Sentenza 17 luglio 2008
Massime • 1
Sono legittime le videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, attraverso un apparecchio esterno a un edificio che ne inquadri l'ingresso, i balconi e il cortile, non configurando esse un'intrusione nell'altrui privata dimora o nell'altrui domicilio. (Fattispecie relativa a procedimento applicativo di misura cautelare personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2008, n. 33430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33430 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 17/07/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1129
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 017272/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BIVIERA EMANUELE, N. IL 21/09/1979;
avverso ORDINANZA del 02/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE Renato;
sentite le conclusioni del p.g. Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore Avv. FURFARO Sandro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 2 novembre 2007 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato, in Sede di riesame, il provvedimento impositivo della custodia cautelare a carico di BIVIERA Emanuele, indagato con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., per aver fatto parte della cosca Pelle - Vottari.
Dopo aver ricostruito gli antefatti della vicenda che occupa, che attesterebbero la presenza nel territorio di San Luca di due contrapposte consorterie mafiose, Pelle - Vottari/Nirtu Strangio, ed averne individuato i soggetti aventi ruolo apicale, il giudice "a quo" passa a considerare la situazione dei componenti di rango inferiore, i c.d. "a disposizione", collaboratori di livello meno elevato. E tra questi ultimi, nell'ambito del gruppo Pelle-Vottari, ricomprende il BIVIERA, sulla scorta di una serie di video-riprese di un fabbricato.
Ricorre per cassazione il BIVIERA proponendo quattro motivi di impugnazione, illustrati da successiva memoria, come di seguito rubricati e svolti.
1. violazione degli artt. 14 e 15 Cost., in relazione art. 273 c.p.p., e art. 13 Cost., in ipotesi di illegittima e inammissibile utilizzazione delle riprese video di comportamenti non comunicativi in luoghi di privata dimora, nonché degli artt. 266, 271, 191, 125 c.p.p., in relazione art. 24 Cost., per mancanza fisica dei decreti autorizzativi delle riprese video di comportamenti comunicativi in luoghi di privata dimora.
Il motivo non è fondato.
Nel caso in esame, le videoriprese si sono svolte tramite camera esterna all'edificio del quale inquadravano l'ingresso, i balconi e il cortile. Deve quindi escludersi una intrusione, tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio. Certamente non rientrano in simile ambito i luoghi ripresi nel caso concreto, che correttamente vanno qualificati come esposti al pubblico, in quanto caratterizzati da uno spazio soggetto alla visibilità di coloro, che vi si trovino. La percettibilità all'esterno fa venir meno le ragioni della tutela del luogo, anche se di proprietà dei privati, tanto che, nella fattispecie, come già ritenuto, potrebbe sostanzialmente equipararsi l'impiego della videocamera a una operazione di appostamento, eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, che la legge delinea per la p.g., senza dunque necessità alcuna di autorizzatone da parte della AG (ASN 200637530, rv. 235027, in coerenza con Sez. un. sentenza n. 26795/06, ric. Prisco, rv 234270). Orbene trattandosi di riprese filmiche relative a comportamenti certamente non comunicativi, ma tenuti al di fuori del domicilio o di luoghi ad essi assimilabili, esse non ricadono, come viceversa ritiene il ricorrente, nell'ipotesi di cui alla ricordata sentenza Sez. un. Rv. 234270).
2. violazione ed errata applicazione degli artt. 291, 292 c.p.p., e art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, in relazione agli artt. 273, 268, 271 e 191 c.p.p., nonché artt. 125, 292, 546 c.p.p., artt. 13 e 111 Cost., in ipotesi, da un lato, di omessa trasmissione e valutazione di atti a contenuto sostanziale posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare (le video riprese di C. da Mortelle e C. da Bosco da Bovalino), dall'altro, omessa valutazione di specifici motivi di gravame contenuti nella memoria con allegati depositata in sede di riesame.
Anche queste censure sono infondate.
