Sentenza 27 marzo 2014
Massime • 2
Le sommarie informazioni testimoniali rese da due persone diverse (nella specie, madre e figlia vittima di violenza sessuale), qualora siano raccolte dal medesimo ufficiale di P.G. in separati verbali recanti l'indicazione dello stesso giorno e della stessa ora, non sono viziate da nullità o inutilizzabilità ma, eventualmente, solo da inattendibilità.
In tema di violenza sessuale, l'espressione "abuso di autorità" che costituisce, unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609- bis cod. pen., ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali. (Fattispecie relativa a violenza sessuale commessa nei confronti di una dipendente con abuso dell'autorità derivante dalla posizione di datore di lavoro).
Commentari • 7
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Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali, con particolare riferimento all'ambiente di lavoro, esame della giurisprudenza e del testo in discussione al Senato che intende introdurre l'art. 609-ter.1 del codice penale. In materia di violenze e molestie, anche sessuali in ambiente lavorativo sono in procinto di essere deliberate importanti modifiche atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali nei luoghi e nei rapporti di lavoro. Il diritto penale italiano non prevede attualmente per le molestie sessuali in ambito lavorativo una fattispecie ad hoc. A livello giurisprudenziale le molestie sessuali sul lavoro sono state, a seconda della gravità e delle …
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L'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali. Corte di Cassazione sez. Unite Penali, sentenza 16 luglio – 1 ottobre 2020, n. 27326 Presidente Fumu – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il G.u.p. del Tribunale di Enna, con sentenza del 22 gennaio 2015, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, che ha condannato anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2014, n. 36704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36704 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 27/03/2014
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 864
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 42870/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 141 /2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per il rigetto.
udito il difensore avv. Afeltra Roberto - Roma.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 14 giugno 2013 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare Tribunale di Frosinone del 29 giugno 2012 che aveva dichiarato A.M. colpevole del reato continuato di violenza sessuale aggravata e di altri reati minori (lesioni personali aggravate e sequestro di persona) nei confronti di varie donne e soggetti minori di sesso femminile, condannandolo, con la diminuente per il rito e ritenuta la continuazione, alla pena complessiva di anni sei di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento del danno nei confronti della (unica) parte civile costituita M.S. , riconosceva la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., limitatamente alle condotte contestate in danno della minore infraquattordicenne S.G. e delle maggiorenni C.G. e AN.Mi. , riducendo, per l'effetto, la pena ad anni quattro di reclusione e confermando nel resto.
1.2 Propone ricorso avverso la detta sentenza il nominato A.M. deducendo articolati motivi che possono così sintetizzarsi. Con il primo, la difesa lamenta violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte di merito avrebbe confermato la condanna per il delitto di lesioni contestato al capo B) pur in assenza della querela da parte della vittima M.S. . Con il secondo motivo viene dedotto analogo vizio con riferimento ai reati di cui ai capi F) e G) per i quali la conferma della condanna è stata pronunciata pur in assenza della procedibilità per i detti reati per difetto della querela. Con il terzo motivo viene denunciata carenza di motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta - relativamente al reato di violenza sessuale in danno di M.S. - nel punto concernente le conclusioni esposte nella consulenza biologica ed ancora in ordine ai punti riguardanti la conferma della responsabilità relativamente al detto episodio delittuoso anche con riguardo al ritenuto abuso di autorità ed al diniego della circostanza attenuante del fatto di minore gravità oltre che alla errata qualificazione in fattispecie consumata. Con il quarto motivo viene dedotta altra violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa S.G. e da I.L. (madre della predetta) il 2 marzo 2011. Con il quinto motivo -concernente le ipotesi criminose indicate nei capi B) e C) - viene denunciato difetto di motivazione per contraddittorietà e carenza assoluta rispetto alle censure specifiche sollevate con l'atto di appello asseritamente rimaste prive di risposta. Con il sesto motivo viene denunciato, limitatamente alla ipotesi delittuosa contemplata al capo F) (violenza sessuale in danno della ventiduenne C.G. ) contraddittorietà della motivazione con riguardo al riconoscimento effettuato dalla vittima che avrebbe descritto caratteri somatici diversi da quelli ELimputato e diversi anche da quelli indicati dalle nominate S.G. e I.L. .
