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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 6075/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/05/2024
da e , entrambi con il proc. e dom. avv.ti Parte_1 Parte_2
DEL NEGRO MO e US AN,
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/12/2001 in MAJANO (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di MAJANO (UD) al n. 15,
Parte 1, dell'anno 2001;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 29/05/2024, i signori Parte_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.,
[...] Parte_2
domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio,
da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 341/2024 del 23/10/2024, depositata in data 29/10/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1
; Parte_2
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 28/05/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 341/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 16/10/2024 – Sentenza n. 341/2024 del
23/10/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie (il 21/07/2002), maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente, e (il 26/11/2008), minore;
Persona_2
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti,
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MAJANO (UD) il 15/12/2001 tra
, nata a [...] S. CRUZ (ARGENTINA) il Parte_1
10/12/1972, e , nato a [...] S. CRUZ (ARGENTINA) Parte_2
il 15/03/1972, alle seguenti condizioni 1) dispone l'affidamento della figlia minore ad entrambi i Persona_3
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte dal genitore presso cui si troverà il figlio al momento della assunzione della decisione stessa e di impegneranno a favorire in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) conferma la collocazione della figlia minore presso la residenza della Persona_2
madre, ove anch'ella manterrà la residenza;
3) considerata l'età della figlia dispone che la stessa potrà frequentare il Persona_2
padre quando lo vorrà compatibilmente con i propri impegni scolastici e di vita,
mantenendo comunque quantomeno una frequentazione settimanale;
4) dispone che la figlia minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun Persona_2
genitore il giorno di Natale e quello di Santo Stefano o il 31 dicembre e 01 gennaio;
sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
durante le vacanze estive, la figlia potrà trascorrere con il padre un periodo fino a 20 giorni anche non consecutivi comunicando tali periodi alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
5) nell'ipotesi in cui la figlia minore si trasferisca assieme alla madre in Persona_2
Argentina, dispone che durante le vacanze estive la figlia trascorra con il padre due periodi anche non consecutivi di 20 giorni ciascuno, che saranno concordati con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie la figlia minore potrà trascorrere un periodo di sette giorni consecutivi con il padre;
6) dispone che il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese,
mediante bonifico bancario, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo mensile di € 250,00, importo da rivalutarsi annualmente sulla Persona_2
base degli indici ISTAT;
7) dà atto che l'importo relativo all'assegno unico, o ad altro ulteriore o diverso sostegno economico attribuito alle famiglie con figli a carico, sarà percepito integralmente dal padre, signor;
Parte_2 8) le spese straordinarie verranno regolate secondo le previsioni di cui al Documento
dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia, Sezione di Udine, allegato sottoscritto al ricorso, e saranno poste a carico di entrambi i genitori e ripartite nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuno;
9) prende atto che i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti e non hanno beni mobili o immobili in comune, di talché nessuna disposizione economica deve essere data.
10) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MAJANO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 15, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2001.
Udine, li 28/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 6075/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/05/2024
da e , entrambi con il proc. e dom. avv.ti Parte_1 Parte_2
DEL NEGRO MO e US AN,
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/12/2001 in MAJANO (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di MAJANO (UD) al n. 15,
Parte 1, dell'anno 2001;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 29/05/2024, i signori Parte_1
e hanno presentato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.,
[...] Parte_2
domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio,
da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 341/2024 del 23/10/2024, depositata in data 29/10/2024, l'intestato
Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1
; Parte_2
- dato atto che con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 28/05/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 341/2024, come da attestazione del
Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 16/10/2024 – Sentenza n. 341/2024 del
23/10/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie (il 21/07/2002), maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente, e (il 26/11/2008), minore;
Persona_2
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi e rilevato che gli stessi corrispondono agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
definitivamente pronunciando tra le parti,
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MAJANO (UD) il 15/12/2001 tra
, nata a [...] S. CRUZ (ARGENTINA) il Parte_1
10/12/1972, e , nato a [...] S. CRUZ (ARGENTINA) Parte_2
il 15/03/1972, alle seguenti condizioni 1) dispone l'affidamento della figlia minore ad entrambi i Persona_3
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte dal genitore presso cui si troverà il figlio al momento della assunzione della decisione stessa e di impegneranno a favorire in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) conferma la collocazione della figlia minore presso la residenza della Persona_2
madre, ove anch'ella manterrà la residenza;
3) considerata l'età della figlia dispone che la stessa potrà frequentare il Persona_2
padre quando lo vorrà compatibilmente con i propri impegni scolastici e di vita,
mantenendo comunque quantomeno una frequentazione settimanale;
4) dispone che la figlia minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun Persona_2
genitore il giorno di Natale e quello di Santo Stefano o il 31 dicembre e 01 gennaio;
sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
durante le vacanze estive, la figlia potrà trascorrere con il padre un periodo fino a 20 giorni anche non consecutivi comunicando tali periodi alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
5) nell'ipotesi in cui la figlia minore si trasferisca assieme alla madre in Persona_2
Argentina, dispone che durante le vacanze estive la figlia trascorra con il padre due periodi anche non consecutivi di 20 giorni ciascuno, che saranno concordati con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie la figlia minore potrà trascorrere un periodo di sette giorni consecutivi con il padre;
6) dispone che il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese,
mediante bonifico bancario, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo mensile di € 250,00, importo da rivalutarsi annualmente sulla Persona_2
base degli indici ISTAT;
7) dà atto che l'importo relativo all'assegno unico, o ad altro ulteriore o diverso sostegno economico attribuito alle famiglie con figli a carico, sarà percepito integralmente dal padre, signor;
Parte_2 8) le spese straordinarie verranno regolate secondo le previsioni di cui al Documento
dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia, Sezione di Udine, allegato sottoscritto al ricorso, e saranno poste a carico di entrambi i genitori e ripartite nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuno;
9) prende atto che i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti e non hanno beni mobili o immobili in comune, di talché nessuna disposizione economica deve essere data.
10) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MAJANO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 15, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2001.
Udine, li 28/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini