Sentenza 19 aprile 2012
Massime • 1
L'espressione "abuso di autorità" che costituisce, unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609-bis, cod. pen. va intesa come supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.
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- 4. L’abuso di autorità nel delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis co. 1 c.p.: la parola alle Sezioni UniteJeannette Baracco · https://www.iusinitinere.it/
Premessa Con la sentenza 1 ottobre 2020, n. 27326 (udienza. 16 luglio 2020) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute, in tema di violenza sessuale, per dirimere il contrasto giurisprudenziale in ordine alla portata definitoria del concetto di abuso di autorità. Si tratta, come noto, di una delle condotte modali alternative – insieme a quelle di violenza e di minaccia – necessarie per la configurazione del reato di cui all'art. 609 bis co. 1 c.p. La questione affrontata dalle Sezioni Unite è “se, in tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità di cui all'art. 609 bis c.p. comma 1, presupponga nell'agente una posizione autoritaria di tipo formale e pubblicistico o, …
Leggi di più… - 5. Abuso di autorità nella violenza sessuale: basta autorità di fatto (Cass. 27326/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2020
L'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali. Corte di Cassazione sez. Unite Penali, sentenza 16 luglio – 1 ottobre 2020, n. 27326 Presidente Fumu – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il G.u.p. del Tribunale di Enna, con sentenza del 22 gennaio 2015, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, che ha condannato anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2012, n. 19419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19419 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 19/04/2012
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 1162
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 41116/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) I.D. nato il (omesso) ;
avverso la sentenza dell'8.4.2011 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udite le conclusioni del P.G., dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata sentenza;
sentito il difensore, avv. Iorianni Rocco Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palmi, davanti al quale D..I. era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 81 cpv., art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, art. 608 ter c.p., n. 1 e art. 609 septies cod. pen., perché, con violenza e abuso di autorità derivante dalla sua qualità di marito della sorella maggiore, e comunque abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della p.o. e, segnatamente, approfittando in alcune occasioni del fatto di dormire, insieme alla moglie ed alla figlia, nello stesso letto della p.o. ed in altre occasioni prendendola in disparte in casa e fuori, costringeva A..O. , all'epoca minore degli anni 14, a subire atti sessuali consistiti in toccamenti delle parti intime, baci sulla bocca, ed anche nella congiunzione carnale, con sentenza del 4.6.2009, riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 609 quater cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo I. perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.
A seguito di impugnazione del P.M. la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza dell'8.4.2011, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava D..I. colpevole del reato ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.
La Corte territoriale, dopo aver richiamato la ricostruzione della vicenda operata dal Tribunale, secondo cui l'unica spiegazione plausibile, in relazione ad una congiunzione carnale avvenuta su un letto dove dormivano altre persone, era che la ragazza fosse consenziente, e dopo aver riportato il testo della deposizione di A..O. , riteneva che da essa non potesse desumersi il consenso da parte di un soggetto all'epoca infraquattordicenne. La ragazza infatti, pur non avendo opposto resistenza o invocato aiuto, aveva subito la congiunzione carnale per paura di essere sgridata, trovandosi in uno stato di soggezione verso l'uomo anche tenendo conto del degradato contesto familiare in specie in relazione al rispetto della dignità delle donne ed alla sudditanza di queste nei confronti del maschio (come emergeva dalle deposizioni delle assistenti sociale e di suor S.M. ). Il Tribunale, pur non avendo dubitato dell'avvenuto congiungimento carnale, aveva omesso di considerare le ragioni per cui la ragazza non aveva manifestato la sua opposizione.
Ricorreva, pertanto, l'abuso di autorità contestato nel capo di imputazione (le stesse modalità di svolgimento della vicenda rivelavano come allo I. venisse riconosciuta l'autorità derivante dal suo "ruolo maritale").
Rilevava inoltre la Corte che il Tribunale aveva interpretato come consenso (ovvero non manifestato dissenso) della persona offesa i limiti comportamentali determinati dalla minore età, dallo stato di soggezione e dall'accertato deficit intellettivo legato a fattori ambientali.
Riteneva, infine, la Corte territoriale che, per le modalità del fatto e la gravità delle condotte, la pena andasse determinata in anni sei di reclusione, aumentata di mesi 9 per la continuazione e ridotta di un terzo per le generiche (stante lo stato di incensuratezza).