Con il settimo motivo viene denunciata violazione di legge penale per erronea applicazione della legge penale sostanziale in punto di qualificazione della condotta contestata al capo G). Con l'ottavo - ed ultimo - motivo viene denunciato analogo vizio con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto della assoluta incensuratezza ELimputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato. Va premesso, in punto di fatto, che all'A. sono stati contestati i reati seguenti:
a) reato di cui all'art. 609 bis c.p., perché, con violenza e mediante abuso di autorità nella veste di datore di lavoro costringeva M.S. a subire atti sessuali con condotta consistita, mentre tratteneva la predetta M. all'interno dei locali della ditta OG corrente in Frosinone di cui era titolare nonché legale rappresentante con la scusa di farle effettuare una prova del rapporto di lavoro, nel palpeggiarle le natiche, baciarla sulla bocca, e successivamente nel palpeggiarle il seno e, alzata la gonna che indossava, dopo averle spostato le mutandine, nel toccarle la vagina, penetrandola con le dita (reato commesso in (OMISSIS) );
b) del delitto p. e p. dagli artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576 c.p., comma 1, perché, al fine di eseguire il delitto di cui al superiore capo A), cagionava alla M.S. graffi sull'avambraccio sinistro, una lieve escoriazione sull'avambraccio destro, un piccolo graffio all'altezza del malleolo sinistro, un lieve rossore a livello della prima e seconda vertebra lombare, lividi sotto al ginocchio destro e graffi al dorso del piede destro guaribili in giorni sette (reato commesso in (OMISSIS) );
c) reato p. e p. dall'art. 605 c.p. e art. 61 c.p., comma 1, n. 2, perché, sempre al fine di eseguire il delitto di cui al superiore capo A), privava M.S. della libertà personale,
impedendole di allontanarsi dalla sede della OG, posizionandosi davanti alla porta per non farla uscire (reato commesso in (OMISSIS) );
d) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p., perché con violenza consistita, dapprima nel palpeggiare le gambe di S.G. di anni dodici, con la scusa di mostrarle il funzionamento di un programma sul computer e poi, nello spingerla su di una brandina, contestualmente alzandole la gonna, toccandole le gambe sino alle parti intime e baciandola sulla bocca, costringeva la predetta a subire atti sessuali (reato commesso in (OMISSIS) );
e) del reato di cui agli artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576 c.p., comma 1, perché, al fine di eseguire il delitto di cui al superiore capo D), cagionava a S.G. lesioni personali consistite in escoriazione sulle cosce ed eritema regione zigomatica sinistra guaribili in giorni cinque (Reato commesso in (OMISSIS) );
f) del reato di cui all'art. 609 bis c.p., perché, con violenza consistita nell'abbracciare C.G. , stringendole con forza le braccia e baciandola più volte sul collo ed una volta sulla bocca, quindi, dopo che la stessa era riuscita a divincolarsi, riafferrandola per il braccio destro e tirandola verso di lui, portandola a contatto con il suo corpo, costringeva la predetta a subire atti sessuali (reato commesso in (OMISSIS) );
g) del reato p. e p. dall'art. 609 bis c.p., perché, con violenza consistita nel baciare sulla guancia An.Mi. e nel cingerle le braccia intorno al corpo palpandole più volte il sedere, costringeva la predetta a subire atti sessuali (reato commesso in (OMISSIS) ).
2. L'esposizione dei singoli capi di imputazione si impone in relazione agli elementi strutturali di alcuni dei reati oggetto di specifiche censure sollevate con i motivi primo, secondo, terzo e settimo.
2.1 Tanto detto e passando all'esame del primo motivo, la censura è priva di fondamento: lamenta, infatti, la difesa che, nonostante l'intervenuta rimessione della querela da parte della vittima, la Corte territoriale avrebbe ugualmente confermato la responsabilità ELA. . Va precisato che il giudice di appello ha, in effetti, preso atto della intervenuta rimessione della querela, rilevandone l'assenza di effetti in ordine al reato di violenza sessuale stante l'irretrattabilità della querela per i delitti a sfondo sessuale e rilevando, ancora, quanto al reato di lesioni personali, che queste erano perseguibili di ufficio sia per la presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 (aggravante del nesso teleologia)) sia per la perseguibilità di ufficio del connesso delitto di cui al capo c) (sequestro di persona).
