Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
01 33 9 / 0 1 AULA "A" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 31 GEN. 2001 R.G.N. IL CANCELLIERE* LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 98/11798 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Michele Annunziata Presidente Cron..2749 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Mario Putaturo Donati Consigliere Ud. 6 di- Vigolo Consigliere Dott. Luciano cembre 2000 Dott. Alessandro De Renzis Consigliere E VARIE DCV ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: O AL MA DI, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Giunone Regina n. 1, studio avv. Antonio Ricciulli, presso l'avv. Marilena Poddi che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso gli avvocati Fabio Fonzo, Clementina Pulli e An- tonietta Coretti che lo rappresentano e difendono giusta delega in at- 5210 Λ ti;
B controricorrente avverso la sentenza n. 76/98, decisa il giorno 11 febbraio 1998 e pubblicata il 23 aprile 1998, resa dal Tribunale di Bologna nel procedimento n. 3802/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Antonino Sgroi per delega dell'avv. Fabio Fonzo, nell'interesse dell'I.N.P.S.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, ha concluso per l'accoglimento del ricor- so;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 24 febbraio 1996, AL MA Al- dina proponeva dinanzi al Pretore di Imola opposizione all'esecuzione, con riferimento a precetto per l'importo di lire 119.112.051, in data 16 febbraio 1996, a lei notificato in forza di decreto ingiuntivo del Pretore di Ferrara emesso il 20 aprile 1984. L'opposizione era fondata sul rilievo che il diritto vantato dall'Istituto era prescritto. Il Giudice adito, con sentenza n. 55/96 in data 7 - 20 giugno 1996, respingeva la proposta opposizione. Interponeva appello la AL MA DI e in esito il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 76/98, emessa in data 11 febbraio - 23 n 2 aprile 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che ai sensi dell'art. 2, comma 19, del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638, i termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti all'I.N.P.S. sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. L'applicazione di tale norma non era ristretta alla sola fase di riscossione mentre risultava inconfe- rente il richiamo alla prescrizione dell'actio iudicati, non ver- tendosi in tema di prescrizione breve. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne AL MA DI con atto notificato in data 22 giugno 1998; deduce a sostegno due motivi. L'I.N.P.S. resiste con controricorso notificato in data 30 luglio 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2943, 2945, 2953 cc, in relazione al comma 19 dell'art. 2 DL 463/83. Si osserva che il Tribunale ha errato nell'escludere 1'applicabilità della norma relativa alla prescrizione dell'actio iudicati, sul presupposto che il cennato DL avesse stabilito un più lungo termine di prescrizione per il credito vantato dall'I.N.P.S. quando era stata semplicemente disposta l'interruzione del decorso della prescrizione stessa. Л 3 Col secondo mezzo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 la violazione e falsa applicazione dell'art. dell'art. 360 cpc, 2948 n. 4 CC. Si osserva che in ogni caso gli interessi soggiac- ciono al termine di prescrizione loro proprio, fissato in cinque anni;
non era pertanto consentito richiederli per il periodo di circa dodici anni, come nel precetto oggetto di opposizione. Il primo motivo è. fondato. L'art. 2, comma 19, del DL 12 settembre 1983, n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione, stabilisce che "i termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previ- denza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola". La norma si riferisce palesemente al solo esercizio dell'azione volta ad ottenere un titolo valido per la riscossione coattiva delle somme in discorso, non anche alla fase di esecuzione del ti- tolo stesso, dal momento che alla sospensione del decorso della prescrizione corrisponde il prolungamento del periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri di matricola. Questa Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione già si è pronunciata su fattispecie analoga, con sentenza n. 13544 del 3 4 г dicembre 1999 (rv 531829), ed ha osservato che, una volta divenu- to non più impugnabile il decreto ingiuntivo, il titolo in virtù del quale è dovuta la somma portata in precetto “è rappresenta- to, esclusivamente, da tale decisione giudiziale, cosicché dedotto dal-perde giuridico rilievo la causa del credito l'istante nel procedimento ingiunzionale (contribuzione previdenziale), sostituendosi ad essa la pronuncia di condanna del giudice, che vive di vita propria e autonoma Ciò spiega perché, in tutti i casi in cui la legge stabilisce una pre- scrizione più breve di dieci anni una volta formatosi il giudicato, proprio perché non ha più giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si pre- scrivono con il decorso di dieci anni. Diversamente opinando, laddove si volesse riconoscere concreta rilevanza ai titoli origi- nari dei crediti, nonostante l'avvenuta formazione della cosa giudicata, non troverebbe razionale giustificazione la norma riconduce ad un "solo termine" prescrizionale diin esame, che dieci anni le varie ipotesi di termini più brevi;
escludendo in tal modo il collegamento fra "dictum" giudiziale e preesistente causa del credito: rileva esclusivamente l'accertamento giudi- Ne consegue ulteriormente che ziale ai fini della prescrizione. alla fattispecie in esame non può trovare applicazione la So- citato disposto del-spensione della prescrizione, di cui al l'art. 2, comma diciannove, del d.l. n. 463 del 1983, in quanto essa è riferita, ai soli crediti per contributi del- 5 1'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., che per effetto del giudicato, come è già osservato, perdono giuridico rilievo ai fini della stes- si prescrizione. È altresì noto che le norme relative alla so- sa dagli artt. 2941 e spensione della prescrizione, stabilite non sono suscettibili di 2942 cod. civ., sono tassative e applicazione analogica (cfr. Cass. 6 marzo 1976 n. 753; 18 mag- gio 1971 n. 1482; 9 maggio 1953, n. 1306). Anche sotto questo profilo, pur volendosi prescindere da quanto Osservato a proposito dell'art. 2953 cod. civ., non si ravvisano ragioni atte a giustificare l'applicazione analogica della norma, che prevede la sospensione del termine di prescrizione per crediti contributivi, al caso del diritto nascente dal giudicato". Questo Collegio fa proprie le considerazioni sopra riportate, in ordine alle quali l'Istituto controricorrente non formula riserva o rilievo veruno. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione dell'impugnata sen- tenza. Rimane assorbito il secondo motivo atteso che, non essendo dovuto il capitale, non vi è luogo a pronuncia di sorta in ordine agli interessi. Questa Corte chiamata a pronunciarsi nel merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma cpc, non risultando necessario alcun ac- certamento di fatto. Si deve quindi dichiarare la nullità del precetto notificato dall'I.N.P.S. a AL MA DI in data 16 febbraio 1996. 6 Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese dell'intera fase di merito e del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del precetto notificato a AL MA DI il 16 feb- braio 1996, per l'importo di lire 119.112.051. Compensa le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legitti- mità. Roma, 6 dicembre 2000 IL PRESIDENTE М: Амитова IL CONSIGLIERE ESTENSORE девала Jam Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D A , S 0 30 GEN. 2001 O 1 S 3 L A . 3 L oggi, T T 5 O , IL COLLABORATORE R B A DI C A . 'A I S r M N E L DI CANCELLERIA E D R P L P S 3 E A I 7 T D - S N I 8 G T O S - R P O 1 N O 1 E M C A I S D E I A E A G D , G O E O E R T T T L T N S I I E R S I G A E E L D L R E O D 7