Sentenza 19 dicembre 2012
Massime • 2
Il caso fortuito consiste in quell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente. (Fattispecie in cui è stato escluso il caso fortuito per la colpevole condotta dell'imputato che, confidando negligentemente nella tenuta della fune alla quale aveva legato un toro, non era riuscito ad impedire che l'animale si allontanasse dalla stalla lasciata aperta e provocasse l'impatto con un convoglio ferroviario).
In tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità rilevante ai sensi dell'art. 609 bis, comma primo, cod. pen. presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, sostanzialmente dipendente dall'affidamento del soggetto passivo in ragione del pubblico ufficio ricoperto dall'agente e determina una costrizione al compimento degli atti sessuali. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, in sede di rinvio, ha affermato la responsabilità di un professore, in ordine al reato di violenza sessuale aggravata dall'abuso di autorità, ai danni di una studentessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2012, n. 6982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6982 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2012 |
Testo completo
O S C U RA T A
6982 / 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/01/2012
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
N. 115/2012 Presidente N. CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott.
- Consigliere Dott. LUISA BIANCHI REGISTRO GENERALE
N. 29718/2011
- Consigliere - UMBERTO MASSAFRA Dott.
- Consigliere - FELICETTA MARINELLI Dott.
- Rel. Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) M.G. |N. IL (OMISSIS)
avverso la sentenza n. 1901/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/09/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio fielonella che ha concluso per il ripetto del vi so.
In caso di diffusione o di riproduzione da presente provvedimento per finalità informazione giuridica, omettere le generalità e gli altn cui identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a pena dul- l'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.
CANCELLIERE
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udita difenso Avv. to More Retire foleti del Fro for l'accoplimentos letonie che he exclus maso.
Ritenuto in fatto
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania ha giudicato in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte, M.G. professore di biologia presso un istituto professionale, chiamato a rispondere dei reati di violenza sessuale, aggravata dall'abuso dell'autorità di professore in danno della studentessa che all'epoca dei fatti aveva 16 anni ed otto mesi, e di falsitàD.R.M.C.
materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Al M. è stato contestato di avere costretto la predetta ragazza, la mattina del IS
(OMISSIS) a subire atti sessuali e di avere, nell'esercizio delle funzioni di docente, formato un atto falso, interlineando il nome della D.R. sul registro delle presenze.
La Corte di legittimità, annullando la primigenia sentenza di appello di condanna, aveva sollecitato un nuovo apprezzamento valutativo della vicenda, rilevando che la motivazione della sentenza era carente ed apodittica in ordine alla responsabilità dell'imputato con riferimento ad entrambi i reati.
Quanto al reato di violenza sessuale era sollecitato un più compiuto vaglio sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, tenuto conto della divergenza tra le dichiarazioni rese dalla ragazza e quelle rese dall'imputato, il quale aveva sostenuto che il rapporto sessuale era avvenuto consensualmente. La S.C. aveva rilevato altresì carenza di motivazione sull'abuso di autorità non essendo stato spiegato attraverso quali condotte l'abuso si fosse estrinsecato.
Analogo vizio motivazionale veniva riscontrato in relazione al delitto di falso laddove la sentenza si era limitata a rilevare che l'atto si era definitivamente formato nel momento in cui era stato registrato il nome della D.R. e che era irrilevante il fatto che la stessa non era autorizzata a stare in classe perché sospesa. I giudici di appello avevano ignorato le deduzioni difensive sia in merito al fatto che il nome della ragazza era solo interlineato ed era perfettamente leggibile sia quelle afferenti la insussistenza del dolo.
All'esito, la Corte confermava il giudizio di colpevolezza reso in primo grado, riformando parzialmente la sentenza solo relativamente al reato di falso [dichiarato estinto per prescrizione], ritenendo che non vi fossero prove evidenti in ordine alla innocenza dell'imputato, e riducendo per l'effetto la pena già inflitta in primo grado al| M. per il delitto di violenza sessuale in anni tre e mesi quattro di reclusione.
La Corte di merito, ha innanzitutto evidenziato la manifesta contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal M. nelle diverse occasioni ed ha sottoposto a nuovo vaglio la O S C U R A T A
deposizione accusatoria della persona offesa, di cui ha ritenuto l'attendibilità e la genuinità, anche alla luce delle articolate deduzioni difensive che avevano posto in luce i motivi per i quali alla ragazza sarebbe convenuto apparire vittima di violenza sessuale.
Ha escluso che vi fossero ragioni di astio nei confronti del professore ed ha apprezzato le dichiarazioni della ragazza evidenziando la compatibilità dell'aggressione sessuale subita dalla stessa con lo stato di incredulità e blocco psicologico in presenza dell'aggressione del professore.
Concludeva, appunto, la Corte per la sussistenza di elementi probatori che dovevano portare al giudizio di responsabilità per la contestazione di violenza sessuale.
L'imputato ricorre per cassazione articolando quattro motivi e chiedendo l'annullamento della sentenza.
Con il primo motivo lamenta che la Corte di appello, nel dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato di falso, in assenza di prove evidenti della innocenza dell'imputato, non aveva rispettato i principi espressi da questa Corte ( v. Sezioni unite, 28 maggio
2009, Tettamanti) secondo i quali data la presenza della parte civile ( e delle conseguenti statuizioni in favore della stessa contenute nella sentenza di condanna a carico dell'imputato), in caso di intervenuta prescrizione del reato, all'esito del dibattimento, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova. I giudici di appello, in sede di rinvio, avevano, pertanto, omesso di valutare il compendio probatorio e non avevano fornito, nonostante le specifiche indicazioni fornite dalla S.C., idonea motivazione in merito alle ragioni per le quali le prove raccolte nel procedimento penale, secondo la difesa, non potevano considerarsi insufficienti per il proscioglimento nel merito dell'imputato e giustificare così la prevalenza della causa estintiva del reato.
Si sostiene, inoltre, la violazione dell'art. 476 c.p. in quanto la ricostruzione della condotta posta in essere dal M. (il cerchiare il nome della ragazza sul registro delle presenze, in maniera comunque che il nominativo fosse sempre leggibile, una volta resosi conto che l'alunna non aveva titolo ad essere presente in classe in quanto sospesa sino all'8 giugno), integrava una mera correzione di errore materiale, non punibile mancando altresì la prova del dolo richiesto dalla norma.
Con il secondo motivo si lamenta che la sentenza non abbia corrisposto alle censure della primigenia sentenza di annullamento della Cassazione sulla carenza di motivazione in ordine "all'abuso di autorità".
W O S C U R A T A
Con il terzo motivo si duole della carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione in favore dell'imputato dell'attenuante speciale invocata dalla difesa del fatto di minore gravità ex articolo 609 bis, comma 3, c.p.
Con il quarto motivo prospetta che la sentenza abbia illogicamente apprezzato le dichiarazioni rese dal testimoni nel corso del dibattimento (v. in particolare le dichiarazioni rese dal preside della scuola e dalla psicologa incaricata dal Tribunale per i minorenni di Catania) illogicamente valutando inattendibili le dichiarazioni rese dall'imputato e confermando, al contrario, il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla ragazza, senza tener conto delle deduzioni difensive che avevano evidenziato come il fatto di aver affermato di avere subito una violenza sessuale dal proprio professore aveva salvato la parte offesa, già destinataria di un provvedimento di sospensione, da una sicura bocciatura.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
E' infondato il primo motivo del ricorso.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte ( v. Sezioni unite, 28 maggio
2009, n. 35490, Tettamanti), all'esito del giudizio dibattimentale, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, posto che il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, ferme restando le ipotesi in cui il giudice sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito.
Ne deriva che il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, solo nel caso in cui, ai sensi dell'art. 578 c.p.p, il giudice di appello- intervenuta una causa estintiva del reato- è chiamato a valutare il compendio indiziario ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile;
ovvero nel caso in cui, a una sentenza di assoluzione in primo grado resa ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. appellata dal pubblico ministero, sopravvenga una causa estintiva del reato ed il giudice di appello ritenga infondato nel merito l'appello del pubblico ministero.
W O S C U RAT A
Ciò premesso, la fattispecie in esame non rientra, all'evidenza, nella seconda ipotesi sopra indicata, ma neanche nella prima.
Invero, come emerge dalla sentenza di primo grado, la condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno è stata data a favore della sola in D.R.M.C.
quanto costei si è costituita parte civile all'epoca a mezzo dei genitori esercenti la potestà quale parte offesa nel delitto di cui all'art. 609 bis c.p., non quale parte offesa del reato di falso, posto che la falsa attestazione compiuta dall'imputato non era atto destinato ad incidere concretamente sulla sfera giuridica del soggetto privato.
Né emerge positivamente dagli atti e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova dell'innocenza dell'imputato.
Infondato è il motivo sulla responsabilità. La decisione della Corte di merito, rispettando il dictum della sentenza di annullamento, ha provveduto a riesaminare il compendio probatorio, in particolare sottoponendo a disamina le dichiarazioni contrapposte della persona offesa e dell'imputato.
In proposito, è da ricordare che, come è noto, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata (Sezione IV, 12 giugno 2009, Scimeca).
La Corte di merito ha rispettato questo principio, fornendo a supporto della decisione di condanna una motivazione logica ed esaustiva ai fini del vaglio di legittimità, laddove ha affrontato tutti i punti topici della decisione: non solo i punti della attendibilità della persona offesa [soprattutto in ordine ai profili sollecitati dalla difesa sul carattere "ribelle"
e "vivace"], ma anche quelli che dovevano portare a ritenere, per converso, non credibile la versione dell'imputato. L'apprezzamento è stato esteso anche alle deposizioni testimoniali di interesse [dichiarazioni testimoniali] e agli elementi di fatto che potevano portare a negare la sussistenza dell'episodio [assenza di lesioni].