2.2 Detta decisione è pienamente coerente - per quel che riguarda il delitto di lesioni personali - con il dato normativo, in quanto la circostanza aggravante del nesso teleologico, al di là della mera enunciazione degli articoli di legge, è stata contestata in fatto, attraverso il riferimento diretto ad altro delitto, perseguibile a querela che, però, una volta presentata, non può essere più revocata, di fatto trasformando la perseguibilità a querela del reato-fine in perseguibilità di ufficio. Vale, sul punto, l'indirizzo giurisprudenziale, sia pur risalente, secondo il quale "La procedibilità "ex officio" per il reato di lesioni personali volontarie, aggravate ai sensi ELart. 61 c.p., n. 2, non viene meno allorché il reato-fine, costituendo originariamente oggetto di apposita imputazione, venga nel corso del processo ritenuto elemento della fattispecie complessa di altro reato concorrente". (Sez. 3A 12.6.1975 n. 3897 , Matrone, Rv. 132886).
2.3 In proposito va ricordato che, con orientamento costante, questa Corte ha ribadito il principio che il reato di violenza sessuale non assorbe quello di lesioni personali, trattandosi di fattispecie che offendono beni diversi e che non si pongono in relazione di progressione, e ciò in quanto la privazione della libertà sessuale può essere realizzata con mezzi che non producono lesioni personali;
conseguentemente allorché, oltre alla violenza sessuale si cagionano lesioni personali alla vittima del reato, anche soltanto per vincerne la resistenza, si configurano entrambi i reati in concorso. (Sez. 3A 28.10.2004 n. 46760 , Crisafi e altro, Rv. 230481; idem 13.6.2012 n. 16446 , D. Rv. 255280).
2.4 Escluso, allora, che possa parlarsi di assorbimento tra i reati di violenza sessuale e lesioni personali, sotto altro profilo va ricordato che solo l'intervenuto proscioglimento per il reato-fine può determinare il venir meno ELaggravante del nesso teleologia) per il reato-mezzo (Sez. 6A 6.10.1982 n. 10865 , Rossi, Rv. 159233).
2.5 Nel caso in esame deve escludersi che il reato-fine sia venuto meno per una causa di proscioglimento, in quanto la rimessione della querela per il reato di violenza sessuale, essendo essa irrevocabile, non ha fatto venire meno detto reato, con la conseguenza che il reato connesso teleologicamente (le lesioni personali) rimane perseguibile di ufficio, a nulla valendo, anche in questo caso, la rimessione della querela.
3. Passando all'esame del secondo motivo, la relativa censura è priva di fondamento: sostiene il ricorrente che in nessuna delle due denunce risulta presente la effettiva istanza di punizione del colpevole, sicché le relative denunce, non avendo valore di querele, rendono improcedibili i relativi reati contestati ai capi F) e G).
3.1 Osserva, al riguardo, il Collegio che, con orientamento assolutamente pacifico la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato che "ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione ELatto depositato dalla persona offesa come denuncia-querela, in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico ELespressione adoperata" (Sez. 5A 5.12.2013 n. 1710 , P.M., P.G., Mori e altro in proc. Baldinotti, Rv. 258682). Peraltro è stato precisato che l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti denunciati deve emergere chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento, con la conseguenza che I manifestazione di volontà querelatoria può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se logicamente e congruamente motivato (Sez. 3A 12.2.2014 n. 10254 , Q., Rv. 258384). Ciò in quanto non è necessario l'uso di formula sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati (Sez. 4A 15.11.2011 n. 46994 , P.M. in proc. Bozzetto, Rv. 251439).
3.2 A tali regole si è pienamente uniformata la Corte distrettuale laddove ha affermato che la volontà querelatoria emergeva chiaramente dall'espressione adoperata ("querela") presente nelle due istanze di punizione, tenuto anche conto che la ratifica successiva costituisce quel comportamento posteriore coerente con la iniziale volontà di perseguire il colpevole. Stante la non necessità di formule sacramentali, espressioni adoperate dal denunciante quali "denuncio ad ogni effetto di legge" vanno considerate inequivoche manifestazioni di volontà dirette a richiedere la perseguibilità e la punizione ELautore del reato che conferiscono quindi all'atto valore di querela (Sez. 6A 9.11.2006 n. 40770 , P.M. in proc. Baronelli e altro, Rv. 235442).
3.3 Peraltro dagli atti acquisiti al fascicolo (consumabili attesa la natura del vizio denunciato quale violazione di legge per error in procedendo), risulta pacificamente che AN.Mi. , persona offesa dal reato di violenza sessuale di cui al capo G) ha espressamente dichiarato nell'ultima parte del verbale redatto in data 18 giugno 2011 "Per quanto precede sporgo formale querela nei confronti dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti"; per quanto riguarda C.G. , altra parte offesa del reato di cui al capo F) figura analoga dichiarazione, preceduta dalla riserva di costituzione di parte civile, nel verbale redatto in data 27 aprile 2011 dinnanzi alla Stazione CC. di XXXXXX.
