Sentenza 15 marzo 2005
Massime • 1
La relazione, con la quale è documentata l'attività ispettiva di inchiesta svolta da pubblici funzionari, è un atto amministrativo extraprocessuale, come tale acquisibile al procedimento penale ex art. 234 cod. proc. pen. e utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per trarre elementi di giudizio dai fatti in essa rappresentati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2005, n. 20953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20953 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO ES - Presidente - del 15/03/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 436
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 1225/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE TI, nato in [...] il [...];
CC TA RM, nato in [...] l'[...];
contro la sentenza 3 giugno 2004 della Corte d'appello Lecce, Sezione distaccata di Taranto;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano;
Udito il pubblico ministero, in persona del Dr. PALOMBARINI Giovanni, Avvocato generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Udito il difensore delle parti civili costituite, ED ES e UR MA RA, che ha condiviso le conclusioni del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. - TI PE e TA RM MA propongono ricorso contro la sentenza 3 giugno 2004 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto con la quale è stata confermata la decisione 5 maggio 2003 del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato entrambi responsabili del delitto di concorso in abuso d'ufficio, commesso il 18 maggio 1995, e di false attestazioni in atto pubblico, commesse "sino al 23 agosto 1995" e PE, anche, del delitto di tentata truffa aggravata, commesso il 21 marzo 1996. 1.2.- In particolare, TI PE e TA RM MA sono stati dichiarati responsabili del delitto di abuso d'ufficio, perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando PE del suo ufficio di reggente il servizio per l'impiego della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura in Martina Franca e al fine di procurare a NA MA Di RE e TA RM MA un ingiusto vantaggio patrimoniale, mediante la produzione di stati di famiglia ove erano riportate false notizie in ordine ai carichi famigliari, le predette Di RE e MA riuscivano ad ottenere un punteggio superiore a quello realmente spettante, in tal modo ottenendo posizioni diverse e favorevoli nella graduatoria degli operatori socio-assistenziali e consentendo l'avvio al lavoro delle predette in luogo di altri lavoratori in violazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Entrambi, ancora, del delitto di falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale perché in concorso tra loro, al fine di eseguire il reato di abuso, attestavano falsamente all'ufficiale dello stato civile di Martina Franca che il nucleo famigliare di NA MA Di RE comprendeva anche i componenti della famiglia del cognato AS CA e che quello TA RM MA comprendeva tra i suoi componenti anche la famiglia GE, attestazioni destinate poi ad essere riprodotte in due situazioni di famiglia rilasciate dall'Ufficiale di stato civile. Inoltre, TI PE è stato dichiarato responsabile, in concorso con NA MA Di RE - che ha definito il proprio procedimento con sentenza di applicazione di pena su richiesta ex artt. 444 ss. c.p.p. - del delitto di tentata truffa aggravata per avere compiuto, al fine di procurare a NA MA Di RE un ingiusto profitto, atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore l'istituto della previdenza sociale, mediante artifici e raggiri consistiti nel dichiarare falsamente Di RE nella istanza inoltrata all'Inps diretta ad ottenere gli assegni per il proprio nucleo famigliare e nell'allegare alla istanza il certificato di disoccupazione rilasciato da PE;
documentazione comprovante, contrariamente al vero, che il marito era ancora inserito nel suo nucleo famigliare e che non percepiva alcun "trattamento di famiglia".
1.3.- La Corte territoriale ha condiviso e fatto proprie le valutazioni del giudice di primo grado circa la ricostruzione della vicenda, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e la determinazione della pena, rigettando ciascuno dei punti dedotti con i motivi d'appello.
Il giudice d'appello ha esaminato le singole censure alla sentenza di primo grado e le ha ritenute infondate.
2. - I ricorrenti, con distinti atti, deducono, oltre a questioni specifiche riguardanti per ciascuno di essi, censure speculari nei punti comuni.
I due ricorsi, sintetizzati nei punti comuni e in quelli specifici a ciascuno dei ricorrenti, deducono:
2.1.- La violazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 420 ter c.p.p., nonché erroneità e illogicità della motivazione con cui è stato disatteso il legittimo impedimento dell'imputato PE a comparire all'udienza del 5 maggio 2003 innanzi al Tribunale.
