Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 471 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 28/3/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Massimiliano Parte_1 P.IVA_1
Cardarelli nel cui studio in Roma alla Via Alessandria nr° 208 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con l'avvocato Giovanni Immordino nel cui studio in Palermo, Via Libertà 171 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
; Controparte_2
pag. 1 di 13
E
; CP_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 18917 pubblicata il 23/12/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e nella qualità di legale CP_1 rappresentante della società ha Controparte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19737/2013, con il quale il Tribunale ha ingiunto alla il pagamento in favore di CP_1 dell'importo di euro 112.044,56, oltre interessi Parte_1 convenzionali e spese di procedura, per l'insoluto delle fatture nn. 2127567844, 2128088840, 2128090597, 2128090635 emesse per la fornitura di energia elettrica in regime di mercato libero presso il punto di consegna contraddistinto dal numero POD IT001E00231228 e relative ai consumi ricostruiti a seguito della riscontrata manomissione del contatore, nonché per l'insoluto della fattura n. 1908717268 emessa per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia presso il punto di consegna contraddistinto dal codice POD IT001E93670199. Eccepita preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Palermo ai sensi degli artt.
637, 19 e 20 c.p.c., gli opponenti hanno chiesto, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contestando l'esistenza e l'esigibilità del credito, nonché l'applicazione di interessi moratori. A sostegno dell'opposizione hanno dedotto la mancata indicazione da parte del distributore locale dei criteri adoperati per la ricostruzione dei prelievi di energia della cliente e di non avere mai ricevuto le fatture contestate;
di non essere stati messi nelle condizioni di presenziare alle operazioni di verifica, con conseguente inutilizzabilità dei verbali depositati dall'opposta, perché redatti in violazione del principio di contraddittorio. Hanno contestato, infine, la fattura n. 1908717268 relativa al punto di consegna contraddistinto dal codice POD IT001E93670199, in quanto riferia ad un periodo in cui era definitivamente interrotto il rapporto contrattuale tra le parti. Costituitasi in giudizio, l'opposta ha assunto, Parte_1 sulla basa di ampie ed articolate argomentazioni, l'infondatezza nel merito delle avverse eccezioni ed ha concluso chiedendo, in via preliminare,
pag. 2 di 13 l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo e, nel Controparte_2 merito, la reiezione dell'avversa opposizione. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli Controparte_2 opponenti, nonché di quelle formulate in via subordinata da Parte_1 nei suoi confronti.
[...] Con ordinanza del 21.10.2014 il Tribunale ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale ed autorizzato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini dell'art. 183, comma VI, c.p.c., è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la corrispondenza dei dati indicati nelle bollette antecedenti alla ricostruzione presuntiva in contestazione rispetto ai consumi effettivi dell'impresa, desumibili dai ritmi di utilizzo dell'impianto, dalle condizioni climatiche e dall'andamento del mercato nel periodo di riferimento, nonché da ogni altro fattore idoneo ad incidere sull'entità dei consumi, rideterminando le eventuali somme dovute.
La causa, assegnata a questo giudice in data 4 aprile 2022, che fissava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 luglio 2022, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti a pagare in favore della società Parte_1
la somma di euro 547,25, Iva inclusa, oltre interessi contrattuali di
[...] mora al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
dichiara inammissibili le domande proposte dall'opposta nei confronti della terza Parte_1 chiamata compensa per metà le spese processuali Controparte_2 tra le parti principali;
condanna al pagamento della Parte_1 residua parte nei confronti dell'opponente, che liquida in complessivi euro 5.238,00, compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge;
compensa integralmente le spese del presente giudizio tra l'opposta e la terza chiamata Controparte_2
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente va richiamata e confermata l'ordinanza del 21.10.2014 con cui veniva disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma sollevata dagli opponenti, dovendosi ribadire la validità e l'efficacia della clausola di cui all'art. 14 delle condizioni generali del contratto con cui le parti hanno prescelto in via esclusiva il foro di Roma in deroga ad ogni altro foro, essendo rispettata la condizione della specificazione e separazione dal contesto complessivo delle condizioni di contratto e del richiamo, anche cumulativo pag. 3 di 13 con altre clausole, al fine di agevolare la selezione e la conoscenza del contenuto vessatorio con tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate. Passando al merito, l'opposizione in esame è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte. I documenti prodotti evidenziano che in data 17.12.2009, in occasione di una prima verifica degli impianti, il distributore locale ha accertato un errore nella registrazione dei prelievi di energia in misura pari a - 40%, dovuto, secondo la prospettazione dell'opposta, ad una presunta manomissione dei riduttori nel gruppo di misura istallato presso la società opponente (doc.