4. Infondato il terzo motivo, riguardante, in particolare, il reato contestato al capo A) che vede quale persona offesa M.S. :
secondo la tesi difensiva, che, sia detto per inciso, ripropone temi già affrontati e congruamente risolti dalla Corte territoriale, gli esami biologici confermerebbero l'assenza di contatti tra il corpo ELA. e quello della M. e soprattutto - per quanto contenuto al punto 7 pag. 2 della consulenza biologica -risulterebbe che la M. indossava un paio di pantaloni e non una gonna come da ella riferito. Ora, a prescindere dal rilievo che le censure sollevate con riguardo ai risultati delle indagini biologiche prospettano una alternativa ricostruzione dei fatti improponibile in sede di legittimità, in ogni caso le risposte date dalla Corte territoriale sono immuni da qualsiasi censura sotto il profilo logico. Inoltre va considerato che la sentenza di appello conferma, ampliandone in ogni caso la motivazione, le argomentazioni estremamente analitiche contenute nella sentenza di primo grado, proprio su tale punto. Si legge, infatti, alle pagg. 7 ed 8 della sentenza di primo grado che "La centrale operativa dei CC. di Anagni riceveva una telefonata di richiesta di intervento da M.S. la quale nel frattempo veniva soccorsa, casualmente, da una pattuglia della Guardia di Finanza che, impegnata per il controllo dei seggi elettorali, notava una donna in evidente stato di shock.....La donna in pessime condizioni psicofisiche "piangente, con graffi sul corpo, i vestiti sgualciti e le mutandine al di fuori della gonna" (così narrano i militari di (OMISSIS) nella informativa del 12.6.2011) veniva accompagnata al Pronto Soccorso..........".
4.1 Il contenuto, fin troppo chiaro, della sentenza del Tribunale dimostra la assoluta inconsistenza della tesi difensiva secondo la quale la donna nella circostanza indossasse un paio di pantaloni, dovendosi, evidentemente, ritenere un refuso l'affermazione (riportata dal ricorrente) del consulente del P.M. secondo la quale "sui pantaloni che indossava la M. di cui al reperto 32 sono state evidenziate le componenti alleliche della persona offesa" (pag. 4 del ricorso).
4.2 Pienamente adeguata la motivazione della Corte distrettuale sulla attendibilità della persona offesa, il cui racconto dei fatti, ritenuto preciso, dettagliato, coerente, costante nel tempo e confortato da numerosi elementi estrinseci, seppur non strettamente necessari, è di per sè - secondo il giudizio del giudice di merito che richiama anche il giudizio espresso nella sentenza di primo grado - da solo idoneo a fondare l'accusa mossa all'A. .
4.3 La donna, infatti, più volte escussa nel corso delle indagini preliminari, ha sempre fornito la stessa versione, aggiungendo o specificando dettagli che non erano stati forniti, del tutto ragionevolmente (come ben spiega la Corte di merito) nelle prime battute a causa dello stato emotivo in cui si era trovata la ragazza. E non può essere sottaciuto che costei, invitata a presentarsi nella ditta OG (di cui era rappresentante legale l'A. ) per un colloquio di lavoro, dopo i primi convenevoli, era stata fatta oggetto di apprezzamenti audaci quanto sgraditi sui comportamenti sessuali che avrebbe dovuto assumere, accompagnati da frasi dal chiaro significato sessuale ed allusive a possibili avances da parte ELA. : avances che si sono puntualmente verificate, come indicato dalla M. , in modo inaspettato e violento, tanto da intimorire la ragazza i cui tentativi di sottrarsi al suo aggressore erano falliti proprio per la pressione esercitata dall'uomo verso la donna che la aveva privata di ogni libertà di movimento.
4.4 E a riprova della piena attendibilità della ragazza, la Corte ha valorizzato anche il riscontro estrinseco costituito dalle lesioni refertate sul corpo della ragazza al Posto di pronto soccorso ove era stata condotta in occasione dei primi aiuti. Anche in questo caso l'accenno testuale alla informativa dei CC. menzionato nella sentenza di primo grado è particolarmente eloquente posto che si legge a pag. 8 della sentenza che in quella sede sanitaria si certificavano lesioni sia all'avambraccio destro che all'avambraccio sinistro, lividi al ginocchio destro, dolore alla vertebra lombare, tutte perfettamente compatibili con la dinamica degli abusi sessuali subiti come raccontata dalla giovane).
4.5 Correttamente, quindi, la Corte ha ribadito la piena attendibilità della persona offesa le cui dichiarazioni sono state ritenute genuine anche con riferimento alle prime spiegazioni fornite dalla giovane in preda ad un vero e proprio terrore che non le aveva permesso di allontanarsi da subito alle prime avvisaglie (pag. 4 della sentenza impugnata).
4.6 Per completezza va ricordato che secondo le regole di valutazione della attendibilità intrinseca del soggetto vittima di reati sessuali come elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte, va anzitutto rilevato che la deposizione della parte lesa, anche se costituente l'unica prova del fatto da accertare e priva di riscontri esterni, può essere posta a base del convincimento del giudice, in quanto le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, non si applicano a tali ipotesi, fermo restando il doveroso obbligo di controllo in modo accurato e rigoroso di tali dichiarazioni, considerato l'interesse del quale può la persona offesa essere portatrice (in termini Sez. 3A 18.10.2001 n. 43303 , Panaro, Rv. 220362). E proprio perché la testimonianza della vittima di reati sessuali spesso costituisce l'unica fonte di convincimento del giudice, è indispensabile che il processo valutativo ELattendibilità, di tipo squisitamente fattuale (in quanto attiene al modo di essere della persona escussa), vada effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, essendo invece precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez. 3A 5.10.2006 n. 41282 , Agnelli e altro, Rv. 235578).
4.7 Nell'ambito del terzo motivo la difesa del ricorrente, oltre ad insistere sulla inattendibilità delle persona offesa (e correlato vizio di motivazione da parte del giudice di appello) e sulle incertezze dei dati riferiti dal consulente biologo del P.M. (e correlato difetto di motivazione sul punto), ha anche contestato la qualificazione della condotta, sostanzialmente avanzando una ulteriore censura di violazione di legge per la mancata concessione della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità.
4.8 Anche sotto tale profilo, la censura non è fondata. In via generale va ricordato che l'ambito della violenza sessuale comprende, come è noto, un coacervo di comportamenti antigiuridici di diversificata entità e lesività per la vittima e, proprio per tale ragione, la norma penale prevede una diminuzione della pena per i fatti di minore gravità. Questa nozione non è aprioristicamente riconducibile in una o più categorie generali e, pertanto, la sua individuazione è rimessa, di volta in volta, al prudente apprezzamento del Giudice di merito.
4.9 Dal punto di vista generale va osservato che, in materia di reati contro la libertà sessuale, la circostanza de qua deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui, tenuto conto dei mezzi, delle modalità esecutive e delle circostanze ELazione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima sia stata compressa in maniera non grave (Sez. 3A 8.5.2000 n. 9528 , Nitti C, Rv. 217708; v. anche Sez. 4A n. 18662/13 cit.). I parametri, infatti, dei quali occorre tenere conto ai fini della concedibilità di tale attenuante sono quelli previsti dall'art. 133 c.p., comma 1, sub nn. 1), 2) e 3) e non quelli indicati nel comma successivo (in termini Sez. 3A 26.10.2011 n. 45692 , B., Rv. 251611). Rientra nel compito del Giudice quello di individuare gli elementi considerati rilevanti per la soluzione adottata e di rendere una motivazione puntuale che, se corretta, non è sindacabile in sede di legittimità.
4.10 Ai detti alteri si è certamente uniformata la Corte distrettuale, pur nella estrema sinteticità ELespressione usata, evidenziando la oggettiva gravità del fatto;
l'intensità del dolo;
il dato temporale della durata della condotta;
la notevole invasività degli atti sessuali (la ragazza è stata "saggiata" in tutte le parti del corpo (seno, sedere, gambe, bocca, vagina) dopo che una serie di frasi sconce avevano lasciato trasparire quali fossero le reali intenzioni ELA. . E non è stato certamente estraneo al giudizio negativo della Corte il fattore sorpresa che ha destabilizzato la persona offesa soprattutto sul piano emotivo e reattivo, irretendola e rendendola così succuba ELuomo e in un certo senso l'iniziale senso di fiducia che la ragazza aveva riposto nell'A. a seguito della sua offerta di lavoro che costituiva certamente una attrazione non trascurabile per la ragazza.
5. Anche l'aspetto afferente all'abuso di autorità, ritenuto sussistente dalla Corte, ma escluso dal ricorrente, non può ritenersi fondato.