Si deduce che il certificato medico prodotto sarebbe stato tale da non legittimare alcuna diversa valutazione da parte del Tribunale per la gravità della patologia descritta e, in ogni caso, avrebbe imposto un accertamento tecnico adeguato nel luogo di abituale dimora e non avrebbe potuto essere disatteso soltanto in base a valutazioni soggettive del giudice. La Corte territoriale, confermando la valutazione espressa dal primo giudice, avrebbe addebitato all'imputato vizi formali del certificato medico, dovuti alla mancata indicazione del luogo ove effettuare l'accertamento fiscale. 2.2.- Violazione e inosservanza degli artt. 111 e 525 c.p.p,, nonché erroneità e illogicità della motivazione in relazione alla rinnovazione del dibattimento mediante lettura in presenza di chiara e inequivoca opposizione delle parti.
Il mutamento della composizione del giudice avrebbe imposto la rinnovazione della istruzione dibattimentale, tenuto conto che il relativo consenso alla lettura non sarebbe stato inequivocamente prestato o, in ogni caso, tacitamente prestato mediante comportamenti concreti. Esso sarebbe stato, peraltro, prestato soltanto per "...la utilizzabilità degli atti assunti, salva la necessità di riassumere la prova sia pure in modo formale...".
2.3.- Violazione degli att. 234 e ss, c.p.p., del principio di oralità e del contraddittorio, in relazione all'art. 431 lett. b) c.p.p. e in ordine alla acquisizione al fascicolo del dibattimento e alla ritenuta utilizzabilità delle relazioni ispettive. La relazione ispettiva non avrebbe potuto essere acquisita agli atti come documento, in quanto non avrebbe potuto essere ad essa riconosciuta la natura di atto, irripetibile, trattandosi di atto a contenuto dichiarativo e, in quanto tale, ne era consentita la formazione con il metodo del contraddittorio.
2.4.- Violazione e inosservanza dell'art. 192, comma 3, c.p.p. con riferimento all'art. 197 bis, comma 6, c.p.p. in relazione ad alcune dichiarazioni della teste Di RE;
nonché erroneità e/o illogicità della motivazione, travisamento e omessa decisione su motivo di appello in ordine alla deposizione del teste D'Onghia. Si deduce in particolare che le dichiarazioni di NA MA Di RE non sarebbero state riscontrate, intrinsecamente ed estrinsecamente, nella parte in cui afferma, per coinvolgere PE, che "le carte" erano "preparate tutte" dal predetto PE. Tale circostanza, per le sue notevoli conseguenze sul delitto di cui all'art. 483 c.p. e sul dolo di quello di abuso d'ufficio, avrebbe dovuto essere con rigore verificata. Si rileva il travisamento del contenuto delle dichiarazioni del teste D'Onghia, in quanto dalla documentazione prodotta i fatti dallo stesso riferiti avrebbero dovuto riguardare epoche diverse da quelle prese in considerazione e, nonostante la precisa contestazione, la Corte territoriale non avrebbe reso risposta sul punto. 2.5.- Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza di un accordo criminoso tra i coimputati e conseguente mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo intenzionale e generico.
La prova dell'accordo sarebbe stata individuata soltanto nella esistenza di un rapporto sentimentale tra PE e NA MA Di RE;
circostanza che non avrebbe potuto essere assunta come prova di accordo anche con la MA, non essendo emersi elementi che potessero coinvolgere la MA e in ogni caso dimostrassero rapporti tra Di RE e MA.
2.6.- Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 323 c.p. nella parte in cui prevede quale elemento costitutivo del reato la violazione di legge o di regolamento. La legge n. 56 del 1987 non contiene, ad avviso del ricorrente, i criteri di massima da osservare per la emanazione di norme attuative e, quand'anche al decreto di attuazione si volesse riconoscere natura di regolamento, la integrazione di illeciti penali con norme delegate dal legislatore ad organi titolari del potere regolamentare sarebbe illegittimo perché in contrasto con il principio di riserva di legge.
