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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2024, n. 6220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6220 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
n. rg. 26799 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Angela Arena - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26799 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ZANNI
LEOPOLDO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2
ricorso, dall'avv. ZANNI LEOPOLDO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/12/2023 e ,- Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 24/07/2009 e che dalla loro unione sono nati i figli (16.12.2010) e (19.07.2012), - esponevano Per_1 Per_2
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 26.09.2019 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 5536/2019 reso nel procedimento RG. 3161/2019, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente osserva il Collegio che la domanda di scioglimento va intesa come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio trattandosi di matrimonio celebrato con rito concordatario.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Confermare le medesime condizioni dell'omologa di separazione consensuale, che qui si intendono integralmente trascritte e riprodotte, e per l'effetto: Per_ 1) Sull'affidamento dei figli - Disporre l'affido condiviso dei figli e Per_2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella loro abitazione sita in Napoli alla via Ponti Rossi n. 188, lasciando inalterate le modalità di visita dei figli da parte del padre. Pertanto, il Sig. avrà diritto a CP_1 tenere con sé i figli a week-end alterni, dal venerdì alla domenica sera, compatibilmente con i turni di lavoro. Durante l'estate i minori trascorreranno 15 giorni di vacanza consecutivi con il padre, previo accordo tra le parti, che dovrà avvenire entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie i figli trascorreranno con il padre, il periodo dal 22 al 27 dicembre, e con la madre, il periodo dal 29 dicembre al 3 gennaio, ad anni alterni. Durante le festività pasquali, invece, i figli trascorreranno dal sabato di Pasqua al Lunedì dell'Angelo, con il padre, ad anni alterni.
Resterà invariato l'impegno profuso da entrambi i genitori nel mantenere un rispetto reciproco al fine di garantire un rapporto equilibrato ed assennato nei confronti dei figli. Impegno necessario ed imprescindibile per la loro crescita. Gli stessi provvederanno ad assumere di comune accordo, assecondando le inclinazioni naturali e le aspirazioni di ciascun figlio, ogni decisione connessa alla loro educazione, alla formazione scolastica, oltre che alla loro salute.
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2) Sull'assegno di mantenimento dei figli- Disporre a carico del sig. il CP_1 versamento della somma mensile di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) ovvero
€ 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per ciascun figlio a titolo di mantenimento, così come concordato in sede di separazione, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il versamento continuerà ad essere effettuato, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra già noto al sig. , entro il giorno 15 Pt_1 Pt_2 di ogni mese. Tale contributo economico sarà mantenuto fino a quando i figli convivranno con la madre e/o non saranno indipendenti economicamente.
3) Sulle spese straordinarie - Disporre a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, il pagamento di tutte le spese, che esulino l'ordinario, secondo le linee del CNF in favore dei figli, purché preventivamente comunicate, concordate ed autorizzate.
4) Sulle questioni economiche e patrimoniali dei coniugi: Ogni parte è titolare dei propri redditi e gode di una propria autonomia economica. Ampiamente risolte, risultano le questioni attinenti la casa coniugale sita in Napoli alla via Ponte Rossi
n. 188 e l'immobile sito in Sorrento alla via Capo n. 15, che sono stati entrambi intestati ai figli e sui quali la sig.ra ha esclusivo diritto di usufrutto, così come Pt_1 pattuito in sede di separazione. In continuità dei patti ivi sottoscritti, in merito al pagamento della rata del mutuo dell'immobile sito in Sorrento alla via Capo n.15, si chiede la disposizione a carico della sig.ra Allo stato attuale, tra le parti, Pt_1 non sussiste altra questione economica irrisolta. Il sig. , in sede di CP_1 separazione, ha già versato alla sig.ra un assegno di € 150.000,00 (euro Pt_1 centocinquantamila/00) a totale tacitazione di ogni pretesa. Altresì regolata, risulta ogni altra questione attinente beni mobili e/o personali delle parti.
5) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti di identità dei figli, consentendo altresì l'inserimento dei figli nei reciproci documenti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 24/07/2009 (atto n. 127, parte II, S. A sez. G, reg.