5.1 In effetti va dato atto di un contrastante indirizzo giurisprudenziale sul significato da attribuire al termine "abuso di autorità". Tale espressione che vale, al pari della "violenza" o della "minaccia", ad integrare la fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p. sotto l'aspetto delle modalità di consumazione del reato,
secondo un orientamento recente, va intesa come "supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali" (vds. Sez. 3^ 19.4.2012 n. 19419 , I., Rv. 252768; idem, 3.12.2008 n. 2119 M. A., Rv. 242306)
5.2 Secondo l'indirizzo opposto, invece, l'abuso di autorità è ricollegato esclusivamente all'esercizio e alla strumentalizzazione di una posizione autoritativa di tipo formale o pubblicistica, in grado di costringere il soggetto passivo a compiere atti sessuali, (in termini Sez. 4A, 19.1.2012 n. 6982 M., Rv. 251955; conforme Sez. 3A, 11.10.2011 n. 2681 R., Rv. 251885, secondo la quale la costrizione all'atto sessuale, mediante l'abuso di autorità, in grado di invalidare il consenso, non può avere ad oggetto alcuna potestà di tipo privatistico). L'indirizzo in parola, peraltro si colloca nel solco di una risalente pronuncia delle S.U. 31.5.2000 n. 13 , Bove, Rv. 216338, secondo la quale l'abuso di autorità presuppone nell'agente una qualità pubblicistica in grado di estrinsecare una supremazia o un'autorità idonea ad incidere sul procedimento formativo della volontà della persona offesa.
5.3 Ritiene il Collegio di aderire alla soluzione seguita da Sez. 3^ 19418/12, che lungi dall'apparire isolata, ha il pregio di allargare il confine ELabuso di autorità anche a soggetti non rivestenti una carica pubblica muovendo dal condivisibile presupposto che l'abuso di autorità vale quale mezzo di costrizione ulteriore ed alternativo rispetto alla violenza o minaccia nei riguardi di soggetto che, rispetto all'agente, si trova in una posizione di subaltemità e di rispetto delle gerarchie. Il concetto di autorità riferito al reato di violenza sessuale non può essere inteso nel senso formale di appartenenza ad un potere pubblico come enunciato nelle pronunce di segno opposto, in quanto, a differenza del previgente art. 520 c.p. che faceva riferimento all'abuso di qualità del pubblico ufficiale, la nuova fattispecie delineata al primo comma ELart. 609 bis c.p. ha un significato più ampio, comprendendo tra i soggetti attivi ogni persona rivestita di un'autorità senza particolari inflessioni (quindi anche privata) che costituisce il mezzo di dominio sul soggetto passivo tale da coartarne la volontà e/o condizionarne il comportamento. Mentre la normativa precedente parlava di "pubblico ufficiale", così evocando il concetto di autorità correlato ad un pubblico potere, l'abuso di autorità di cui parla l'art. 609 bis c.p., comma 1 è riferito non già alla qualità del soggetto agente, quanto al potere di supremazia da costui esercitato rispetto alla vittima ed all'abuso di esso quale mezzo surrettizio per vincerne la resistenza. E, d'altro canto, che sia questo il senso da attribuire all'espressione abuso di autorità lo conferma il testo ELart. 609 quater c.p., comma 2 (atti sessuali con minorenne) in cui si fa un chiaro cenno all'uso di potere da parte di soggetto che si trova in una posizione di supremazia rispetto alla vittima minore e che non necessariamente riveste una funzione pubblica come il convivente della madre del minore abusato.
6. Del tutto infondata la tesi difensiva che vorrebbe, sempre in seno al terzo motivo, circoscrivere la condotta al livello di tentativo, avendo invece la M. chiaramente riferito di numerosi atti sessuali compiuti in suo danno e consistiti in toccamenti corporei diffusi, anche di rilevante intensità.
6.1 Peraltro la tesi difensiva poggia su una evidente improprietà di linguaggio della persona offesa che avrebbe parlato di tentativo di toccarle le parti intime, poi contraddetto da un racconto più articolato nel quale la M. ha parlato di introduzione del dito in vagina attraverso lo scostamento delle mutandine (particolare che non è sfuggito ai Carabinieri in riferimento alle condizioni nelle quali viene ritrovata la ragazza da parte della pattuglia automontata della Guardia di Finanza che parla di mutandine fuori dalla gonna e vestiti sgualciti v. supra).
7. È infondato anche il quarto motivo con il quale la difesa sottolinea la insufficienza argomentativa della Corte di Appello in risposta alla censura sollevata in quella sede dall'A. della impossibilità che due verbali contenenti le dichiarazioni di S.G. e I.L. , madre della prima, potessero essere stati redatti contemporaneamente davanti allo stesso Ufficiale di P.G. lo stesso giorno ed alla stessa ora.