Al proposito va ribadito il principio in "base di qua le i verbali di pg relativi alla attività svolta, effettuando riprese filmate dei movimenti degli indagati possono essere valutati, per la ricostruzione del quadro indiziario ai fini dell'emissione di una misura cautelare, alla stregua di un qualunque altro elemento desumibile dagli atti della pg indipendentemente dal formale deposito del supporto magnetico (videocassette "et similia") contenenti le registrazioni e della loro messa a disposizione delle parti:
l'acquisizione di tale materiale è necessaria solo per l'inserimento nel fascicolo del dibattimento e per la conseguente utilizzazione come prova in sede di giudizio, mentre, in relazione alla fase delle indagini preliminari, caratterizzata da esigenze di rapidità ed essenzilità delle forme e connotata in costante evoluzione del materiale probatorio, non può invocarsi una indebita compromissione del diritto di difesa, le cui modalità vanno ragionevolmente adattate ai diversi momenti e alle peculiarità del rito (ASN 200318239, rv. 225188).
Sotto altro aspetto, è lo stesso ricorrente che sottolinea come le suddette videocassette (rectius, parte di esse) non sono state trasmesse al tribunale, ma, in realtà, nemmeno al Gip, di talché, neanche sotto tale aspetto, l'omissione è rilevante (ASN 200011042, rv 218583).
3. violazione ed errata applicazione dell'art. 416 bis c.p., in relazione agli artt. 273, 125, 546 c.p.p., in ipotesi di assoluta mancanza di elementi idonei a integrare la gravità indiziaria necessaria alla partecipazione alla associazione di stampo mafioso. Il motivo va disatteso.
La valutazione di gravità indiziaria a carico dell'indagato, operata dal giudice del riesame, non è manchevole, o apodittica, ne' manifestamente illogica o contraddittoria. Risulta infatti basata sulla scorta di elementi significativi del comportamento verificato del BIVIERA e di quanto gli si attribuisce, la cui valenza è ragionevolmente argomentata.
Riferisce il provvedimento impugnato che l'indagato è osservato entrare ed uscire ripetutamente, con estrema facilità e con fare circospetto, nell'arco della giornata dal caseggiato ove hanno trovato rifugio i Vottari - Giorni, e, in alcune occasioni, effettuare funzioni di staffetta a spostamenti altrui, accompagnandosi a vari sodali, tra i quali anche uno di quelli rimasto uccisa nella c.d. "strage di Duisburg"; a seguito di un attentato, subito personalmente, invece di raggiungere la propria abitazione, si reca con la autovettura appena colpita dai proietti li proprio nel fabbricato di contrada Bosco;
funge da scorta ai capi della cosca;
il tutto - si argomenta -a dimostrazione che trattasi di un soggetto "a disposizione" del sodalizio, con interventi in momenti di specifico rilievo per la struttura criminale.
Cero si tratta di una valutazione che sconta il fatto di essere intervenuta nel contesto incidentale del procedimento, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di un materiale conoscitivo ancora "in itinere", suscettibile di evoluzione, ma non può dirsi che non sia idonea a fungere da supporto alla applicata misura cautelare, che non deve fondarsi, si sa, sulla certezza, ma sulla elevata probabilità di colpevolezza dell'indagato. Del resto, per contrastarne la validità, il ricorrente si affida ad una lettura alternativa delle varie emergenze processuali, che conduce anche con il richiamo alla mancanza o scarsa qualità delle immagini estrapolate dalle riprese video, quindi secondo un modulo non attiva bile in questa, sede di legittimità.
4. Insussistenza delle esigenze cautelari in ipotesi di apparente ed illogica motivazione sia in relazione allei c.d. pericolosità presunta sia in ordine all'esigenza di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c).
Il motivo va del pari disatteso, perché sufficiente appare il richiamo che il giudice "a quo" fa alla disposizione di cui all'art.275 c.p.p., comma 3, unitamente alla considerazione dell'estrema pericolosità dell'organizzazione criminale di appartenenza, impegnata in una vera e propria guerra, di mafia.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al l'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2008