Sentenza 29 settembre 2003
Massime • 1
È abnorme - perché pertinente a procedimento diverso da quello in corso e produttivo di una indebita regressione di quest'ultimo - il provvedimento con il quale il giudice dibattimentale, chiamato a pronunciarsi su un determinato reato, dichiari la nullità del decreto di archiviazione intervenuto in un procedimento per reato connesso, ed ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero. (Nella specie gli imputati erano perseguiti in base a querela di persone da loro stessi querelate; nel procedimento a carico di queste ultime l'archiviazione risultava richiesta e disposta senza l'avviso prescritto dall'art. 408 cod. proc. pen.; il giudice procedente aveva dichiarato la nullità dell'archiviazione, e poi disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2003, n. 41659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41659 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
1. Dott. Ilario Martella Consigliere
2. " Francesco Serpico "
3. " Arturo Cortese "
4. " Giovanni Conti "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di:
CO NO, n. 30.04.1934 a Roma;
AN QU, n. 08.12.1942 a Posada;
US OS, n. 28.08.1933 a Posada;
avverso l'ordinanza emessa in data 11.10.2002 dal Tribunale di Roma;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere dott. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con trasmissione atti.
Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dopo aver chiesto e ottenuto l'archiviazione con riferimento a una querela presentata nei confronti di NT LU, CO IN, NI AN e CO IZ da parte di CO NO,e AN QU, esercitava l'azione penale nei confronti di questi ultimi due (e di US OS, nel frattempo deceduto) in relazione una querela a sua volta presentata contro di loro. All'udienza in data 11 ottobre 2002 fissata per il dibattimento il Tribunale di Roma in composizione monocratica, rilevato che agli imputati non era stato comunicato l'avviso della richiesta di archiviazione per i reati di cui alla querela da loro presentata, dichiarava la nullità della relativa archiviazione e disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, denunciando l'abnormità del provvedimento. Diritto
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Non c'è dubbio, invero, che si pone del tutto al di fuori del sistema processuale e va, quindi, ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, chiamato a giudicare determinati imputati, dichiari la nullità di un'archiviazione precedentemente disposta in relazione a fatti dei quali i predetti avevano accusato altri soggetti, e ordini la restituzione degli atti al P.M. Si realizza infatti in tal modo l'anomala regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari con riferimento alla nullità di un provvedimento divenuto completamente estraneo al procedimento in corso, e che è impugnabile solo con ricorso per cassazione e non altrimenti revocabile, neppure dallo stesso giudice che lo ha emesso (Cass. 24 ottobre 2000, Gatto). L'impugnata ordinanza deve quindi essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 OTTOBRE 2003.