2.7.- Mancanza, erroneità e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'ingiusto vantaggio patrimoniale e alla riferibilità dello stesso all'imputato; nonché violazione di norme in relazione agli art. 40 c.p. e 530 c.p.p.. Si deduce la mancanza di ogni accertamento diretto a verificare se vi fossero stati altre ragioni delle irregolarità delle graduatorie e se l'addebito di ingiusto vantaggio sia stato cagionato da PE. Sarebbe stato necessario accertare se l'applicazione delle regole stabilite avessero potuto comportare l'attribuzione di punteggi diversi, in modo da avere la certezza del nesso causale tra la condotta e l'evento richiesto per la configurazione del delitto di abuso d'ufficio.
2.8.- Quanto al delitto di falso ideologico, si deduce l'inosservanza e la erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione all'art. 530, comma 2, c.p.p., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Non vi sarebbe stata chiarezza sulle ragioni per le quali le false attestazioni poste in essere da Di RE e MA siano state addebitate a PE, in quanto il giudice d'appello avrebbe risposto alla specifica censura posta con i motivi d'impugnazione in termini assolutamente apodittici e senza fornire una logica argomentazione alla conclusione raggiunta.
2.9.- Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentata truffa aggravata.
I giudici di merito avrebbero omesso di considerare la desistenza che ha impedito il verificarsi dell'evento. Inoltre, l'azione addebitata a PE sarebbe stata inesigibile, in quanto egli non avrebbe potuto rifiutare le carte presentate dalle interessate. Il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato, come richiesto con i motivi d'appello, nell'ipotesi di cui all'art. 361 c.p.. 2.10.- Con un ultimo motivo, specificamente riferito a MA, si chiede l'estinzione del reato di cui all'art. 483 c.p. per prescrizione, in quanto il termine di prescrizione, come risulta dalla sentenza di primo grado, sarebbe spirato il 23 agosto 2004. Con una memoria difensiva, pervenuta il 10 marzo 2005, si confermano le conclusioni formulate con il ricorso e, in via subordinata, si chiede la declaratoria di estinzione dei reati di falso e di abuso d'ufficio per prescrizione, in quanto non potrebbe applicarsi la regola dell'art. 158 c.p. che rende l'istituto della continuazione non coerente con le finalità riconosciutegli di essere orientata al favor rei. Il riconoscimento della continuazione e l'applicazione della regola di cui all'art. 158, comma 1, c.p. terrebbe in vita due reati estinti per il decorso del termine stabilito dalla legge soltanto perché unificati nel vincolo della continuazione con altro reato commesso successivamente e che porterebbe tutti reati a prescriversi in epoca successiva a quella per essi singolarmente prevista in riferimento al tempus commissi delicti. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Le questioni poste col ricorso sono manifestamente infondate e, sotto alcuni profili, inammissibili per essere dirette a proporre una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito e sorretta da argomentazione adeguate e prive di difetti logici ictu oculi percepibili.
Il ricorso propone le medesime censure articolate con i motivi di appello e ritenute infondate dalla Corte territoriale con corretti argomenti in fatto e in applicazione di principi di diritto più volte enunciati da questa Corte.
2.- Come si è esposto in narrativa, la Corte territoriale ha risposto alla censure, qui riproposte integralmente con i motivi ricorso.
a.- manifestamente infondata è la questione relativa alla lettura degli atti in precedenza assunti dal Tribunale in diversa composizione, in base all'assenso incondizionato espresso all'udienza 13 gennaio 2003, come risultante dal relativo verbale, e alla inammissibilità della revoca del consenso manifestato, in applicazione del principio di diritto affermato da Sez. un., 15 gennaio 1999, Iannasso, n.
2. La Corte territoriale ha respinto ogni diversa interpretazione e valutazione del consenso prestato all'udienza 13 gennaio 2003, sul corretto rilievo che l'assenso alla lettura estende i propri effetti alla utilizzabilità. Infatti, a norma degli artt. 511 e 526 c.p.p. le prove assunte dal giudice in diversa composizione, mediante la lettura, sono legittimamente acquisite agli atti del fascicolo dibattimentale e, come tali, altrettanto legittimamente utilizzabili.