Ciò la Corte ha fatto correttamente applicando i principi e i propri poteri valutativi, senza che a tale valutazione possa legittimamente opporsi, in questa sede, una diversa versione circa l'eziologia dell'accaduto.
E' in effetti l'autorità giudiziaria di merito che ha la competenza assoluta e indelegabile di valutare il compendio probatorio e, in primo luogo, di apprezzare la valenza dimostrativa O S C U RA TA
della dichiarazione della vittima, la quale, come non infrequentemente si verifica proprio in materia di reati sessuali, è l'unica "fonte diretta" di conoscenza del fatto incriminato.
Ed è vero, al riguardo, che, secondo principio consolidato, la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa: ciò valendo, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire mag- giore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi (ex pluribus, Sezione IV, 21 giugno
2005, Poggi).
Detto altrimenti, secondo principio pacifico: la testimonianza della vittima, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata;
e ciò vale, in particolare, quando si verta in ipotesi di reati commessi in un ambito privato (quale in caso di reati sessuali del tipo di che trattasi), che non possono essere accertati altro che attraverso la valutazione e la comparazione delle opposte versioni dei fatti.
Questa serrata indagine diretta a apprezzare la credibilità della deposizione è stata qui sviluppata in modo satisfattivo, perché la Corte si è soffermata sui punti “critici” bene evidenziati dal primigenio annullamento della Cassazione e qui riproposti dalle difese.
Anzi, il giudicante si è soffermato in parte motiva, proprio nella ricostruzione dell'episodio e dell'attendibilità riconosciuta alla persona offesa, sullo "stato di incredulità e blocco psicologico" in cui si sarebbe trovata la ragazza in ragione dell""aggressione del professore", in termini tali da giustificare anche l'aggravante dell'abuso oggetto della contestazione.
In definitiva, il giudizio sulla responsabilità [riguardato dal secondo e dal quarto motivo] è stato motivato in modo non illogico e ciò non consente un intervento censorio in questa sede, non potendosi dare accesso alla diversa, opinabile lettura fornita nel ricorso che, a ben vedere, si risolve in censure di merito inidonee a evidenziare macroscopiche illogicità
o contrasti irrisolvibili.
Per quanto sopra esposto è infondato è anche il motivo con il quale il ricorrente si duole che la sentenza non abbia corrisposto alle censure in ordine all'abuso di autorità". O S C U R AT A
Sul punto la decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'abuso di autorità rilevante per il comma 1 dell'art. 609 bis c.p. presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, sostanzialmente dipendente dall'affidamento del soggetto passivo in ragione del pubblico ufficio ricoperto dall'agente stesso e determina una costrizione al compimento degli atti sessuali (v. in tal senso '
Sez. III, 19 giugno 2002, Padova, rv. 223101).
E' infondato anche il motivo afferente la possibile configurabilità del fatto di lieve entità.
Al tal riguardo, secondo l'opinione che si ritiene preferibile, in tema di violenza sessuale,
l'ipotesi di "minore gravità" (articolo 609 bis, comma 3, c.p.) deve basarsi sull'effettiva lesività del bene protetto e, dunque, sulla compressione della libertà sessuale della vittima. Pertanto, la circostanza attenuante de qua deve ritenersi applicabile in tutte le fattispecie in cui avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione sia possibile ritenere che la libertà sessuale della parte offesa sia stata compressa in maniera non grave ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati dall'articolo 133, comma 1, c.p.., mentre non possono venire in rilevo gli ulteriori elementi di cui al comma 2 dell'articolo 133 c.p., utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena. In questa prospettiva, posto che l'attenuante in questione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto, rapportata al bene giuridico tutelato, assume particolare rilevanza la qualità dell'atto compiuto, più che la quantità di violenza fisica esercitata;
così come assumono rilievo il grado di coartazione esercitato sulla vittima, il danno arrecatole, anche in termini psichici, l'entità della compressione della libertà sessuale (tra le altre, Sezione III, 12 ottobre 2007,
Tolomelli).
Qui, a ben vedere, il complessivo carattere di gravità delle condotte tenute dal ricorrente emerge evidente dal complesso della motivazione. La ricostruzione della vicenda da parte del ricorrente è solo l'espressione di una prospettazione alternativa dei fatti, peraltro non priva di giudizi morali sulla persona offesa, ciò che vale a collocare tale doglianza al di fuori dell'ambito di questo giudizio di legiitimità.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. O S C U R A T A
In caso di diffusione del presente provvedimento tomettere le generalità e gli altri dati гала месецано
identificativi ai norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in quanto imposto dalla legge.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 gennaio 2012
Il Consigliere estensore Il Presidente Pehine Pundli Patrizia Piccialli Carlo Giuseppe Brusco my
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di:
a norma dell'art. 52
d. Igs.196/03 in quanto: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
☐ disposto d'ufficio
IV Sezione Penale
☐ a richiesta di parte DEPOSITATO IN CANCELLERIA
☑ imposto dalla legge IL PRESIDENTE 22 FEB. 2012
娃 IL-FUNZIONARIO GIUDIZIARI
Giulio Matic TIBERIO