7.1 Corretta ed esente da manifesta illogicità appare la motivazione della Corte resa a pag. 3 laddove si afferma che l'audizione di entrambe le persone in un'unica verbalizzazione potrebbe, al più, dare luogo ad una ipotesi di inattendibilità ma non di nullità.
7.2 Ma ancora più convincente è la risposta del primo giudice alla similare obiezione fatta nel corso del giudizio di primo grado laddove si parla di un verosimile errore materiale che non incideva affatto sulla utilizzabilità o validità del verbale, in quanto la contestualità degli orari non integra alcuna ipotesi di nullità stante la sua tassatività. E la risposta offerta dalla Corte di Appello a pag. 9 della sentenza conferma la bontà della tesi sostenuta nella sentenza di primo grado ELerrore materiale nella stesura di verbali verosimilmente predisposti in bozza e poi corretti - nella parte relativa alla data - a penna per rimediare ad un evidente errore materiale.
7.3 Ma anche la risposta offerta dalla Corte pag. 2 della sentenza impugnata (e non 3 come erratamente esposto dalla difesa) laddove si parla di conseguenze sul piano della eventuale inattendibilità nella ipotesi di redazione di un verbale contestuale appare persuasiva e comunque non manifestamente illogica. Perché, infatti, si possa parlare di illogicità manifesta, occorre che l'incoerenza di ragionamento sia evidente, ovvero di livello tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità, al riguardo, essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi di diritto (cfr. Cass. Sez. Un. 21.9.2003 n. 47289 , Petrella, Rv. 226074; Sez. 3A 12.10.2007 n. 40542 , Marrazzo e altro, Rv. 238016).
6. Sono certamente rilievi in fatto in vista di una diversa lettura degli avvenimenti rispetto alla ricostruzione operata dalla Corte di Appello, quelli contenuti nel quinto motivo riguardante l'episodio della violenza sessuale in danno della minore infraquattordicenne S.G. .
8.1 A parte il fatto che si tratta di censure già sollevate con l'atto di appello (come la negazione da parte ELA. di essersi recato il (OMISSIS) in casa della ragazzina;
le difformità tra le dichiarazioni della minore e quelle della madre;
l'accertamento sul tabulato telefonico ELA. comprovante una sola telefonata in arrivo sull'apparecchio cellulare in uso all'A. proveniente da utenza diversa da quella indicata dalla madre della minore), la Corte, con motivazione, anche in questo caso, esente da censure sul piano logico e della completezza, ha preso atto delle divergenze tra le dichiarazioni della madre e della minore, attribuendo loro a ragione una rilevanza marginale.
8.2 In modo ancora più preciso la Corte offre una ragionevole spiegazione della attendibilità del racconto della minore in merito all'episodio desumendolo dalla immediatezza della decisione assunta da madre e figlia di denunciare in fatti alla P.G.; dall'indicazione ELA. per nome e cognome e sulla base di alcuni dati identificativi inconfondibili che denotano la certezza di un incontro tanto più che l'A. era soggetto sostanzialmente sconosciuto sia alla I.L. che alla figlia G. ; ancora dalla piena compatibilità delle lesioni riscontrate lo stesso giorno della denuncia sul corpo della minore con una azione di tipo sessuale proditoria commessa dall'A. . E, quanto al punto riguardante il tabulato telefonico ELA. , correttamente la Corte ha sottolineato la portata neutra della circostanza riferita dall'imputato di avere ricevuto una sola telefonata da utenza non in uso alla I. , ricordando che nessuna indagine specifica era stata fatta sulle utenze in uso alla donna che ben avrebbero potuto smentire l'asserzione difensiva (vds. pag. 8 della sentenza impugnata).
9. Anche le censure contenute in seno al motivo in esame riferite alle risultanze contraddittorie del riconoscimento effettuato dalla I. e dalla S. nei confronti ELimputato (soprattutto sul colore della pelle e sulla capigliatura) non colgono nel segno, in quanto i dati presi in esame dalla Corte territoriale per valutare l'attendibilità del racconto della minore (dati di cui si è discorso dianzi) sono stati considerati, a ragione, preponderanti su altri dati di minore significato e idonei a superare la soglia ELoltre ogni ragionevole dubbio.
