Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte.
Commentari • 3
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In virtù del generale principio di conservazione degli atti, per la validità della procura speciale non sono richieste rigorose formule sacramentali, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte: non vi è dubbio, tuttavia, che la norma di cui all'art. 122 cod. proc. pen. prescriva, a pena di inammissibilità, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (data ud. 28/10/2025) 15/12/2025, n. 40228 Composta da Dott. VERGA Giovanna - Presidente Dott. SBRANA Francesca - …
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L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione deve essere presentata dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. Devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali. Corte di …
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La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2014, n. 4676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4676 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 22/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2915
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 29803/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.S. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 07/11/2013 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante e alla determinazione della pena.
Rigetto nel resto;
udito per le parti civili l'avv. Pierelli Roberto che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con condanna alla refusione delle spese del grado;
udito per il ricorrente l'avv. Ricci Raffaella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona ha riformato la pronuncia resa dal tribunale di Pesaro dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi a), c), e) e g) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione e riducendo conseguentemente nella misura di un anno di reclusione la pena inflitta a M.S. per il reato (capo b) reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. perché, in più occasioni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con abuso di autorità, avendo lo stesso la qualifica di capo reparto all'interno della fabbrica KROSTER S.r.l., costringeva B.S. a subire atti sessuali, in particolare quando la stessa assumeva la postura china, si avvicinava alla stessa afferrandola per i fianchi e, mimando l'atto sessuale, sfregava le sue parti intime nel fondo schiena della donna, la quale cercava di divincolarsi, inoltre, saltandole improvvisamente addosso, cercava di baciarla posando le sue mani sulle parti intime della donna, sollecitandola a baciarlo ed a congiungersi carnalmente con lui, infine, sorprendendola da dietro, la abbracciava baciandola sulla testa e sollecitandola, con frasi volgari a congiungersi carnalmente con lui almeno una volta, raccontandole sogni e fantasie erotiche vissute con la stessa. In (OMISSIS) sino al mese di (OMISSIS) ;
per il reato (capo f) previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. perché, in più occasioni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con abuso di autorità, avendo lo stesso la qualifica di capo reparto all'interno della fabbrica KROSTER S.r.l., costringeva V.G. a subire atti sessuali, in particolare quando la stessa assumeva la postura china, si avvicinava alla stessa afferrandola per i fianchi e, mimando l'atto sessuale, sfregava le sue parti intime nel fondo schiena della donna, la quale cercava di divincolarsi, nonché, posando la sua mano tra le gambe della predetta cercava di raggiungere le sue parti intime contro la volontà della medesima che si divincolava immediatamente. In (OMISSIS) sino al mese di (OMISSIS) .
2. Per l'annullamento della sentenza impugnata, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, M.S. che affida il gravame ai seguenti quattro motivi.
2.1. Deduce, con un primo motivo, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 78, 100 e 122 c.p.p.) con riferimento alla dichiarazione di costituzione della parte civile V. .G. da ritenersi inammissibile sul rilievo che l'atto di costituzione di parte civile difetterebbe in toto della procura speciale.
2.2. Con un secondo motivo di gravame, lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 81 cpv. c.p. e art. 609 septies c.p., comma 2, per la tardività delle querele in relazione ai capi d'imputazione sub b) e f) (art. 609 bis c.p.). La Corte d'Appello ha errato laddove non ha ritenuto tardive le querele proposte da V.G. e B.S. in relazione ai fatti di cui ai capi d'imputazione sub b) e f) (art. 609 bis c.p.). Le due querele venivano depositate in data 11/03/2004.
2.3. Con un terzo motivo denuncia la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sul rilievo che la Corte d'appello ha ritenuto che "le dichiarazioni rese dalla B. e dalla V. , sia nelle querele che dinanzi alla polizia giudiziaria nel 2004 e dinanzi al GUP nel 2008, sono dettagliatamente e correttamente riportate, senza alcun travisamento o errata interpretazione, nella sentenza impugnata e si debbono intendere per qui integralmente richiamate e trascritte" (pag.8), laddove la V. non aveva mai dichiarato di aver subito la violenza contestata al ricorrente al capo f) della rubrica.
