Sentenza 19 settembre 2002
Massime • 1
Per la sussistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) è necessaria quella volontà cosciente e libera, cui è condizionata, a norma dell'ultimo comma dell'art. 42 stesso codice, l'imputabilità anche del reato contravvenzionale. Ne consegue che l'impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente neanche da colpa, escludendo la libera volontà dell'agente, non rende configurabile il reato. (Fattispecie nella quale si è ritenuta penalmente irrilevante la mancata esecuzione di lavori di demolizione in un edificio pericolante da parte del direttore dei lavori, data l'appartenenza del fabbricato a una società dichiarata fallita e l'assenza di uno specifico incarico da parte del curatore fallimentare).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2002, n. 35144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35144 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 19/09/2002
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - N. 686
3. Dott. GIANFRANCO RIGGIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI - Consigliere - N. 14374/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TE RI n. 10.10.1952
avverso SENTENZA del 20/02/2001 TRIBUNALE di RIMINI Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Stefano CAMPO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar CEDRANGOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il Difensore avv. Luigi SCIALLA, il quale ha richiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 20 febbraio 2001 il Tribunale di Rimini condannava TE RI, imputato del reato di cui all'art. 677 co. 1^ e 3^ cod. pen. (quale direttore dei lavori aveva omessi di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo a cose o persone, derivanti di un edificio, di proprietà della "Man.Ta Ingross s.r.l.", in precario stato di stabilità), alla pena di lire quattrocentomila di ammenda.
Il tribunale - precisato che il pericolo a cose e persone si era concretizzato nella caduta sulla pubblica via di due lastre di marmo staccatesi il 27 febbraio 1997 dall'edificio in questione - affermava che detto evento era stato cagionato dallo stato di abbandono del cantiere edile, apprestato per la demolizione delle murature portanti del detto fabbricato, dovuto alla sospensione dei lavori seguita alla dichiarazione di fallimento della società proprietaria dell'immobile avvenuta nel 1993.
Identificava la responsabilità del TE, quale direttore dei lavori di demolizione del fabbricato, con la completa assenza di una sua vigilanza sul cantiere protrattasi per diversi anni dopo la dichiarazione del fallimento di cui sopra.
2. Ricorre per cassazione il TE, il quale, con motivi redatti personalmente, deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 677 cod. pen.), rilevando che dalla perizia in atti risultava che non vi era stata alcuna situazione di pericolo in relazione allo stato dell'immobile e che non poteva essergli attribuita alcuna responsabilità, ne' dolosa ne' colposa, dal momento che, in presenza dello stato fallimentare della società proprietaria del fabbricato, non aveva alcuna possibilità di provvedere alla rimozione della situazione di pericolo ipotizzata nel capo di imputazione.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, questa Corte ha affermato (Sez. 1^, 17.10.1972, Spano, Cass. pen. Mass. ann. 1973, 1492) che, per l'imputabilità della contravvenzione configurata dall'art. 677 cod. pen., è necessaria quella volontà cosciente e libera, cui è condizionata, a norma dell'ultimo comma dell'art. 42 cod. pen., l'imputabilità di ogni ipotesi di reato contravvenzionale.
Infatti, l'omissione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina di un edificio deve essere volontaria, onde l'impossibilità di eseguirli, non dipendente da colpa, escludendo la libera volontà della condotta del reo, elimina il reato.
Ne discende che l'odierno ricorrente, quale mero direttore dei lavori di demolizione di un edificio appartenente a una società dichiarata fallita, era impossibilitato, in assenza di uno specifico incarico da parte del curatore fallimentare a ciò previamente autorizzato dal giudice delegato del fallimento, di attivarsi per rimuovere il pericolo di rovina del fabbricato in questione, di guisa che la condotta addebitatagli è carente dell'elemento soggettivo necessario per la configurazione a suo carico di una responsabilità penalmente rilevante.
E ciò a prescindere dal rilievo che nei lavori eseguiti in appalto, come nella specie che ci occupa, il direttore dei lavori, essendo tenuto alla sorveglianza per la buona riuscita dell'opera, ha il dovere di accertarsi che i suoi ordini e le sue istruzioni siano fedelmente eseguiti, di guisa che, mentre deve ritenersi direttamente responsabile dei danni provocati dalla infedele o imperfetta esecuzione degli ordini stessi, non gli si può fare carico di quelli determinatisi al di fuori della sua sorveglianza del buon andamento dei lavori (cfr., sul punto, Cass. civ., 12.7.1965, n. 1456, Degli Esposti - Russo, Mass. Giur. It., 1965, 524), dal momento che la funzione del direttore dei lavori presuppone sempre che vi siano dei lavori in corso, stante la definizione dei compiti di tale soggetto prevista nell'art. 13 del regolamento per la direzione di lavori pubblici (r.d. 25.5.1895 n. 350) - applicabile se non espressamente derogato anche agli appalti privati - secondo cui "..il direttore prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, acciocché i lavori, cui è preposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte, ed in conformità dei relativi progetti e contratti..", di tal che nel caso di prolungata sospensione dei medesimi viene meno la ragion d'essere di tale funzione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2002