2. Ricorre per cassazione D..I. , a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, art. 530 c.p.p., comma 2, art. 533 c.p.p., comma 1, art.546 c.p.p., comma 1, nonché degli artt. 133, 609 bis, ter, quater e septies c.p., la mancanza, illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione, il travisamento della prova. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine al travisamento della prova alla luce del novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), evidenzia che la Corte territoriale si è limitata a recepire acriticamente l'ipotesi accusatoria.
Già nel corso del processo di primo grado era stato segnalato che le dichiarazioni della persona offesa difettavano di coerenza logica soprattutto con riferimento alla congiunzione carnale avvenuta su un lettone dove dormivano la vittima, sua sorella F. , sua sorella M. e la figlioletta di questa, senza che nessuno si accorgesse di niente.
Il Tribunale, ritenendo che vi fosse stata la libera determinazione della p.o. ad avere rapporti sessuali con l'imputato e che comunque la condotta posta in essere non potesse rientrare in alcuni dei casi previsti dall'art. 609 bis c.p. (non potendosi parlare ne' di azione violenta, ne' di abuso di autorità, ne' di induzione) dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. La Corte di Appello escludeva, invece, che dalle risultanze processuali emergesse la prestazione del consenso da parte di una quattordicenne, con deficit intellettivo, che si trovava in uno stato di soggezione nei confronti di un adulto, marito della sorella. Tanto sulla base delle dichiarazioni della madre della ragazza che aveva riferito di aver appreso dalla figlia di essere stata presa con la forza;
errava, poi, la Corte nel ritenere che l'indagine ginecologica della dr.ssa N. avesse escluso la possibilità di accertare, sotto il profilo anatomico, l'esistenza o meno di un consenso. La Corte territoriale, poi, riteneva, tenuto conto del degradato contesto familiare, non inverosimile l'episodio della congiunzione carnale nel lettone nonostante la presenza di altre persone. Le argomentazioni della Corte territoriale non sono supportate da alcun dato probatorio. Dalla deposizione della dr.ssa L. emergeva chiaramente che non erano stati riscontrati segni di lacerazione violenta dell'imene.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, poi, l'esistenza di un deficit intellettivo della p.o. non può certo ricavarsi dalla deposizione della dr.ssa M. , da cui emerge piuttosto che la p.o. non mostra alcun disagio nel parlare dei suoi rapporti con l'imputato.
Quanto alla testimonianza della madre della p.o., la Corte territoriale ha omesso di riportare la parte della dichiarazione in cui si faceva riferimento all'espressione "Fare l'amore" adoperata dalla ragazza (dalla relazione peritale della dr.ssa M. emerge che essa era innamorata del cognato).
La Corte territoriale, inoltre, ha omesso di prendere in considerazione la scheda nominativa della minore a firma della suora C.S.E. , acquisita in atti, da cui risulta che la minore presenta uno sviluppo psichico normale, livello intellettivo e linguaggio nella norma.
La sentenza impugnata ha, quindi, completamente travisato il contenuto della prova ed ha argomentato in modo illogico, contraddittorio e apparente. La Corte territoriale non ha adempiuto all'obbligo della motivazione neppure in ordine alla determinazione della pena (ritenuta congrua con formula di stile senza alcuna specificazione quanto alle modalità del fatto ed alla personalità dell'imputato).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. È assolutamente pacifico, a partire dalla decisione delle sezioni unite di questa Corte del 12.7.2005 n. 33748, che la sentenza di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (in tal senso si è espressa la giurisprudenza successiva;
cfr ex multis Cass. sez. 2 n. 746 dell'11.11.2005; n. 6221 del 2006 Rv. 233083).
Anche più di recente è stato ribadito che "La sentenza di appello, che riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli elementi più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (Cass. sez. 5 n. 42033 del 17.10.2008).
2.1. I Giudici di Appello hanno, innanzitutto, ripercorso l'iter argomentativo della sentenza di primo grado, che, pur riconoscendo l'effettività dei contatti fisici (non solo i baci, ma anche l'amplesso), aveva ritenuto inverosimile che l'imputato potesse avere usato violenza su una ragazza di tredici anni, per di più vergine, senza che costei reagisse in modo sufficiente da svegliare almeno una delle congiunte che dormivano nello stesso letto. Secondo il Tribunale, quindi, l'unica spiegazione possibile era che la ragazza fosse consenziente o che, comunque, non avesse manifestato un espresso dissenso.
Con un puntuale ed approfondito esame delle risultanze processuali la Corte territoriale ha escluso che da esse potesse desumersi il consenso da parte di un soggetto, all'epoca infraquattordicenne, emergendo piuttosto che la medesima non aveva opposto resistenza, ne' invocato aiuto perché paralizzata dal timore ed in stato di soggezione nei confronti dell'uomo, che aveva abusato dell'autorità di marito della sorella approfittando, per di più, della condizione di inferiorità psichica, dovuta a deficit intellettivo legato a fattori ambientali, in cui versava la minore. Ha quindi ritenuto configuratale il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. così come originariamente contestato.
3. È necessario, innanzitutto, accertare se il fatto possa essere inquadrato nella previsione di cui all'art. 609 bis cod. pen., come ritenuto dalla Corte di Appello, oppure in quella di cui all'art. 609 quater cod. pen., come ritenuto invece dal Tribunale. L'art. 609 bis cod. pen. sanziona al comma 1 la violenza sessuale mediante costrizione (attraverso violenza, minaccia o abuso di autorità) ed al secondo comma mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima oppure attraverso inganno con sostituzione di persona.
L'art. 609 quater cod. pen. equipara quoad poenam il compimento di atti sessuali con minorenne (nelle diverse ipotesi indicate nella norma) al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 bis cod. pen.. Le differenze sono notevoli anche sotto il profilo della procedibilità dell'azione penale, in quanto gli atti sessuali compiuti in danno di minore degli anni diciotto (all'epoca dei fatti di anni quattordici) sono procedibili d'ufficio se ricorrano le ipotesi previste dall'art. 609 bis cod. pen., mentre a querela di parte nelle ipotesi previste dall'art.609 quater cod.pen. a meno che non ricorrano le condizioni indicate nell'art. 609 septies cod. pen. (comma 2, n. 2).
L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale non mostra perplessità di sorta in ordine alla violenza sessuale commessa con violenza o minaccia;
per quella commessa con "abuso di autorità" non vi è, invece, uniformità di interpretazione, essendo controverso se la norma faccia riferimento soltanto ai pubblici ufficiali oppure a tutti i soggetti che rivestano comunque una posizione di autorità sia essa pubblica o privata.
La dottrina è prevalentemente orientata nel ritenere che la nozione di "abuso di autorità" debba essere intesa in senso lato e non restrittivo.
La questione non è stata oggetto di particolare approfondimento nella giurisprudenza di questa Corte, per cui le decisioni intervenute sul punto, non sempre uniformi, risentono di tale mancanza di approfondimento.
La sentenza n. 2119 del 3.12.2008 di questa terza sezione, nel ritenere che sia configurabile l'abuso di autorità in relazione alla situazione di convivenza dell'imputato con la madre del soggetto passivo, si limita ad affermare che "il rapporto di convivenza tra imputato e minore aveva determinato una situazione di "autorità" del primo sulla seconda".
Anche la sentenza n. 23873 dell'8.4.2009 perviene alle medesime conclusioni e cioè che l'abuso di autorità indicato dalla norma debba comprendere anche situazioni di tipo privatistico. Pur dando atto che l'indagine era limitata al fatto che si trattava di stabilire se fosse stato rispettato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza e che quindi era inutile far riferimento ai contrasti interpretativi manifestatisi e conseguentemente senza prendere posizione in ordine agli stessi, con maggior rigore argomentativo evidenziava che "prima della riforma si riteneva pacificamente che l'abuso d'autorità presupponesse nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico. Dopo la riforma si è cominciato a sostenere che il concetto d'autorità è da intendersi in senso lato, comprensivo di qualsiasi forma di strumentalizzazione del rapporto di supremazia senza distinzione tra autorità pubblica e privata. Per individuare l'autorità privata si fa solitamente riferimento all'art. 61 c.p., n. 11 e si ritiene quindi che possa rientrare nella previsione normativa l'autorità parentale, quella tutoria, educatica, curativa..". A diverse conclusioni erano pervenute, in precedenza, le Sezioni Unite che, con sentenza del 31.5.2000, avevano ritenuto che "in tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità di cui all'art. 609 c.p., comma 1, presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico". Anche le Sezioni Unite affrontavano la questione, per così dire, soltanto marginalmente ed in via residuale, sia perché, il contrasto giurisprudenziale che esse erano chiamate a risolvere riguardava il delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter cod. pen., sia perché il motivo di ricorso del P.M. in ordine al diverso reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. riguardava la pretesa sussistenza dell'abuso di autorità anche quando l'agente "abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica delle persona offesa" (deduzione ritenuta non pertinente ne' fondata, non potendosi confondere l'abuso delle condizioni di inferiorità con l'abuso di autorità). Infatti, soltanto in "chiusura" si osservava che, comunque, avendo la fattispecie di cui all'art. 609 bis cod. pen., comma 1, sostituito quella prevista dagli artt. 519 e 520, si doveva concludere "che l'abuso di autorità previsto dalla norma vigente coincide con l'abuso della qualità di pubblico ufficiale di cui all'art. 520 e, comunque, presuppone una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico". L'interpretazione "restrittiva" della nozione di "abuso di autorità" viene quindi fondata sulla ritenuta continuità normativa con l'abrogato art. 520 cod. pen.. L'argomento non appare però decisivo, potendo piuttosto il raffronto tra le due norme portare a conclusioni diverse.