2.4. Con un quarto motivo, lamenta l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 609 bis c.p.) non sussistendo l'abuso di autorità contestato come elemento costitutivo dei reati ascritti al ricorrente che non rivestiva all'interno dell'azienda alcun ruolo di tipo pubblicistico o formale, trattandosi di un rapporto di lavoro privato ed escludendo la prevalente giurisprudenza di legittimità l'integrazione della fattispecie dell'abuso di autorità in tali casi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, è il caso di precisare che - come si evince dall'atto di costituzione di parte civile della V. , allegato dal ricorrente in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso - la procura speciale è posta in calce all'atto di costituzione sicché il documento incorpora due negozi giuridici processuali le cui manifestazioni di volontà risultano pertanto da un unico documento composto di due parti: una prima parte denominata "atto di costituzione di parte civile", firmato sia dalla V. che dai difensori, il quale contiene il riferimento ai numeri di iscrizione del procedimento penale, l'indicazione delle generalità dell'imputato, il riferimento testuale all'imputazione con espressa dichiarazione di volersi costituire parte civile nei confronti dell'imputato in relazione alla riportata imputazione;
ed una seconda parte con la quale la V. rilascia ai difensori la procura a rappresentarla e a difenderla "in ogni fase e grado del presente giudizio (... )", conferendo agli stessi, congiuntamente e disgiuntamente, "ogni facoltà di legge (...)".
È vero che la procura, in seguito, contiene riferimenti ad istituti del processo civile e non reca, secondo quanto prescrive l'art. 122 c.p.p., le indicazioni sulla determinazione dell'oggetto per il quale la procura è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Tuttavia, ai fini dello scrutinio sull'ammissibilità della costituzione di parte civile, occorre verificare se, tenuto conto delle circostanze concrete, queste possano valere a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore ed in relazione ad una specifica vicenda la procura ad litem. Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale si presta convinta adesione, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013, Ferrari, Rv. 257335). Nel caso di specie, la procura rilasciata dalla parte V. G. ai difensori si riferisce chiaramente al giudizio C-in ogni fase e grado del presente giudizio ...") per costituirsi parte civile nel processo penale a carico del M. ed è completa anche dei requisiti richiesti dall'art. 122 c.p.p. contenuti specificamente nell'atto di costituzione, che precede il rilascio della procura ad litem ("... a rappresentarmi e difendermi..." con "ogni facoltà di legge").
In altri termini, accanto all'ampio mandato a stare in giudizio nella causa nella quale era stato sottoscritto, nello stesso documento, l'atto di costituzione di parte civile, vi era anche il mandato difensivo, individuato e circostanziato dall'indicazione dello specifico oggetto della causa desumibile proprio dall'atto di costituzione, essendo la procura ad litem conferita in calce ad esso, con dichiarazione quindi perfettamente idonea, in virtù del principio di conservazione degli atti sopra enunciato, a qualificare l'atto al completo dei requisiti di legge e pienamente idoneo allo scopo processuale cui era destinato.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
Sostiene il ricorrente che si è proceduto per fatti in ordine ai quali la querela era tardiva nel senso cioè che le querelanti, allorquando hanno sporto la querela e successivamente quando sono state sentite a sommarie informazioni testimoniali, hanno riferito fatti pregressi per i quali il termine per querelarsi era già consumato cosicché, essendo state le querele sporte in data 11 marzo 2004, i fatti coperti dalla querela potevano ricomprendere solo quelli commessi nel semestre precedente (ex art. 609 septies c.p.) ossia quelli a partire dall'(OMISSIS) , con la conseguenza che non si poteva procedere per difetto di querela quanto ai fatti dal (OMISSIS) espressamente invece ricompresi nell'imputazione.
