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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5578 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso – giusta procura apposta su foglio separato,
che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nata il [...] a [...] CP_1
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI: Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale: pronunciare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 23 luglio 2016 a
LE (SU) e iscritto nei registri di matrimonio dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
LE (SU) al n. 15, parte 1, dell'anno 2016, tra il sig. e , Parte_1 CP_1
disponendo altresì che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.09.2024 ha adito l'intestato Tribunale domando Parte_1
domandato la pronuncia del divorzio.
A sostegno della domanda formulata ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in data 23
luglio 2016 a LE (SU) con la sig.ra ; dalla loro unione non sono nati figli;
che la CP_1
convenuta si è allontanata dal domicilio coniugale nel novembre 2019 per far rientro nel proprio paese di origine e nel mese di dicembre 2019 al rientro in Italia ha comunicato al convenuto di non provare più nessun sentimento nei suoi confronti, di non trovarsi bene in Italia e di voler ritornare in
Bielorussia; che i coniugi addivenivano ad una separazione in via consensuale con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LE (SU) in data 10 gennaio 2020,
e confermato con dichiarazioni in data 24 febbraio 2020; che a seguito della separazione, l'odierna convenuta ha trasferito la propria residenza all'estero; che data l'irreperibilità della sig.ra , CP_1
non è stato possibile per il sig. tentare di definire consensualmente anche il divorzio;
che Pt_1
Non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza la convenuta è
rimasta contumace.
*** All'udienza del 19.03.2025 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del ricorso.
All'esito dell'udienza il Giudice non essendovi domanda di ammissione di mezzi prova costituenda a seguito di discussione orale ha trattenuto la causa in decisione.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
10.09.2024), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Le ragioni di lite giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in LE il 23.07.2016 tra
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CA) e , nata il [...] a [...], ordinando CP_1
all'ufficiale dello stato civile del comune di LE di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016 , atto n. 15, parte I );
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale. Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5578 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso – giusta procura apposta su foglio separato,
che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nata il [...] a [...] CP_1
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI: Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale: pronunciare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 23 luglio 2016 a
LE (SU) e iscritto nei registri di matrimonio dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
LE (SU) al n. 15, parte 1, dell'anno 2016, tra il sig. e , Parte_1 CP_1
disponendo altresì che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.09.2024 ha adito l'intestato Tribunale domando Parte_1
domandato la pronuncia del divorzio.
A sostegno della domanda formulata ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in data 23
luglio 2016 a LE (SU) con la sig.ra ; dalla loro unione non sono nati figli;
che la CP_1
convenuta si è allontanata dal domicilio coniugale nel novembre 2019 per far rientro nel proprio paese di origine e nel mese di dicembre 2019 al rientro in Italia ha comunicato al convenuto di non provare più nessun sentimento nei suoi confronti, di non trovarsi bene in Italia e di voler ritornare in
Bielorussia; che i coniugi addivenivano ad una separazione in via consensuale con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LE (SU) in data 10 gennaio 2020,
e confermato con dichiarazioni in data 24 febbraio 2020; che a seguito della separazione, l'odierna convenuta ha trasferito la propria residenza all'estero; che data l'irreperibilità della sig.ra , CP_1
non è stato possibile per il sig. tentare di definire consensualmente anche il divorzio;
che Pt_1
Non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza la convenuta è
rimasta contumace.
*** All'udienza del 19.03.2025 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale ha confermato il contenuto del ricorso.
All'esito dell'udienza il Giudice non essendovi domanda di ammissione di mezzi prova costituenda a seguito di discussione orale ha trattenuto la causa in decisione.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
10.09.2024), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Le ragioni di lite giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in LE il 23.07.2016 tra
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CA) e , nata il [...] a [...], ordinando CP_1
all'ufficiale dello stato civile del comune di LE di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016 , atto n. 15, parte I );
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale. Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti