Sentenza 17 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 02 379 /0 3 CA SAZION LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill,mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 26028/0 - Consigliere Cron, 5371 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep+ Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Od. 25/11/02 Rel. Consigliere 1 Dott. Giovanni GIACALONE ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: RE TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELSIANA 71, dell'avvocato pressc lo studio difeso GIUSEPPE DELL'ERBA, rappresentato dall'avvocato ORONZO DEL DONNO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che 2002 lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
4804 -1- controricorrente avvera0 la Bentenza 11. 11363/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 17/10/00 - R.G.N. 1090/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del SosLiLuto Procuratore Generale Dott. CARLO DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. BE SE, dipendente delle Ferrovie dello Stato, adiva il RE di Milano per sentire annulla- re il licenziamento intimatogli il 24 luglio 1996 per ir- regolarità di accredito riscontrate, a seguito di ac- certamenti amministrativi e contabili, nella gestione della biglietteria della stazione di Busto Arsizio, per| il periodo in cui il ricorrente ne era il responsabile. II RE rigettava il ricorso, con sentenza del 24 dicembre 1998, confermata dal Tribunale di Milano, che, con sentenza 17 ottobre 2001, respingeva l'appello del SE. Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale rile- vava che la c. t. contabile, disposta dal RE, consentiva di affermare in modo inequivoco la fon- datezza della ricostruzione operata dalla datrice di lavoro. Aggiungeva che, di fronte ai rilievi dell'appellante sulla qualità della documentazione, il c.t.u. aveva chiarito non soltanto che la non obbliga- torietà dei "partitari" e dei registri preliminari non ne diminuiva il carattere di documentazione contabile, ma anche che l'attendibilità dei documenti esaminati poteva essere verificata attraverso controlli incrocia- ti di ogni tipo e che l'esatta corrispondenza dei dati delle scritture contestate e di quelle non contestate Ө | permetteva alle stesse di verificarsi vicendevolmen- te. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il SE con due motivi;
resiste con controricorso Rete ferroviaria italiana S.p.A., subentrata alle Fer- rovie dello Stato, che ha depositato anche memorial ex art. 378 c.p.c., Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., il ricorrente lamenta che tutti gli incartamenti sulla base dei quali le Ferrovie han- no fondato la convinzione dell'esistenza di irregolari- tà sono scritture non utilizzabili per fini processuali, non trattandosi di registri obbligatori, né vidimati per legge, e che, comunque, si tratterebbe di documenti inutilizzabili a favore dell'imprenditore "in spregio"] all'art. 2710 c.c.. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza di secondo grado per vizi di motivazione su punto decisivo, per aver ritenuto il SE re- sponsabile dell'ammanco, per mancato versamento, di lire 89.754.000, nonostante l'avvicendamento a- vutosi nella gestione della biglietteria. Il ricorso è infondato. the 2 Le censure, data la loro connessione, vanno esa- minate congiuntamente. Si rivela inconferente, nella specie, il richiamo alle disposizioni del codice civile. relative alle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, re- lative l'una all'efficacia probatoria delle scritture con- tabili contro l'imprenditore (art. 2709 c.c.) e l'altra all'efficacia probatoria delle stesse nei rapporti tra imprenditori (art. 2710). Invero, nella fattispecie non si pone alcuna questione relativa alla specifica effi- cacia probatoria di scritture contabili, nei confronti oppure tra imprenditori, né assume rilievo alcuno la circostanza che talune delle scritture esaminate dal c.t.u. in primo grado non rientrino tra quelle contem- plate da dette disposizioni. Ciò per la semplice ra- gione che, nel caso in esame, dalle scritture de qui- bus non deve trarsi prova contro l'imprenditore che le ha tenute, né deve desumersi prova dalle stesse in relazione ad un rapporto intercorso tra imprendi- tori commerciali. Nel caso in esame, invece, i registri contabili delle Ferrovie dello Stato sono stati liberamente apprez- zati dai giudici di merito, che hanno congruamente e Đ correttamente motivato in ordine alla loro attendibili- си tà ed alla loro idoneità a dimostrare la fondatezza 3 della pretesa della parte che le ha impiegate in giu- dizio (in tal senso, si vedano Cass. 3 aprile 1996 n. 3108; Cass. 16 dicembre 1993 n. 12423). Quanto al secondo motivo, giova sottolineare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver motivatamente ricostruito la dinamica contabile delle irregolarità attribuite al SE, ha precisato che "l'ammanço finale di lire 89.754.000 è il risultato del- le operazioni irregolari che ancora sotto la gestione del SE sono state effettuate e che di per sé sole giustificano il licenziamento". Dette operazioni consistevano, sostanzialmente, irregolari nell'imputazione dei versamenti agli incassi prece- denti non versati. Proprio in considerazione di tale meccanismo, il giudice territoriale concludeva che non potesse assumere rilievo il disconoscimento della propria firma da parte SE sul registro interno R 97 (attestante falsamente il versamento di lire 89.755.180) redatto il 1° marzo 1996, nel perio- do in cui nella responsabilità della biglietteria era già subentrato il Sansone. Rispetto a tale analitica, congrua e corretta moti- vazione, il secondo motivo si limita a denunziare, non già il mancato o deficiente esame di punti deci- sivi nel ragionamento del giudice, ma un apprezza- 4 mento dei fatti e delle prove in senso difforme di quello preteso dalla parte, richiedendo, sostanzial- mente, un riesame ed una rivalutazione del merito della causa, inammissibile in questa sede (tra le molte, si vedano Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960; Cass. 21 ottobre 1994 n. 8653; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503). Il ricorso va, pertanto, rigettato Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 3,00 oltre 1 Euro 2.000 (duemila) per onorario. II 25 novembre 2002. L'estensore Il Presidente Pelin v faw IL CANCELIERE Campofteria Deposi ts $12 2003 ggi. IL CANCELLIERE 5