Sentenza 12 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/2003, n. 19088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19088 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO is the in LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE trave SEZIONE SECOND9088 to on proficin combinimale del entile Court 11Fee); Composta dagli Ill.mi Sig .ri Ma trati: sum utilizzabilità quote parcheffic Dott. Vincenzo - Presidente CALFAPIETRA R.G.N. 14089/00 ли Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cròn. 38274 Rep. 5081 DE JULIO Rel. Consigliere Dott. Rosario Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Ud.29/01/03 - Consigliere Dott. Emilio MALPICA ha pronunciato la seguente Referer Ronnie, estпетри 239 SENTENZA A sul ricorso proposto da: THEMA SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ENNIO RABITTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S AGATONE PAPA 34, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SEGATORI che lo difende, in data 14/01/03 procura notaio ROSSI Luigi di Roma rep. 56492 (in sostituzione dell'Avv.CARAVELLA MAURO); ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA DEGLI AMMIRAGLI 114 ROMA, in persona 2003 del legale rappresentante pro tempore;
'156
- intimato -
1- avverso la sentenza n. 21033/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/03 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato SEGATORI Antonio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per accoglimento primo motivo, assorbito nel resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Soc. Thema S.r.l. in data 13.1.1994 depositava ricorso davanti alla pretura di Roma per ottenere la reintegrazione nel possesso ex art. 1168 - 1170 C.C. nei confronti del Condominio di via degli Ammiragli 114, esponendo che essa era proprietaria del locale sito in Roma, via Sebastiano Ziani n. 54, dotato di ben tre accessi carrabili sul relativo cortile antistante, cui si accede con una rampa chiusa da un cancello sito a di essere unicadetto civico, e dichiarava posseditrice esclusiva, fin dal 1964, di tale Giovanni Canonico cortile unitamente a precisava (proprietario del locale attiguo); altresì che il condominio di via degli Ammiragli 114 godeva di una servitù di passaggio in detto cortile soltanto in funzione dell'ubicazione, nell'area in questione, del vano caldaia e del serbatoio dell'impianto di riscaldamento centralizzato;
aggiungeva che nel mese di maggio- giugno del 1993, alcuni condomini del Condominio di via degli Ammiragli 114 avevano incominciato a parcheggiare motorini antistante i locali predetti, accedendo dalla attigua rampa, utilizzando copie di chiavi detenute dall'Amministratore del Condominio 3 per il passaggio delle tubazioni di rifornimento The del gasolio;
Vil parcheggio dei motorini ostacolava 1' accesso da parte di furgoni e camion per le quotidiane operazioni di carico-scarico per l'attività svolta nei locali adibiti a laboratorio di grafica di essa Soc. Thema. Con ordinanza dell'8.3.94 il pretore di Roma disponeva la manutenzione nel possesso dell'area in questione. Con sentenza n. 6855/96 veniva accolta la domanda possessoria di cui al ricorso con condanna del Condominio alle spese di lite. Il pretore, in accoglimento della domanda principale, considerava la come prova fondamentale, di natura confessoria, racc. a mano" del 16.7.1993, con la quale lettera lo stesso Amministratore del Condominio comunicava a tutti i condomini che il condominio non poteva consentire il parcheggio. di moto, motorini e biciclette all'interno del cortile di via Ziani 54 di cui non era proprietario;
l'assemblea pertanto non poteva autorizzare successivamente sulla stessa area il parcheggio dei motocicli, di aveva in precedenza perriconosciuto tramite del suo amministratore di non essere possessore se non soltanto con riferimento alla sola servitù di of passaggio per l'accesso al vano caldaia. Rilevava altresì il Pretore che il successivo comportamento di cui alle delibere del 3.10.1995 e del 4.3.1996 emesse in corso di causa, non potevano non costituire che pieno riconoscimento della fondatezza della domanda principale, avendo il Condominio deliberato di rinunciare anche al passo carrabile (attualmente utilizzato e pagato esclusivamente dalla Thema e dal Canonico). Avverso la succitata sentenza veniva proposto appello davanti il tribunale di Roma da parte del Condominio di via degli Ammiragli 114. Con sentenza in data 22.9 - 30.10.1999 il tribunale accoglieva l'appello del Condominio. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Thema S.r.l. con quattro motivi di gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 1170 cod. civ. e 705 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere erroneamente il tribunale emesso la propria decisione sulla presunzione di proprietà condominiale ex art. 1117 cod. civ., decidendo così su domande petitorie nel corso di un giudizio possessorio, senza tenere 5 conto che in tema di azioni possessorie il giudice deve da un lato accertare l'esistenza di un possesso tutelabile e di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio ovvero di una turbativa, la legittimitàquestione riguardante mentre ogni del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo "ad colorandam possessionem", così come sono irrilevanti la frequenza e le modalità di esercizio del potere sulla cosa. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che "il cortile in questione deve presumersi di proprietà condominiale ex art. 1117 cod. civ. e quindi astrattamente suscettibile di essere legittimamente utilizzato da tutti i condomini anche quale parcheggio", e che il Condominio non ha mai dismesso l'utilizzazione materiale del cortile, sia pure limitatamente alla facoltà di accesso per operazioni di manutenzione della caldaia e le dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di rifornimento di gasolio. 6 Secondo la ricorrente la presunzione di proprietà ex art. 1117 cod. civ. viene superata dal fatto che il cortile in contestazione è stato posseduto in via esclusiva ed incontestata dalla società ricorrente e dal proprio venditore dante causa fin dal 1964, e quindi perfino per il tempo necessario per l'usucapione. Col terzo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, perché il tribunale pur condividendo la decisione del pretore di dichiarare cessata la materia del contendere a seguito della delibera condominiale del 3.10.1995, approvata all'unanimità, nella quale si dava incarico all'amministratore di avvertire la società Thema che l'assemblea non ha 11 nessuna intenzione di mantenere detto passo carrabile, né tantomeno di sostenere le spese...", - delibera che costituisce manifestazione inequivoca di non utilizzare per il futuro il cortile di via Ziani 54 per il parcheggio dei veicoli appartenenti а condomini diversi dai due proprietari di locali aventi diretto accessO successivamente, a pag. 3 delladal cortile, sentenza, il collegio motiva contraddittoriamente la propria decisione riconoscendo al cortile in 7 una presunzione di proprietà questione astrattamente suscettibile di essere condominiale, legittimamente utilizzato da tutti i condomini anche quale parcheggio. denunciaCol quarto motivo la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 1130 n. cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il tribunale respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello sottoscritto soltanto dall'amministratore del Condominio senza avere ricevuto mandato dall'assemblea condominiale con il quorum prescritto dall'art. 1136 cod. civ., motivando che le azioni possessorie rientrano tra le attribuzioni dell'amministratore del condominio 4 cod. civ.di edifici ai sensi dell'art. 1130 n. Ma il tribunale, emettendo una sentenza di accertamento petitorio e non in merito ad una tutela possessoria, come chiarito nel primo motivo di ricorso, doveva ritenere il Condominio carente di legittimazione processuale non essendo munito di espresso mandato dei condomini. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. In ordine al primo motivo, va osservato che è giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sent. n. 3434/1995) che l'eccezione del convenuto di essere 8 rende necessario l'esame del titolo compossessore stabilire, sia pure "ad colorandam per possessionem", l'esistenza e l'estensione del diritto che si allega. Similmente questa Corte ha ritenuto che nel caso operi la presunzione di comproprietà del muro divisorio ex art. 880 cod. civ., in mancanza di prove contrarie, opera pure la presunzione di compossesso del muro stesso, e pertanto in tale l'eccezione "feci, sed iure feci" può ipotesi rilevanza nel giudizio possessorio che spiegare abbia ad oggetto la tutela del detto manufatto (cfr. Cass. sent. n. 1348/1990). unaNel caso di specie, poiché vi era situazione di compossesso del cortile da parte dell'attuale società ricorrente e degli altri condomini, in assenza di titolo contrario, - tale non potendosi considerare la dichiarazione dell'amministratore circa l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del condominio, correttamente il tribunale ha preso in possessionem", la considerazione, "ad colorandam natura dei beni condominiali ex art. 1117 cod. civ. del cortile e quindi di compossesso delle parti in causa, che abilitava tutti i condomini e non solo 9 la parte ricorrente a fare pari uso del cortile per il parcheggio dei veicoli. Pertanto non appare fondato il primo motivo, secondo cui la sentenza impugnata avrebbe il giudizio da possessorio intrasformato petitorio. Il secondo ed il terzo motivo possono essere congiuntamente per la loro strettaesaminati connessione logico-giuridica. Essi sono infondati, perché tentano di contestare la natura condominiale del cortile derivante dal disposto dell'art. 1117 cod. civ. La circostanza che il cortile serviva di accesso alla sola proprietà della società ricorrente non esclude la natura condominiale dello stesso, che deriva dalle sue funzioni di dare aria e luce agli appartamenti che prospettano sullo stesso (cfr. Cass. sentt. n. 10309/1991, n. 1351/1968, n. 1209/1984). Del pari infondato il quarto motivo, perché, chiarito in ordine al primo motivo, il come trasformato da possessorio in giudizio non si è petitorio, per cui cade la censura in ordine alla legittimazione del Condominio di partecipare al giudizio possessorio sulla base del mandato 10 conferito al solo amministratore. Respinto il ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle spese non avendo il Condominio partecipato a questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 29.1.2003. H Comniplitre est. IS Me JU OM DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 DIC. 2003 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Oggi. Manie Di Nuoro IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Ді Диво 11