4 - prod. terzo chiamato). Tale anomalia risultava cessata in data 30.4.2010, in occasione di una seconda verifica nel corso della quale il distributore locale, alla presenza dei carabinieri di Montelepre (doc. 4 – prod. terzo chiamato), ha riscontrato che la regolare funzionalità del gruppo di misura era stata ripristinata attraverso la rottura del sigillo apposto dai tecnici di
[...] al termine della precedente verifica e sua sostituzione Controparte_2 con altro sigillo pressato con una pinza oggetto di furto denunziato in data
29.11.2001 (doc.
5 - prod. terzo chiamato). Accertata la manomissione del contatore, ha ricostruito, quindi, presuntivamente Pt_1 Controparte_2
i prelievi di energia della cliente nel periodo 1.10.2006 – 30.11.2008, comunicando quanto accertato alla società opponente ed a Parte_1 con lettera del 18.5.2010 (doc. 6 – prod. terzo chiamato).
[...]
Con lettera del 7.6.2010 (doc. 7 – prod. terzo chiamato) il distributore locale ha segnalato la manomissione del gruppo di misura alla Procura della Repubblica di Palermo ed all' Controparte_3 presentando formale denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p..
Il procedimento penale che ne è scaturito è stato definito con sentenza del 14.09.2016, con cui il Tribunale di Palermo – Sez. IV penale - ha assolto con formula piena dalla imputazione del reato di CP_1 furto aggravato di energia elettrica per non avere commesso i fatti (v. doc. allegato al foglio di precisazione delle conclusioni di parte opponente del
12 gennaio 2018).
Sulla base dei prelievi di energia ricostruiti dal distributore locale, la società fornitrice ha poi emesso le fatture nn. Parte_1
2127567844, 2128088840, 2128090597, 2128090635, per il ricalcolo dei maggiori corrispettivi dovuti, per l'importo complessivo di euro 100.610,28. Ricostruiti sinteticamente i fatti oggetto di causa, occorre rilevare che la consulenza tecnica d'ufficio, esente da vizi logici ed errori di calcolo, eseguita dall'Ing. al cui contenuto integralmente si Controparte_4 rinvia, emerge che: “2- Sulla base di calcoli basati su equazioni di carattere elettrotecnico è possibile affermare che il valore della potenza (e quindi dell'energia) “non misurata” per effetto della malfunzione riscontrata su uno dei TA del sistema di misura presso il punto di prelievo pag. 4 di 13 di è pari a quello calcolato da e CP_1 Controparte_2 riportato nella tabella utilizzata poi da per la Parte_1 compilazione delle bollette di conguaglio.
3- Sulla base della documentazione fornita dalle parti, ed ora agli atti di causa, non è dimostrato né dimostrabile in maniera certa il momento in cui si è generato l'errore di misura dell'energia prelevata da e rilevato a CP_1 seguito del sopralluogo effettuato in data 17/12/2009, né che questo si sia generato prima del 1/10/2006 e sia costantemente durato per tutto il periodo fino a novembre 2010. 4- Per procedere alla probabile individuazione della data di inizio della sottomisurazione di energia, e poter calcolare tutta l'energia prelevata ma non misurata per effetto del “guasto” riscontrato, sarebbe necessario disporre dello storico dei consumi di precedenti alla scoperta del “guasto”, sufficientemente CP_1 esteso a ritroso nel tempo e tale da poter evidenziare con buona certezza la data in cui si sarebbe verificato il “repentino” calo di prelievo conseguente al mancato funzionamento di un TA 5- Solo disponendo di tali elementi è infatti possibile definire con certezza la data di inizio dell'errore di misurazione, ed applicare alle misure rilevate dopo tale data i coefficienti correttivi calcolati “matematicamente”.