Corretta, altresì, la conclusione secondo cui il riascolto di un teste e l'assunzione di altro possa comportare una revoca tacita dell'originario consenso alla lettura - che si connota come acquisizione di quanto in precedenza assunto dal giudice in diversa composizione - dei verbali delle altre prove formate in dibattimento. Nè tale autonomo atto acquisitivo impone al giudice di rinnovare tutte le prove in precedenza assunte nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciuti dall'art. 507 c.p.p.. La censura, riproposta in questa sede, nonostante i corretti e chiari argomenti in fatto e in diritto esposti dal giudice d'appello, è manifestamente infondata.
b.- Altrettanto manifestamente infondata è la dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 420 ter c.p.p.. Il giudice d'appello, condividendo la insussistenza della impossibilità dell'imputato a comparire all'udienza del 5 maggio 2003 innanzi a Tribunale che aveva ritenuto la patologia attestata dalla certificazione medica rilasciata il 3 maggio tale da giustificare un assoluto impedimento. Peraltro, l'inidoneità del certificato a documentare il legittimo impedimento discendeva anche dall'ulteriore rilievo della mancata indicazione del luogo ove effettuare la eventuale visita fiscale.
Come noto, il giudice di merito non ha alcun obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare l'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento e, nel valutare la prova dell'assoluta impossibilità dell'imputato di comparire in udienza per legittimo impedimento, può disattendere, senza neppure l'obbligo di disporre accertamenti fiscali e con il semplice ausilio di regole di esperienza, certificazioni sanitarie che, pur prescrivendo cure e riposo, non attestino univocamente tale assoluta impossibilità, purché dia ragione del proprio convincimento con motivazione logica e corretta (ex plurimis, Sez. 5^, 13 luglio 1993, Caridi, rv. 195830;
Sez. 4^, 9 ottobre 1996, Pochetti, rv. 206968). Peraltro, è altrettanto oramai univoco l'indirizzo secondo cui, in tema impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, può ritenersi idonea a documentare l'effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire solo la certificazione sanitaria che contenga anche l'indicazione del luogo nel quale potrebbe essere effettuata l'eventuale visita fiscale di controllo sull'ammalato (Sez. 4^, 10 giugno 2003, De Felice rv. 225624). In altri termini, è inidonea a giustificare la mancata comparizione ed a documentare la effettiva sussistenza dell'impedimento una certificazione medica dalla quale non si desuma ne' il luogo di degenza, ne' quello in cui è stata effettuata la visita presso il domicilio dell'ammalato. È necessario infatti che la suddetta attestazione contenga tutti quei dati che consentono al giudice di formulare un proprio giudizio e, dunque, anche la indicazione del luogo nel quale potrebbe essere effettuata una eventuale visita fiscale di controllo. c.- manifestamente infondata è anche la riproposta inutilizzabilità delle relazioni ispettive. Il giudice d'appello, al di là di altri e pur conferenti argomenti, ha giustificato correttamente la acquisizione del documento in parola ex art. 234 c.p.p.. La relazione in parola documenta l'attività ispettiva di inchiesta svolta da pubblici funzionali che, per essere svolta da organi tecnici e nel corso di attività ispettive disposte per finalità disciplinari, si caratterizza per contenuti e modalità espositive tipiche della fonte dalla quale proviene. Le relazioni ispettive sono, dunque, atti amministrativi extraprocessuali e come tali acquisibili al procedimento e utilizzabili ai fini probatori, limitatamente a dati oggettivi in esse contenuti, oltre che per trarre elementi di giudizio dai fatti documentali in essi rappresentati.
Nel nostro caso, le acquisizioni probatorie hanno avuto un loro autonomo sviluppo anche attraverso prove dichiarative e ulteriore documentazione le quali sono state oggetto di autonoma valutazione da parte di entrambi i giudici di merito unitariamente ai dati acquisiti dagli ispettori. La sentenza impugnata, sebbene riporti alcuni punti delle relazioni de quibus, peraltro riferiti essenzialmente a dati oggettivi, sviluppa un corretto (apprezzamento critico delle relazioni che valuta unitamente agli accertamenti compiuti e alle acquisizioni effettuate alla luce di fonti dichiarative, delle posizioni di altri coindagati.
2.1. Le ulteriori deduzioni, oltre che ripropositive di medesime censure dedotte al giudice d'appello e risolte in termini corretti e assolutamente adeguati, sono inammissibili perché in realtà non sono altro che dirette a proporre una diversa lettura del quadro indiziali e una alternativa ricostruzione della vicenda rispetto a quelle operate in termini corretti da entrambi i giudici di merito. Tali sono: a.- la dedotta inattendibilità dei testi a carico, in quanto le dichiarazioni di ciascuno di essi, oltre che coerenti nella ricostruzione riferita, sono state riscontrate da elementi oggettivi, in tal modo elidendo ogni dubbio su prospettate ipotesi di malanimo e vendetta;
b.- la dedotta mancanza degli elementi costituitivi del delitto di abuso d'ufficio, in quanto non era da revocare in dubbio che, per effetto delle illegittime condotte poste in essere dagli imputati, gli altri lavoratori, pretermessi ingiustificatamente nella loro posizione in graduatoria, abbiano subito un danno effettivo, concreto e rilevante con privilegio e conseguente vantaggio patrimoniale per MA e Di RE avviate a lavoro;
c - la mancanza del nesso causale tra la condotta e il vantaggio per MA e De RE, poiché, come già posto in risalto dai giudici di merito cui era stata posta la medesima questione, l'ingiustificato privilegio è stato causato dalla prodromica attività degli imputati, tenuto conto delle valutazioni compiute dalla Commissione circoscrizionale effettuate sugli elementi forniti dall'ufficio del lavoro;
d.- la dedotta mancanza dell'elemento soggettivo del delitto di abuso d'ufficio, in quanto comprovato dalla esistenza di un illecito accordo tra PE, MA e Di RE che escludeva ogni rilievo all'ipotizzato adeguamento alla prassi dell'ufficio nella valutazione dei titoli per la graduatoria;
e.- la ipotizzata insussistenza del delitto di falsa attestazione di notizie anagrafiche all'ufficiale di stato civile di Mattina Franca da parte di NA MA Di RE e TA RM MA circa i rispettivi famigliari con loro conviventi, in quanto il complessivo quadro probatorio, come ricostruito dal giudice di primo grado e ridefinito nella sentenza impugnata, fornisce la prova dell'accordo delle due imputate e di PE che, in ragione della sua competenza tecnico-amministrativa ebbe a consigliare le due donne a costruire una falsa rappresentazione della realtà per ottenere ingiusti benefici lavorativi e patrimoniali;
i.- la dedotta insussistenza del delitto di tentata truffa aggravata ascritta a PE, in concorso con Di RE, in quanto la domanda di prestazioni di disoccupazione, con la quale Di RE richiedeva assegni famigliari anche per il marito ES CA da tempo separato e non più con lei convivente, fu presentata all'ufficio del quale era responsabile PE per il successivo inoltro all'Inps;
circostanza, quest'ultima, che forniva la prova del coinvolgimento di PE nella fraudolenta richiesta di assegni, tenuto conto dell'accertata relazione sentimentale con NA MA De RE e della perfetta conoscenza della sua situazione famigliare. Altrettanto, priva di fondamento, generica e, in ogni caso, riguardante anch'essa scelte valutative operate dal giudice di merito è la deduzione relativa al travisamento del contenuto delle dichiarazioni del teste D'Onghia. La riconferma delle valutazioni espresse in primo grado non è altro che una indiretta risposta alla infondatezza della censura posta all'esame del giudice d'appello. 2.2.- Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 323 c.p. nella parte in cui prevede quale elemento costitutivo del reato la violazione di legge o di regolamento. La deduzione, come articolata dal ricorrente, non pone in discussione l'esistenza di una norma di regolamento, bensì è diretta a contestare la legittimità della fonte normativa regolamentare e, in particolare, che, in presenza di una riserva di legge, la violazione di una norma di regolamento possa intergare il precetto penale, tenuto conto anche del rilievo di genericità delle direttive in attuazione della quale è stato adottato il d.p.c.m. 18 settembre 1987, n. 382. La questione è priva di fondamento, la condotta illecita del soggetto che violi le disposizioni di regolamento si configura, senza che si possa ritenere violato il principio di stretta legalità vigente in materia penale, come violazione di legge in quanto le prescrizioni regolamentari rappresentano solo dei presupposti di fatto della violazione della legislazione in materia di "organizzazione del mercato del lavoro", violazione che integra un elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 323 c.p.. Infatti, affinché la violazione di legge o di regolamento possa integrare, insieme agli altri elementi richiesti dall'art. 323 c.p. nella nuova formulazione conseguente alla legge 16 luglio 1997, n. 234, il reato di abuso di ufficio è necessario che la norma violata non sia genericamente strumentale alla regolarità dell'attività amministrativa, ma vieti puntualmente il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e che la medesima abbia i caratteri sia formali che sostanziali delle leggi o dei regolamenti.
