Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2002, n. 35144
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Sentenza 19 settembre 2002

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Per la sussistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) è necessaria quella volontà cosciente e libera, cui è condizionata, a norma dell'ultimo comma dell'art. 42 stesso codice, l'imputabilità anche del reato contravvenzionale. Ne consegue che l'impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente neanche da colpa, escludendo la libera volontà dell'agente, non rende configurabile il reato. (Fattispecie nella quale si è ritenuta penalmente irrilevante la mancata esecuzione di lavori di demolizione in un edificio pericolante da parte del direttore dei lavori, data l'appartenenza del fabbricato a una società dichiarata fallita e l'assenza di uno specifico incarico da parte del curatore fallimentare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2002, n. 35144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35144
    Data del deposito : 19 settembre 2002

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