Sul punto, la Corte territoriale ha rigettato la doglianza conformandosi all'indirizzo di questa Corte secondo il quale sono procedibili d'ufficio gli episodi di violenza sessuale non costituenti oggetto di querela, ma rivelati dalla vittima dopo la presentazione di tempestiva querela per analoghi episodi prima avvenuti, in quanto sussiste connessione investigativa tra gli episodi tardivamente rivelati e quelli, della stessa specie, oggetto della precedente querela (Sez. 3, n. 45687 del 26/10/2011, L, Rv. 251338).
In questa pronuncia si è testualmente affermato che "ai fini della perseguibilità d'ufficio dei delitti contro lo libertà sessuale, la connessione richiesta dell'art. 542 c.p. fra i due o più fatti costituenti reato non può identificarsi con l'istituto processuale della connessione", che costituisce un criterio originario e autonomo di determinazione della competenza, "essendo necessario che l'accertamento dal fatto costituente delitto perseguibile d'ufficio comporti l'estensione dell'indagine anche a un fatto costituente reato contro la libertà sessuale. La connessione di cui all'art. 542 c.p. invero, può ravvisarsi o perché i fatti sono stati commessi nello stesso spazio di tempo, ovvero se posti in essere per eseguire o occultare un altro reato, oppure d fine di conseguire l'impunità" (Cassazione Sezione 3 n. 12468, 20.12.1995, Radi). Dopo l'entrata in vigore della L. n. 66 del 1996 è stato ribadito che la connessione prevista dall'art. 542 c.p., comma 3, in relazione alla particolare ipotesi di perseguibilità di ufficio dei reati ivi indicati, riportata anche nell'art. 609 septies c.p., comma 4, è solo quella materiale e non anche processuale "giacché la rado di questa disposizione deve individuarsi nel venire meno dei motivi, posti a base della perseguibilità a querela di questi reati, ed in particolare dell'esigenza della riservatezza, in quanto l'indagine investigativa sul delitto perseguibile d'ufficio comporta necessariamente l'accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia" (Cassazione Sezione 3 n. 3014, 8.08.1996, Somma). Anche più recentemente è stato escluso che la connessione prevista dall'art. 542 c.p. s'identifichi nell'istituto processuale di cui all'art. 12 c.p.p. "essendo sufficiente che tra il reato di violenza sessuale e l'altro perseguibile d'ufficio vi sia connessione investigativa" (Cassazione Sezione 3 n. 627, 3 aprile 1998, Caldura;
Sezione 3 n. 43139/2003, Vegini, RV. 227477; Sezione 3 n. 32971/2005, Marino RV. 232185; Sezione 3 3.12.2008, Vizzini;
Sezione 3 5.11.2008, Liotti)".
Ne consegue che ritualmente si è proceduto d'ufficio per gli abusi sessuali rivelati nell'atto di querela e dopo la sia proposizione in data 12 agosto 2004 (dalla B. ) e in data 1 settembre 2004 (dalla V. ) per la connessione investigativa tra tali reati e quelli, della stessa specie, per i quali la querela era stata proposta.
La necessaria istruttoria diretta all'accertamento dei reati denunciati l'11 marzo 2004 coinvolgeva necessariamente quello procedibile a querela, sicché non vi era più ragione per tutelare la riservatezza delle persone offese.
4. Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e presentato fuori dai casi consentiti in quanto non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso.
Si sostiene che la Corte territoriale, affermando che le dichiarazioni delle persone offese (tra cui quelle della V. ) fossero dimostrative dei fatti enunciati nelle imputazioni, avrebbe reso una motivazione contraddittoria perché la V. non avrebbe mai affermato che l'imputato commise ai suoi danni la condotta sub 1) del capo di accusa sub f).
In buona sostanza, si asserisce che la persona offesa, nelle dichiarazioni richiamate dalla Corte territoriale, non ha mai affermato che l'imputato la cinse da dietro prendendola per i fianchi e mimando l'atto sessuale, avendo solo dichiarato che l'imputato commise ai suoi danni la seconda parte della condotta mettendole le mani tra le gambe.