Ritiene il Collegio che un'interpretazione letterale e logico- sistematica della norma debba far ritenere che l'abuso di autorità comprenda qualsiasi forma di "supremazia" sia essa pubblica o privata.
Partendo dal dato letterale non può non rilevarsi che l'espressione adoperata è la stessa utilizzata in relazione alle circostanze aggravanti comuni. L'art. 61 c.p., n. 11 prevede, infatti, che il reato è aggravato, quando il fatto è commesso con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazioni d'opera, di coabitazione o di ospitalità. La norma quindi non fa distinzione alcuna, riferendosi genericamente ad "autorità". Del resto la giurisprudenza non mostra incertezza su una interpretazione "lata" del dato normativo, riferito indistintamente ad autorità pubblica o privata che sia. Si è infatti affermato che l'abuso di relazioni di autorità previsto come circostanza aggravante dall'art. 61 c.p., n. 11, riguarda principalmente l'autorità privata e presuppone l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo del reato: ad esempio, quello intercorrente tra soggetto interdetto e tutore (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 45742 del 4.11.2003). Laddove il legislatore abbia inteso riferirsi ad una posizione autoritativa di tipo pubblicistico l'ha indicato espressamente. Si pensi, ad esempio, all'art. 608 cod. pen. (abuso di autorità contro arrestati o detenuti) che fa espresso riferimento al "pubblico ufficiale".
La conferma si ricava proprio dall'art. 520 cod. pen. abrogato, che prevedeva come figura autonoma di reato la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale. Il primo comma sanzionava "il pubblico ufficiale che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente.."; il comma 2 affermava che "la stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette". La norma era, quindi, chiarissima nel ritenere che la congiunzione con "abuso di autorità" non potesse che essere commessa da un pubblico ufficiale.
La L. 15 febbraio 1996, n. 66, nell'abrogare il capo I del titolo 9^ del c.p., ha "raggruppato" nell'art. 609 bis c.p., comma 1 le ipotesi della violenza e minaccia (previste dall'abrogato art. 519 cod. pen.) e l'ipotesi dell'abuso di autorità (prevista dal precedente art. 520 cod. pen.). Significativamente, però, con l'espressione "abuso di autorità" non ha fatto più alcun riferimento ad una posizione di preminenza di natura pubblicistica o comunque derivante da pubbliche funzioni. Tale mancato riferimento non può essere frutto di una mera "dimenticanza", dovendosi, al contrario, ritenere che il legislatore abbia inteso sanzionare qualsiasi soggetto che, dotato di autorità pubblica o privata, abusi della sua posizione per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali. Si è voluto, cioè, far rientrare nella norma, ad evitare che rimanessero aree di impunità, tutte quelle ipotesi in cui la vittima è costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà o perché il suo consenso è viziato.
La "ratio" della norma quindi è assolutamente in linea con il dato letterale.
4. Tanto osservato in diritto, rileva la Corte che i Giudici di appello, con motivazione adeguata e non contraddittoria, confutando le argomentazioni dei primi giudici, hanno ritenuto che l'imputato avesse abusato della sua autorità all'interno della famiglia, in qualità di marito della sorella, per compiere atti sessuali sulla minore, forzandone la volontà.
