la legittimazione passiva dei coniugi AL - EN in quanto costoro, prima del giudizio, avevano trasferito la loro proprietà ai coniugi AL TO senza peraltro che tale statuizione fosse dichiarata nel dispositivo. La doglianza non è fondata;
per vero, la sentenza impugnata non ha accolto, con statuizione espressa, le domande proposte dagli LI nei confronti anche dei coniugi AL - EN;
pur non avendo dichiarato nel dispositivo il rilevato difetto di legittimazione, assorbente ragione per il mancato accoglimento di dette domande, pure la portata del provvedimento può essere individuata mediante l'integrazione tra motivazione e dispositivo ove, come nel caso che ne occupa, gli stessi non siano contrastanti (arg. ex Cass. 13.7.1995, n.7671). Tale motivo non può essere pertanto accolto. 3 Il secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione delle norme in materia di giudicato per non avere il Tribunale considerato che sulla proprietà del cortile in contestazione si era pronunciato il Pretore di Castelvetrano con sentenza 2.2.1967, n.666) si basa sulla constatazione secondo cui il Pretore non avrebbe potuto pronunciare sulla natura lucifera di una apertura non avendo prima accertato la proprietà dell'LI sul cortile in argomento. In altre parole, la proprietà del cortile era inscindibilmente collegata alla pronuncia adottata, anche in ragione del fatto che le norme attinenti ad aperture sull'altrui fondo presuppongono che i fondi siano di proprietà di soggetti diversi (come lo stesso Tribunale aveva successivamente affermato). Il motivo non è fondato;
infatti se neppure l'odierno ricorrente afferma che му il Pretore si sarebbe esplicitamente pronunciato sul punto, le espressioni usate in quella sentenza e richiamate in ricorso non valgono certamente ad integrare una pronuncia implicita sulla proprietà, in quanto chiaramente volte ad indicare luoghi e situazioni, senza alcuna analisi valutativa e cogente al riguardo della proprietà. Ma assorbente appare il rilievo secondo cui in quella sede si discusse sul possesso e non sulla proprietà, essendo stata proposta azione possessoria al fine di ottenere la demolizione di una costruzione eretta dagli LI, che asseritamente toglieva aria e luce ad una apertura esistente sull'immobile posseduto dal AL. E' dunque la natura stessa dell'azione proposta che conforta la decisione del Tribunale sul punto, atteso che la proprietà degli immobili interessati esulava del tutto dal tema di quel giudizio. Anche tale motivo non può essere pertanto accolto. Con il terzo motivo di ricorso, intestato genericamente "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", si lamenta che il Tribunale, nel dispositivo ha rigettato tutte le domande proposte dagli LI con citazione del 28.7.87, confermando invece nella motivazione la sentenza del primo giudice, che aveva in parte accolto tali domande. La doglianza non può essere accolta;
il dispositivo infatti va valutato nel suo complesso e dalla complessiva statuizione emerge in modo chiaro la portata del provvedimento che, in ragione del difetto di legittimazione passiva dei coniugi EN - AL, respinge tutte le domande nei confronti di costoro, respinge la domanda degli LI di accertamento della proprietà esclusiva del cortile e conferma nel resto la decisione del pretore (v. MARCA DA BOLLO segnatamente il punto 4 del dispositivo e le ripetute affermazioni di "parziale" accoglimento dell'appello) per cui non può certo desumersi contrasto tra motivazione e dispositivo né, tanto meno, difetto di motivazione. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Non v'ha luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
000 290000 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, i 9.2000 Il Presidente Са тин Си, Пам Il Consigliere estensore DELLE ENTRATE RO. IL CANCELLIERE C1 ☑ 54865 Francesco Catania 139,44 VE/44 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Partial 2 GEN. 2001 DI FILIPPO) IL CANCELLAZE 01 Rama 700 210 5