6- In assenza di tali dati, è possibile solo rifarsi alle delibere della Autorità che estendono ad un solo anno dalla rilevazione del guasto/errore la possibilità di rielaborare il calcolo complessivo degli importi dovuti da ad integrazione CP_1 di quelli già fatturati;
ne consegue quindi che tutta la tabella di ricostruzione elaborata da relativamente al Controparte_2 periodo novembre 2006 / novembre 2008, pur se corretta dal punto di vista dei valori riportati, sarebbe inutilizzabile ai fini della richiesta di importi a conguaglio” (v. pp. 8 e 9 della c.t.u. depositata in data 03.05.2016). Sulla base degli elementi di fatto accertati dal consulente tecnico d'ufficio deve concludersi, pertanto, che non è possibile stabilire la data esatta di inizio del malfunzionamento. Pertanto, nel caso in esame, pur trattandosi di rapporto di mercato libero, deve trovare applicazione analogica l'art. 10.2 della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 200/1999 e succ. mod., recante Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato, a mente del quale “Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinato con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura…”. Nel caso di specie, quindi, la ricostruzione dei consumi dovrebbe limitarsi ad un solo anno, applicandosi al solo periodo da dicembre 2008
(un anno prima della scoperta del guasto/errore accertato, in sede di verifica, il 17.12.2009) fino all'aprile 2010 (data di accertata cessazione pag. 5 di 13 dell'anomalia), non risultando opponibili all'utente finale i maggiori oneri relativi alla ricostruzione dei consumi per i periodi precedenti al mese di dicembre 2008 (v. p. 8 della c.t.u. depositata in data 03.05.2016).
Pertanto, in base alla valutazione del consulente tecnico, la tabella di ricostruzione elaborata da relativamente al periodo Controparte_2 ottobre 2006 / novembre 2008, pur se corretta dal punto di vista dei valori riportati, è inutilizzabile ai fini della richiesta di importi a conguaglio. Nell'impossibilità di ricostruire i consumi presunti sulla base dei criteri indicati dalle norme di riferimento, in difetto di prova altresì delle ragioni del malfunzionamento, le fatture emesse dalla società venditrice non possono essere legittimare la pretesa della venditrice società. L'opposizione non può essere invece accolta con riferimento alla fattura n. 1908717268 di originari euro 931,27, riferita al punto di consegna contraddistinto dal codice POD IT001E93670199, pagata solo parzialmente dalla società opponente, con un residuo credito di euro 547,25.
Alla luce dei principi espressi da consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e dell'eventuale termine di scadenza e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo il debitore da parte sua fornire la prova del fatto estintivo del diritto e costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., 27/1/2010, n. 1741).
Al riguardo si evidenzia che la pretesa di muove Parte_1 dal presupposto che la società opponente sia inclusa tra coloro che usufruiscono della fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia;
ed infatti, secondo la ricostruzione operata dall'opposta, in seguito alla risoluzione del contratto concluso dalla cliente con altra società di vendita, il punto di consegna (codice POD IT001E93670199) nella disponibilità della è stato associato al contratto di trasporto dell'energia di CP_1 quale esercente il servizio di salvaguardia nella Parte_1 Regione Sicilia per l'anno 2008. Parte opposta ha poi dimostrato il proprio credito mediante la produzione in atti della fattura in questione e dell'estratto conto dal quale risulta l'espressa indicazione della fattura oggetto di ingiunzione registrata nel Registro I.V.A. Fatture Emesse nell'anno 2008 dalla società
[...]
(doc. 21– prod. opposta), nonché la comunicazione inviata Parte_1 dalla società del 07.04.2014, con allegato il Controparte_2 prospetto dei dati di misura relativi all'utenza contraddistinta dal codice POD IT001E93670199. Appare, al riguardo, opportuno evidenziare che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem" (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica,
pag. 6 di 13 Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249 - Tribunale sez. X - Roma,
28/08/2019, n. 16751). A fronte della documentazione fornita dall'opposta, l'opponente si è limitata ad una difesa generica, deducendo di non essere sottoposta al servizio di salvaguardia, senza però provare di essere stata associata ad altra società fornitrice nel periodo in questione.
Le suddette circostanze consentono pertanto di affermare la sussistenza del credito in capo alla società e dovuti gli Parte_1 importi relativi alla fattura n. 1908717268. L'opposizione, parzialmente fondata, merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Gli opponenti devono essere condannati al pagamento nei confronti di Parte_1 dell'importo di euro 547,25, di cui alla fattura n. 1908717268, oltre interessi contrattuali di mora al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di
3,5 punti percentuali dalla scadenza delle singole fatture al saldo. Le domande dell'opposta proposte nei confronti della terza chiamata società volte ad ottenere “in via Controparte_2 subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione e revoca del decreto opposto”, l'accertamento del diritto della deducente “a essere tenuta indenne da parte di dalle conseguenze Controparte_2 dell'accoglimento delle domande degli opponenti”; nonché l'accertamento del proprio diritto “a ottenere da il rimborso delle Controparte_2 maggiori somme fatturate rispetto all'energia che risulterà esser stata effettivamente trasportata in favore dei POD nella disponibilità degli
[.. opponenti”; ed infine, nel caso di affermazione dell'impossibilità per
, per suo fatto e colpa, di provare la misura dei prelievi Parte_2 effettuati dagli opponenti, l'accertamento del “diritto di Parte_1 ad essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne dalle Controparte_2 conseguenze economiche, nei rapporti con gli opponenti, della sentenza e dalle spese di lite del giudizio”, devono essere dichiarate inammissibili, poiché, sebbene la presente controversia sia comune anche alla detta società chiamata, per avere essa provveduto a ricostruire i contestati consumi non registrati dal misuratore, esse sono state formulate in termini del tutto generici, senza chiara indicazione della causa petendi e del petitum. Le spese del presente giudizio, comprese quelle di consulenza, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, devono essere compensate parzialmente, per metà, nei rapporti tra gli opponenti, da un lato, e l'opposta La rimanente parte, liquidata in Parte_1 dispositivo, va posta a carico dell'ingiungente opposta ed a favore Pt_1 dell'opponente. Esse possono essere integralmente compens ate tra Parte_1 ed attesa l' omogeneità delle difese
[...] Controparte_2 principali dispiegate, tenuto conto che la generica domanda formulata pag. 7 di 13 dall'opposta nei confronti della chiamata in causa non ha, in concreto, dato luogo, nel corso del giudizio, allo svolgimento di alcuna specifica ed articolata attività difensiva.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla giustizia della Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, I) in via istruttoria, ammettere una CTU formulando all'ausiliario anche il seguente quesito “in caso di accertata non corrispondenza tra le quantità di energia prelevate dagli opponenti e quelle indicate nella propria Controparte_2 rideterminazione dei prelievi, determinare, sulla base delle quantità di energia che risulteranno esser state effettivamente prelevate, le somme dovute dagli opponenti ad sulla base dei prezzi Parte_1 contrattuali, comprensivi dei corrispettivi ed oneri aggiuntivi previsti dalle condizioni generali di contratto, dei così detti oneri di sistema (trasporto, dispacciamento, etc. etc.) nonché delle accise, delle imposte e dell'iva”; II) nel merito, 1) in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
2) in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione e revoca del decreto opposto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore ed il Sig. , quale socio CP_1 accomandatario, al pagamento in proprio favore della somma di €. 112.044,56, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà esser dovuta all'esito del giudizio, oltre gli interessi contrattuali di mora al tasso del 5,5% annuo, relativamente alle fatture emesse in virtù del contratto concluso sul mercato libero, e al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, relativamente alla fattura emessa in virtù del contratto concluso sul servizio di salvaguardia, dalla scadenza delle singole fatture al saldo. In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, al contributo unificato, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende. Ai fini del versamento del contributo unificato”.
Ha resistito Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Ritenere e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e, per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e/o comunque infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Si producono, oltre alla presente comparsa, con procura in calce conferita su foglio separato”.
Rigettata dal Presidente della Corte la richiesta di astensione del consigliere relatore, l'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 28/3/2025.
pag. 8 di 13 § 4. – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da contiene un unico Parte_1 motivo.
§ 5.1 – Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 10.2 della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 200/1999, che si limiterebbe a disciplinare il ricalcolo del consumo in caso di guasti o malfunzionamenti dei gruppi di misura, trascurando che il minor consumo attribuibile alla non discenderebbe da un mero Controparte_1 guasto o malfunzionamento bensì da una manomissione dell'impianto di distribuzione volto a far registrare prelievi di energia inferiori a quelli effettivi. Soltanto con successiva delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 568/2019 è stata estesa alle manomissioni la disciplina già prevista ai guasti o malfunzionamenti, ma siffatta estensione sarebbe inapplicabile ai prelievi occorsi tra il 2006 e il 2008 perché violerebbe il principio di irretroattività delle norme. In ogni caso,
pag. 9 di 13 l'applicazione della delibera n. 200/1999 postulerebbe che non fosse certa la data di inizio del minor prelievo, mentre il distributore avrebbe fornito una tabella rappresentativa dell'andamento dei prelievi da cui avrebbe potuto apprezzarsi che il minor prelievo avrebbe coinciso con la posa del gruppo di misura e quindi con l'inizio della somministrazione.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice, aderendo alle conclusioni del CTU, ha disconosciuto il ricalcolo dei consumi effettuato dal distributore che abbraccia una pluralità di anni, facendo applicazione della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 200/1999, che lo disciplina per i casi di guasti o malfunzionamenti, e non della delibera n.
568/2019 che lo disciplina per il caso di manomissioni. Non vale pertanto obiettare che l'estensione della disciplina anche alle manomissioni sarebbe inapplicabile in quanto successiva ai fatti di causa. E' vero, invece, che il primo giudice non ha avuto dubbi ad escludere che fosse stata provata una manomissione, limitandosi a classificare l'anomalia di registrazione dei consumi come guasto o malfunzionamento.
Tanto perché la deduzione per cui sarebbe stata manomessa la misurazione dell'energia prelevata è stata smentita dal Tribunale di Palermo
– Sez. IV penale con sentenza del 14.09.2016. La deduzione si fondava sulla circostanza che i luoghi erano stati oggetto di due ispezioni susseguitesi a breve distanza di tempo, una prima del 17/12/2009 in occasione della quale il verificatore avrebbe ipotizzato un deficit di prelievo e una seconda del 30/4/2010 in occasione della quale sarebbe stata constatato un prelievo regolare, ma sarebbe stata rilevata la sostituzione di un sigillo pressato con una pinza da tempo denunciata come rubata.
In realtà, il Tribunale penale ha accertato che il verificatore, che pure aveva ipotizzato il deficit di prelievo, non aveva saputo riferire in cosa fosse consistita la manomissione, e che il trasformatore che avrebbe dato causa al deficit era collocato all'interno di una cabina inaccessibile per la presenza di cavi ad alta tensione.
Vero è allora che, seppure tra la prima e la seconda verifica qualcuno avesse sostituito un sigillo esterno, mancherebbe la prova di una manomissione volontaria e il deficit di prelievo, pure soltanto ipotizzato, sarebbe ascrivibile ad un mero guasto o malfunzionamento.
Acclarato che al più la misurazione dei consumi è stata interessata da un guasto o malfunzionamento, il primo giudice ha fatto corretta applicazione della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 200/1999, la quale, all'art. 10, abilita l'esercente alla ricostruzione dei consumi dal momento in cui si è verificato il guasto del pag. 10 di 13 gruppo di misura, ovvero, se non determinabile con certezza, andando a ritroso per non oltre un anno a partire dal giorno della verifica, e non, come vorrebbe fino al limite della prescrizione quinquennale, che nel caso di Pt_1 specie consentirebbe di rideterminare i consumi anche tra il 1 ottobre 2006 e il 30 novembre 2008, vale a dire per l'intero periodo della fornitura contrattuale anteriore all'anno che ha preceduto la verifica del 17/12/2009. Di conseguenza il primo giudice, conformemente alle conclusioni del CTU, ha correttamente negato che la ricostruzione dei consumi potesse eccedere l'anno, applicandosi al solo periodo da dicembre 2008 (un anno prima della scoperta del guasto o malfunzionamento accertato, in sede di verifica, il 17.12.2009) fino all'aprile 2010 (data di accertata cessazione dell'anomalia). Non vale obiettare che la limitazione all'ultimo anno sarebbe giustificata dalla incertezza sul momento in cui si è verificato il guasto del gruppo di misura, mentre avrebbe offerto elementi per circostanzialo Pt_1 temporalmente, attraverso una tabella rappresentativa dell'andamento dei prelievi sin dalla posa in opera del misuratore nel maggio 2005.
In realtà, il CTU ha opportunamente rilevato che in sede di contraddittorio tecnico non ha offerto elementi per risalire all'esatto Pt_1 momento in cui una contrazione significativa dei consumi avrebbe potuto rivelare il guasto o malfunzionamento, pretendendo di poter ricostruire a ritroso i consumi con il limite della prescrizione, sul mero presupposto che ci fosse stato un deficit di prelievo anteriore allo stesso contratto di fornitura. Più segnatamente il CTU così si esprime: “In altre parole, avendo riscontrato un incremento dei consumi dell'ordine del 60% a partire da pochi giorni dopo la scoperta dell'errore, non cercava di analizzare Pt_1
l'andamento storico dei consumi prelevati presso quel punto di fornitura al fine di individuare la data a valle della quale si riscontrava un significativo
“calo” di consumi (rispetto a quelli pregressi) - indice appunto dell'avvenuta alterazione delle letture -, ma concludeva che tale errore fosse precedente al mese di ottobre 2006, data di stipula del rapporto contrattuale di con , e pertanto ne CP_1 Parte_1 maggiorava le misure già prelevate, a partire da quella data e con il citato incremento.
…La retroazione della ricostruzione a partire dal 01/07/2005 viene poi motivata dal “limite della prescrizione quinquennale”, fermo restando che il contenzioso in essere fra ed CP_1 Parte_1 riguarda solo i periodi successivi al 01/10/2006.
Sulla base di tali premesse il CTU ha coerentemente concluso nel senso che: “…non è dimostrato né dimostrabile in maniera certa il momento in cui si è generato l'errore di misura dell'energia prelevata da e rilevato a seguito del sopralluogo effettuato in data CP_1
pag. 11 di 13 17/12/2009, né che questo si sia generato prima del 1/10/2006 e sia costantemente durato per tutto il periodo fino a novembre 2010.
Per procedere alla probabile individuazione della data di inizio della sottomisurazione di energia, e poter calcolare tutta l'energia prelevata ma non misurata per effetto del “guasto” riscontrato, sarebbe necessario disporre dello storico dei consumi di precedenti CP_1 alla scoperta del “guasto”, sufficientemente esteso a ritroso nel tempo e tale da poter evidenziare con buona certezza la data in cui si sarebbe verificato il “repentino” calo di prelievo conseguente al mancato funzionamento di un TA Solo disponendo di tali elementi è infatti possibile definire con certezza la data di inizio dell'errore di misurazione, ed applicare alle misure rilevate dopo tale data i coefficienti correttivi calcolati
“matematicamente”. In assenza di tali dati, è possibile solo rifarsi alle delibere della Autorità che estendono ad un solo anno dalla rilevazione del guasto/errore la possibilità di rielaborare il calcolo complessivo degli importi dovuti da ad integrazione di quelli già fatturati;
Ne consegue quindi CP_1 che tutta la tabella di ricostruzione elaborata da Controparte_2 relativamente al periodo novembre 2006 / novembre 2008, pur se corretta dal punto di vista dei valori riportati, sarebbe inutilizzabile ai fini della richiesta di importi a conguaglio.” L'esaustiva spiegazione di tali conclusioni impedisce di accedere alla richiesta dell'appellante di rinnovazione della consulenza, che non potrebbe non fondarsi sul medesimo materiale documentale già offerto da
Pt_1
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di nella
[...] Controparte_1 contumacia di e di contro la Controparte_2 CP_1 sentenza n. 18917 pubblicata il 23/12/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
pag. 12 di 13 1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di Controparte_1 liquidate in complessivi € 12.154,00, di cui 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 28/3/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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