Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.475/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso Parte_1 dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria.
- APPELLANTE - contro di CA FI, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Antonuccio. CP_1
- APPELLATA –
SSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL Controparte_2
LAVORO.
- APPELLATO NON COSTITUITO -
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
All'udienza delL'8 maggio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO
Con sentenza n.3826/2022 il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso proposto dalla di CA FI, dichiarava: Parte_2
- cessata la materia del contendere per quanto concerne i crediti portati dagli avvisi di addebito n.2962008 0044830414, n.29620090006662482 e n.29620090059313325;
- prescritti i crediti dell' contenuti nelle cartelle di pagamento n.29620110094021186, CP_3
n.29620120098330208, n.29620140009256382 e n.29620140032826832;
- prescritti i crediti dell' contenuti negli avvisi di addebito n.29620110015878041000, Pt_1
n.59620112001010744000, n.59620120000161217000, n.59620120002705369000,
n.59620120002901275000, n.59620120003310374000, n.59620120005537021000,
n.59620130000714849000, n.59620130005145790000, n.59620140002223452000,
n.59620140002297650000 e n.59620140009004465 000.
1
23.05.2023, l' , lamentando l'inammissibilità del ricorso di primo cure in conformità al Pt_1 disposto dell'art.3 bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), i cui effetti precettivi sono stati estesi dalla Suprema
Corte ai giudizi già instaurati in data precedente alla sua entrata in vigore.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 6.5.2025, la (d'ora in Controparte_4 avanti anche la “ ”), deducendo: CP_5
- l'inammissibilità dell'appello “in quanto i medesimi titoli oggetto del presente giudizio sono stati definitivamente annullati con sentenza del Tribunale di Palermo Sezione Lavoro
n.2712/2023, oramai definitiva, emessa e depositata il 17.7.2023 a margine del giudizio r.g.
2191/2022 promosso dalla vverso una successiva intimazione di pagamento retta CP_1 dagli stessi identici ruoli, cartelle di pagamento ed avvisi di addebito”;
- l'infondatezza del gravame “stante la sussistenza di un sopravvenuto interesse della società contribuente ad impugnare i titoli contestati con ricorso introduttivo del presente giudizio determinato dalla successiva notificazione di un'intimazione di pagamento retta sugli stessi, con conseguente inapplicabilità dell'art.12 comma 4 bis D.P.R. 602/73”. Nessuno si è costituito per l' CP_3
Indi, all'udienza dell'8.5.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame merita accoglimento. Soccorre in proposito un recentemente pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent.26283/2022) che in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno contendere (opposizione avverso il ruolo esattoriale ed eccepita prescrizione del credito ingiunto per asserita omessa notifica delle propedeutiche cartelle) ha affermato l'inammissibilità dell'opposizione in parola. Determinazione giudiziale alla quale la Corte di Cassazione è giunta all'esito di un accurato percorso argomentativo che appare opportuno riprendere in quei passaggi motivazionali oggetto di immediate ricadute sulla fattispecie di causa.
In particolare, la Cassazione dopo avere compiutamente illustrato l'evoluzione giurisprudenziale succedutasi in materie e le ondivaghe opzioni interpretative di volta in volta dominanti, ha poi preso atto dell'intervento del legislatore “il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n.215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla
"Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
2 “La norma”, prosegue la Corte di legittimità “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs.
n.46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n.
602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n.
285/92, in relazione alle somme dovute a di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
“La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche
l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” Per quanto riguarda la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta la Corte di Cassazione ha invece, affermato, ex art.363 c.p.c., il principio di diritto per il quale in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis cit. si applica anche ai processi pendenti, trattandosi di una norma che
“specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Traslando i suddetti principi nell'odierna vicenda processuale deve essere riscontrata la carenza, alla data del deposito del ricorso ex art.414 c.p.c., di un interesse dell'odierna appellata all'impugnazione degli avvisi di addebito elencati in premessa, tenuto conto:
- dell'estensibilità giurisprudenziale degli effetti delle prescrizioni contenute nell'innovativo intervento legislativo anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della Legge
n.215/2021 (l'odierna controversia è iniziata proprio nel 2021);
- del disposto dell'art.30 comma 14 D.L. 78/2010 che prevede l'operatività delle disposizioni normative riferite alle cartelle esattoriali anche agli avvisi di addebito;
- della mancata allegazione da parte della società opponente di trovarsi in una delle situazioni legittimanti un intervento derogatorio (partecipazione ad una procedura di appalto pubblico oppure per la riscossione di somme dovute al contribuente da soggetti pubblici ovvero versando il debitore in una situazione di perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione).
A non diversa conclusione possono indurre le eccezioni difensive della Società appellata in quanto:
- non può essere attribuita efficacia di giudicato esterno al contenuto della sentenza n.2712/2023 del Tribunale di Palermo G.L. (la cui definitività, sebbene ventilata, non è ad oggi documentata, risultando agli atti solo copia di una “istanza per ottenere il rilascio di certificazione di intervenuto passaggio in giudicato di sentenza”, carente sia di una prova dell'effettiva consegna della stessa alla Cancelleria del Tribunale di Palermo, sia dell'esito della medesima istanza), per l'assorbente considerazione che tale pronunciamento è stato reso all'esito di un giudizio di opposizione avverso un'intimazione di pagamento (l'adito magistrato ha dichiarato, infatti, la prescrizione dei crediti ingiunti per essere decorso oltre un quinquennio fra la notifica dei propedeutici avvisi e la comunicazione al debitore dell'intimazione di pagamento impugnata),
3 mentre nell'odierna vicenda processuale la Società ha impugnato gli estratti di ruolo deducendo di non aver mai ricevuto i conseguenti avvisi di addebito;
- la riscontrata carenza al momento dell'instaurazione del giudizio di prime cure (ricorso depositato il 14.04.2021) di un interesse della di CA FI a proporre Parte_2 opposizione avverso i propedeutici estratto di ruolo non può essere sanata dalla successiva consegna alla medesima Società (nel 2022) di un'intimazione di pagamento, sia pure attinente agli stessi ruoli esattoriali, avverso la quale, fra l'altro, la debitrice ha avviato un autonomo giudizio di opposizione.
Per quanto suesposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto dalla Controparte_4
avverso gli estratti di ruolo di cui agli avvisi di addebito: n.29620110015878041000,
[...]
n.59620112001010744000, n.59620120000161217000, n.59620120002705369000,
n.59620120002901275000, n.59620120003310374000, n.59620120005537021000,
n.59620130000714849000, n.59620130005145790000, n.59620140002223452000,
n.59620140002297650000 e n.59620140009004465 000.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi, tenuto conto che l'innovativo intervento giurisprudenziali si è perfezionato in epoca successiva all'introduzione del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.3826/2022, emessa dal
Tribunale di Palermo G.L. il 25 novembre 2022, dichiara inammissibile il ricorso in opposizione proposto in primo grado dalla avverso gli estratti di ruolo di cui Controparte_4 agli avvisi di addebito n.29620110015878041000, n.59620112001010744000,
n.59620120000161217000, n.59620120002705369000, n.59620120002901275000,
n.59620120003310374000, n.59620120005537021000, n.59620130000714849000,
n.59620130005145790000, n.59620140002223452000, n.59620140002297650000 e n.59620140009004465000.
Conferma nel resto la predetta sentenza.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo l'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco
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