Atti Matrimonio anno 2009);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/05/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Angela Arena - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26799 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ZANNI
LEOPOLDO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2
ricorso, dall'avv. ZANNI LEOPOLDO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/12/2023 e ,- Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 24/07/2009 e che dalla loro unione sono nati i figli (16.12.2010) e (19.07.2012), - esponevano Per_1 Per_2
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 26.09.2019 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 5536/2019 reso nel procedimento RG. 3161/2019, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente osserva il Collegio che la domanda di scioglimento va intesa come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio trattandosi di matrimonio celebrato con rito concordatario.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Confermare le medesime condizioni dell'omologa di separazione consensuale, che qui si intendono integralmente trascritte e riprodotte, e per l'effetto: Per_ 1) Sull'affidamento dei figli - Disporre l'affido condiviso dei figli e Per_2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella loro abitazione sita in Napoli alla via Ponti Rossi n. 188, lasciando inalterate le modalità di visita dei figli da parte del padre. Pertanto, il Sig. avrà diritto a CP_1 tenere con sé i figli a week-end alterni, dal venerdì alla domenica sera, compatibilmente con i turni di lavoro. Durante l'estate i minori trascorreranno 15 giorni di vacanza consecutivi con il padre, previo accordo tra le parti, che dovrà avvenire entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie i figli trascorreranno con il padre, il periodo dal 22 al 27 dicembre, e con la madre, il periodo dal 29 dicembre al 3 gennaio, ad anni alterni. Durante le festività pasquali, invece, i figli trascorreranno dal sabato di Pasqua al Lunedì dell'Angelo, con il padre, ad anni alterni.
Resterà invariato l'impegno profuso da entrambi i genitori nel mantenere un rispetto reciproco al fine di garantire un rapporto equilibrato ed assennato nei confronti dei figli. Impegno necessario ed imprescindibile per la loro crescita. Gli stessi provvederanno ad assumere di comune accordo, assecondando le inclinazioni naturali e le aspirazioni di ciascun figlio, ogni decisione connessa alla loro educazione, alla formazione scolastica, oltre che alla loro salute.
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2) Sull'assegno di mantenimento dei figli- Disporre a carico del sig. il CP_1 versamento della somma mensile di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) ovvero
€ 750,00 (euro settecentocinquanta/00) per ciascun figlio a titolo di mantenimento, così come concordato in sede di separazione, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il versamento continuerà ad essere effettuato, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra già noto al sig. , entro il giorno 15 Pt_1 Pt_2 di ogni mese. Tale contributo economico sarà mantenuto fino a quando i figli convivranno con la madre e/o non saranno indipendenti economicamente.
3) Sulle spese straordinarie - Disporre a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, il pagamento di tutte le spese, che esulino l'ordinario, secondo le linee del CNF in favore dei figli, purché preventivamente comunicate, concordate ed autorizzate.
4) Sulle questioni economiche e patrimoniali dei coniugi: Ogni parte è titolare dei propri redditi e gode di una propria autonomia economica. Ampiamente risolte, risultano le questioni attinenti la casa coniugale sita in Napoli alla via Ponte Rossi
n. 188 e l'immobile sito in Sorrento alla via Capo n. 15, che sono stati entrambi intestati ai figli e sui quali la sig.ra ha esclusivo diritto di usufrutto, così come Pt_1 pattuito in sede di separazione. In continuità dei patti ivi sottoscritti, in merito al pagamento della rata del mutuo dell'immobile sito in Sorrento alla via Capo n.15, si chiede la disposizione a carico della sig.ra Allo stato attuale, tra le parti, Pt_1 non sussiste altra questione economica irrisolta. Il sig. , in sede di CP_1 separazione, ha già versato alla sig.ra un assegno di € 150.000,00 (euro Pt_1 centocinquantamila/00) a totale tacitazione di ogni pretesa. Altresì regolata, risulta ogni altra questione attinente beni mobili e/o personali delle parti.
5) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti di identità dei figli, consentendo altresì l'inserimento dei figli nei reciproci documenti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 24/07/2009 (atto n. 127, parte II, S. A sez. G, reg.
Atti Matrimonio anno 2009);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/05/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler
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