Una disamina completa, condivisa ampiamente dal giudice d'appello ed evocata - nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione, è stata sviluppata dal giudice di primo grado che ha analiticamente indicato le norme di legge e di regolamento violate, e ha ricostruito in dettaglio l'elemento materiale del reato contestato, riguardante la violazione della disposizione relativa a carichi di famiglia, in ordine ai quali le interessate avevano prodotto le false attestazioni rese all'ufficiale dello stato civile.
La censura, peraltro generica in relazioni alla analitico esame compiuto dal giudice di merito, è manifestamente infondata. 2.3.- In conclusione, in realtà, al di là delle prime questioni in diritto, tutti i restanti argomenti attengono a valutazioni di merito e sono stati riproposti in questa sede, nonostante i giudici di primo e secondo grado avessero risolto i singoli episodi posti dalla vicende processuale in termini coerenti, adeguati e senza aporie giustificative.
Come noto, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la sussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
3.- La Corte territoriale ha correttamente respinto la dedotta estinzione per prescrizione dei reati rispettivamente ascritti a PE e MA.
3.1. Infatti, per i delitti di falso di cui all'art. 483 c.p. e di abuso d'ufficio, il 3 giugno 2004 - data della pronuncia della sentenza d'appello, poi depositata il 17 agosto 2004 - non era ancora decorso il termine massimo prescritto dagli artt. 157 e 160 c.p. che, tenuto conto dei periodi di sospensione del dibattimento richiesti per legittimo impedimento della parte privata e della regola stabilita dall'art. 158 c.p., sarebbe decorso il 23 agosto 2004. Come noto, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. un. 28 novembre 2001, Cremonese, rv. 220509). Nonostante dopo il deposito della sentenza si decorso il termine per i reati ascritti a TA RM MA, non può essere pronunciata declaratoria di estinzione del reato, tenuto conto della inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. Infatti, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. e, in particolare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. un. 22 novembre 2000, De Luca, rv. 217266). 3.2.- Quanto a TI PE, nei confronti del quale il termine finale di prescrizione di sette anni e sei mesi stabilito per tutti i reati a lui ascritto, ab origine fissato al 21 settembre 2003, per effetto del complessivo periodo di sospensione, va individuato nel 23 marzo 2005, epoca successiva, oltre alla sentenza d'appello, anche alla presente pronuncia.
3.3.- Manifestamente infondata è la ipotizzata disapplicazione della regola stabilita dell'art. 158, comma 1, c.p.. con la quale si chiede la declaratoria di estinzione dei reati di falso e di abuso, indicando come decorrenza non la data di cessazione della continuazione, bensì - in virtù del principio del favor rei cui sarebbe ispirato sempre e in ogni caso l'istituto della continuazione - dal giorno di commissione di ciascun reato.
In tema di reato continuato, le Sezioni unite hanno ritenuto che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, mentre soltanto il tempo necessario a prescrivere è quello previsto per i singoli reati in continuazione (Sez. un. 24 gennaio 1996, Panigoni, rv. 203977).
4. I ricorsi, pertanto, sono inammissibili per manifesta infondatezza e, sotto altri profili, per avere ad oggetto censure non consentite. A norma dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti vanno condannati, oltre che al pagamento in solido delle spese del procedimento, a versare ciascuno una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1000, in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi euro 2400,00 di cui euro 600,00 di spese, oltre IVA e c.p.a..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi euro 2400,00 di cui euro 600,00 di spese, oltre IVA e c.p.a.. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2005