10. Sono certamente censure in fatto quelle esposte nel sesto motivo con il quale sostanzialmente il ricorrente intende rilevare una contraddittorietà tra la descrizione ELA. offerta dal duo I. - S. e quella offerta da C.G. (altra ragazza con la quale l'A. aveva instaurato nei primi giorni di (OMISSIS) un'inusuale corrispondenza via e-mail mascherata da una innocente ed allettante proposta di lavoro quale segretaria, ma caratterizzata anche da frasi allusive di tipo sessuale del tutto improprie nell'ambito di un instaurando rapporto lavorativo. E non a caso la Corte territoriale ha sottolineato le analogie del modus operandi rispetto alla condotta tenuta nei riguardi di altra giovane AN.Mi. , circuita in prospettiva di un posto di lavoro al pari di quanto poi accaduto a M.S. . Inoltre il riconoscimento operato dalla giovane nei riguardi ELA. è stato ritenuto altamente attendibile dalla Corte attesa la piena coincidenza tra la descrizione della vittima, quella della madre (che aveva avuto modo nei giorni immediatamente precedenti al fatto di vedere in viso l'A. salvo poi ad essere allontanata dal luogo in cui si trovava la figlia che aveva accompagnatole quella del fratello.
10.1 Per non dire che i contatti epistolari attraverso il computer tra l'A. e la C. hanno lasciato una traccia scritta dei contatti tra i due che coniugata con le espressioni di chiaro significato sessuale confermano, secondo la Corte, la bontà del riconoscimento, indipendentemente dalle divergenze che poteva caratterizzare tale atto rispetto a quello effettuato dalla I. e dalla figlia G. .
11. Con riferimento al settimo motivo, convincenti sul piano logico sono le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per giustificare l'attendibilità e genuinità delle dichiarazioni rese in sede di denuncia da AN.Mi. , giovane donna che si era decisa a denunciare l'odierno imputato dopo che aveva appreso dalle pagine dei giornali del suo arresto. La censura di violazione di legge, peraltro sviluppata in termini di difetto di motivazione sul fronte della inattendibilità viste le circostanze temporali con le quali era maturata la denuncia prese in esame dalla Corte e, comunque, ritenute ininfluenti nell'economia della vicenda, si scontra con l'argomento logico adoperato dalla Corte territoriale riferito alle analogie del modus operandi adottato dall'imputato (la scusa era sempre quella di un contatto con donne giovani ed inesperte sul piano relazionale, in vista di un possibile futuro rapporto di lavoro, mentre le intemperanze sessuali precedute da immancabili complimenti sull'aspetto fisico delle ragazze e da frasi di dubbio gusto comunque di chiaro stampo allusivo in vista di futuri approcci sessuali erano il leit motiv dei tre episodi contestati ai capi A), F) e G). Senza dire, anche in questo caso, del riconoscimento individuale privo di incertezze ed, ancora una volta, risultato decisivo per la Corte di Appello per la individuazione ELA. quale autore del reato di cui al capo G).
12. Ed infine, quanto all'ultimo motivo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche operato dalla Corte con motivazione tanto illogica in modo manifesto quanto insufficiente e contraddittoria con i dati positivi offerti dall'imputato, si tratta, anche in questo caso, di censura priva di pregio.
12.1 Va, anzitutto, rilevato che in relazione alla natura delle circostanze attenuanti generiche dirette ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio in presenza di circostanze positive atte a ritenere l'imputato meritevole del trattamento meno severo, non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 62 bis c.p., comma 3, dalla L. n. 125 del 2008, art. 1, comma 1, lett. f) bis, applicabile nella specie in considerazione del tempus commissi delicti posteriore alla entrata in vigore della Legge di riforma.
12.2 Va, ancora, aggiunto che il giudice del merito, nel valutare il riconoscimento, o meno, delle circostanze ex art. 62 bis c.p. ha l'obbligo di riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p. senza alcuna necessità di esaminarli tutti, bastando indicare quelli di rilievo negativo, come, in ipotesi, la gravità del fatto (Cass. Sez. 2A 11.10.2004 n. 2285 , Alba ed altri, Rv. 230691; conforme Cass. Sez. 6^ 16.6.2010 n. 34364 , Giovane ed altri, Rv. 248244). 12.3 A tali principi si è uniformata la Corte territoriale rimarcando non solo la gravità dei fatti anche sotto il profilo delle modalità esecutive, ma anche la loro reiterazione e soprattutto la improntitudine e presunzione di impunità con le quali l'A. ha agito, sintomatiche di un elevato livello del dolo: si tratta di elementi negativi che valutati in modo appropriato dalla Corte sono stati ritenuti, a ragione, ostativi al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche.
13. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2014