Hanno innanzitutto rilevato che la persona offesa, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non era affatto consenziente, essendosi indotta a soggiacere alla volontà dell'imputato perché aveva paura delle reazioni dell'uomo (pag. 19 e ss.); era infatti come "paralizzata dal timore che il cognato laddove ella si fosse rifiutata, sarebbe stata sgridata o sarebbe stata sgridata la sorella, come accadeva allorquando A. non voleva fare qualcosa" (pag.2 Infatti, la ragazza si trovava in uno stato di soggezione nei confronti dell'imputato proprio per il ruolo da questi rivestito in quella famiglia. Ed in proposito hanno evidenziato che la vicenda si è svolta in un contesto di estremo degrado, caratterizzato dalla supremazia del maschio sulla componente femminile e dalla assoluta mancanza di rispetto per la libera determinazione sessuale di tale componente. La sudditanza delle donne della famiglia era completa;
l'unica preoccupazione (in particolare da parte della genitrice, che aveva evitato perfino di sporgere denuncia) era quella di continuare ad assicurare, comunque, la presenza del marito ad O.M. . Pur di preservare questa esigenza si consentiva all'uomo di spadroneggiare, venendogli riconosciuta di fatto una assoluta autorità verso tutti gli altri componenti della famiglia. In tale contesto di assoluto degrado e sudditanza trovano spiegazione i comportamenti posti in essere dall'imputato senza alcuna opposizione;
ed in particolare trova spiegazione un congiungimento carnale avvenuto su un letto dove dormiva la moglie dell'imputato medesimo e della "tolleranza" manifestata da costei verso gli atteggiamenti tenuti dal marito nei confronti della minore.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha individuato nel ruolo avuto dal ricorrente nell'ambito di quella famiglia, dove gli veniva riconosciuto una posizione di supremazia, il presupposto per ritenere configurabile l'abuso di autorità richiesto dalla norma. Altrettanto ineccepibilmente ha rilevato la Corte di merito che il Tribunale, non tenendo conto del delineato contesto, aveva interpretato il comportamento della minore come un'accettazione consensuale degli atti sessuali posti in essere dall'imputato e non invece come una supina sottomissione alla riconosciuta autorità del medesimo.
La minore quindi aveva subito quegli atti, non trovando la forza, anche in ragione della sua età, di opporsi alla posizione autoritativa dell'uomo nell'ambito della famiglia. A rendere sussistente il reato contestato di cui all'art. 609 bis c.p. è, quindi, già "sufficiente" la ritenuta configurabilità
dell'ipotesi di abuso di autorità di cui al comma 1. L'analisi della Corte territoriale in relazione alle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa al momento del fatto va intesa, conseguentemente, come una "facilitazione" all'esplicarsi in concreto della posizione di supremazia.
5. Le censure sollevate con i motivi di ricorso ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. È necessario cioè accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. Anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n.46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 18.12.2006). Anche di fronte alla previsione di un allargamento dell'area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati. Tale controllo, però, non può "mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito" (così condivisibilmente Cass. pen. sez. 2 n. 23419/2007-Vignaroli). Il vizio di prova "omessa" o "travisata" si verifica, quindi, quando da esso derivi una disarticolazione dell'intero ragionamento probatorio ed una illogicità della motivazione sotto il profilo della rilevanza e della decisività. È onere della parte, poi, indicare espressamente nei motivi di gravame gli atti del processo da cui è desumibile il vizio. Tali atti vanno individuati specificamente (non rientrando nei compiti della Corte di legittimità la ricerca nel fascicolo processuale degli stessi), allegati o trascritti integralmente (non è consentita una indicazione "parziale" dell'atto, potendo il denunciato travisamento emergere solo dalla sua lettura integrale).
Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza d'appello si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha puntualmente indicato le risultanze probatorie da cui emerge la piena responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto.
Il ricorrente propone una diversa, ed a lui più favorevole, lettura delle risultanze processuali o denuncia il travisamento della prova, limitandosi, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, a riportare singoli passi delle acquisizioni istruttorie, in ordine, in particolare, alle testimonianze della madre della p.o., della dr.ssa M. e della dr.ssa L. .
Va, infine, ricordato che "Nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. pen. Sez. 4 n. 1149 del 24.10.2005 - Mirabilia;
v. anche Cass. sez. un. n. 36757 del 2004 Rv.229688).
6. Quanto al trattamento sanzionatorio i Giudici di Appello hanno correttamente esercitato il potere discrezionale loro riconosciuto nella determinazione della pena, emergendo dalla complessiva motivazione le gravi modalità del fatto ed il comportamento dell'imputato che giustificavano l'irrogazione di una pena base in misura peraltro più vicina al minimo che al massimo edittale, ed un aumento contenuto per la continuazione.
Per di più i Giudici di merito hanno erroneamente applicato la riduzione (nella misura massima consentita) per le concesse circostanze attenuanti generiche dopo aver apportato l'aumento per la continuazione, finendo così per irrogare una pena inferiore di mesi tre a quella derivante dallo stesso computo da essi indicato. Ma sul punto, in mancanza di ricorso della pubblica accusa, non po' essere adottato alcun provvedimento neppure a seguito di un eventuale annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2012