Premesso che anche solo la seconda parte della dichiarazione della persona offesa sarebbe sufficiente per l'affermazione di responsabilità, è il caso di precisare come l'affermazione del ricorrente fondi su una mera asserzione non essendo sufficiente per suffragarla la trascrizione parziale nel ricorso di parti della dichiarazione, in mancanza di una trascrizione integrale delle stesse e della precisa indicazione della collocazione dell'atto processuale nel processo in modo da consentire alla Corte di cassazione la verifica di quanto assunto.
Sul punto, il gravame non risulta affatto compatibile con il principio di autosufficienza che sempre più chiaramente si afferma nella giurisprudenza di questa Corte, e che trova il proprio fondamento normativo, da un lato, nel requisito, indefettibile nelle impugnazioni c.d. tipiche come il ricorso per cassazione, della specificità dei motivi e, dall'altro, nella deducibilità del vizio di motivazione che, secondo il disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire come non siano tipizzate le modalità con le quali la parte può osservare l'onere di indicare e di specificare l'atto o gli atti del processo dai quali si sostanzia la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, con la conseguenza che qualsiasi modalità è consentita purché sia realizzato lo scopo di mettere il giudice di legittimità nell'immediata condizione di poter sindacare sul vizio denunziato in quanto, salvo che per i vizi procedurali dove la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, gli atti processuali non sono accessibili alla giudice di legittimità che pertanto non può pronunciare sulla doglianza sollevata per la mancanza di una condizione necessaria, richiesta dalla legge, che spetta alla parte di osservare. È di tutta evidenza che, quando si tratta di dichiarazioni, lo stralcio, anche testuale, di parti dell'atto non rispetta il principio dell'autosufficienza, occorrendo la trascrizione integrale oppure l'allegazione di copia al ricorso con il riferimento puntuale al fascicolo di causa.
Pertanto il motivo, anche per tale ragione, è inammissibile.
5. Il quarto motivo è parimenti infondato.
La giurisprudenza di questa Corte, come anche diffusamente sottolineato nella sentenza impugnata, non è univoca nel ritenere se l'abuso di autorità indicato nell'art. 609 bis c.p. come una delle modalità della condotta illecita si riferisca a colui che rivesta un potere di tipo pubblicistico (in tal senso, Sez. 3, n. 2681 del 2012 Rv. 251885; Sez. 4, n. 6982 del 2012 Rv. 251955; Sez. 3, n. 47869 del 2012 Rv. 253870; nonché Sez. U. n. 13 del 2000 Rv. 216338) o se si riferisca, come in questo caso, anche ai rapporti di supremazia in ambito privatistico (Sez. 3, n. 2119 del 2009, Rv. 242306; Sez. 3, n. 19419 del 2012 Rv. 25276). La Corte territoriale ha seguito quest'ultimo orientamento non condiviso invece dal ricorrente.
Va chiarito che la questione non rileva ai fini della configurabilità del reato ascritto all'imputato in quanto sono contestate in fatto condotte poste in essere anche con l'elemento della violenza che, nel reato previsto dall'art. 609 bis c.p., può estrinsecarsi, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola, come nel caso di specie, nell'impossibilità di difendersi dal contatto repentino dell'agente con le parti intime della persona attinta dalla condotta illecita altrui (Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932) . Nondimeno, la giurisprudenza di questa Sezione ha recentemente, in più occasioni, optato per una nozione estensiva, che il Collegio condivide, della nozione di "abuso di autorità" rilevante ai fini dei reati di violenza sessuale, affermando che l'espressione "abuso di autorità" che costituisce, unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609 bis c.p., ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (Sez. 3, n. 36704 del 27/03/2014, A., Rv. 260172; epilogo condiviso anche da Sez. 3, n. 49990 del 30/04/3014, dep. 01/12/ 2014, non mass.). Entrambe le decisioni si sono fatte carico di confrontare i diversi orientamenti pervenendo alla condivisibile impostazione per la quale anche, in ambito privatistico, l'abuso di autorità configura una delle modalità attuative del fatto tipico descritto nella fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p.. Il motivo pertanto va dichiarato infondato ed il ricorso va rigettato in toto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute nel grado dalle parti civili B.S. e V.G. liquidate come da pedissequo dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate complessivamente in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2015