Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2001, n. 6693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6693 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOMB669 3/ 0 1 LA CORTE SUR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente - R.G.N. 168/99 Dott. Alessandro DE RENZIS Cron....14987Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Rep. Dott. Giancarlo Consigliere Ud.14/02/01 D'AGOSTINO Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LA LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRENSE 7 ', presso lo studio dell'avvocato PORRONE DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato BATTISTA RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TI SPA;
intimato avverso la sentenza n. 60/98 del Tribunale di ISERNIA, depositata il 10/04/98 R.G.N. 687/96; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 750 udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Paolo -1- STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2 ottobre 1992, ST EL, premesso che il 15 maggio 1991 era stato assunto dalla soc. RE TT con qualifica di magazziniere addetto al movimento tessuti e che egli espletava tali mansioni unitamente ad altri otto dipendenti, tra i quali anche certo RI ED da Campobasso, esponeva che il ED, fin dal momento in cui era stato assegnato al reparto magazzino, aveva instaurato un rapporto conflittuale con esso EL, importunandolo ed ingiuriandolo senza motivo soprattutto con riferimento alle sue “origini familiari ed etniche"; che tale comportamento non era mai cessato ed anzi era stato nel tempo aggravato dalla formulazione di gratuite minacce, alle quali il ricorrente non aveva mai replicato;
che il 28 agosto 1992, alle ore 18 circa, terminato l'orario di lavoro, esso EL era stato affrontato all'esterno del complesso aziendale dal ED che, con ingiurie e “spintoni”, aveva dato causa ad un “alterco" - peraltro immediatamente cessato - all'esito del quale lo stesso ED aveva riportato "alcune contusioni, ricollegabili forse al comportamento difensivo assunto" dall'antagonista; che sul luogo erano intervenute numerose persone, non conosciute da esso ricorrente, il quale, ritenendo che si potesse trattare di amici del ED e temendo “nuove aggressioni", si era "dato alla fuga"; che il 3 settembre 1992, la soc. TT, con un telegramma nel quale non era contenuto alcun riferimento al predetto episodio, gli aveva contestato "un comportamento presuntamente pregiudizievole per l'azienda" e lo aveva sospeso dal lavoro in attesa di un provvedimento definitivo, che era stato poi comunicato con altro telegramma in data 8 settembre 1992 "nella forma del licenziamento disciplinare".- Ciò esposto, il EL impugnava il licenziamento perché immotivato ed intimato in violazione dei primi tre commi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, e, nel merito - ove fosse stato ricollegabile all'episodio del 28 agosto 1992 - del tutto ingiustificato, avuto riguardo al fatto che il litigio era stato provocato dal ED, che si era verificato "dopo l'orario di lavoro e al di fuori dei locali operativi dell'azienda", che pertanto aveva carattere di un “incidente privato ed estraneo alla vita e agli interessi” dell'azienda e che quindi non poteva integrare una giusta causa di licenziamento (anche per l'inesistenza di qualsivoglia ulteriore profilo di inadempimento contrattuale).- Pertanto, il EL chiedeva di essere reintegrato nel posto di lavoro, con condanna della soc. TT al risarcimento dei danni ed al pagamento della retribuzione non percepita, con interessi e rivalutazione. - Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la ricostruzione dell'episodio del 28 agosto 1992, come prospettata dal ricorrente, precisando che in tale occasione il EL, dopo avere atteso all'uscita dello stabilimento il ED, lo aveva aggredito – non da solo – e, colpendolo reiteratamente al capo, gli aveva procurato - - lesioni gravissime, che avevano imposto il ricovero prima presso l'Ospedale di Isernia e poi presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale di Campobasso;
contestava poi tutti gli altri profili di illegittimità del licenziamento, come dedotti dal Şarachella.- All'esito dell'istruzione, il Pretore, con sentenza del 26 novembre 1996 (la cui motivazione veniva poi depositata il 27 febbraio 1997), accoglieva la domanda del EL, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro;
condannava, altresì, la soc. TT al risarcimento dei danni, liquidandoli in misura corrispondente alla retribuzione dovuta dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, con interessi e rivalutazione monetaria delle singole scadenze, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali. Avverso tale decisione la Società soccombente proponeva appello immediato, con ricorso depositato il 29 novembre 1996, deducendo la gravità del comportamento tenuto dal EL nei confronti del collega ED, avuto riguardo alle 2 emergenze probatorie;
l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2119 c.c., prescindendo del tutto dalla indicazione di alcune giuste cause di licenziamento nel codice disciplinare stabilito in sede di contrattazione collettiva;
l'irrilevanza della inesistenza di episodi pregressi costituenti “precedenti" a carico del EL;
la rilevanza del turbamento determinato dal fatto verificatosi il 28 agosto 1992 e sua influenza negativa sull'ambiente di lavoro e sulla serenità del rapporto di colleganza tra dipendenti;
l'irrilevanza della circostanza che l'episodio del 28 agosto 1992 fosse avvenuto all'esterno della fabbrica;
l'irrilevanza della configurabilità o meno di un danno diretto per l'azienda. Ciò esposto, l'appellante chiedeva che il Tribunale, in totale riforma della decisione impugnata, rigettasse la domanda proposta dal EL;
contestualmente chiedeva anche che il giudice di secondo grado sospendesse l'esecutività della sentenza.- Il EL si costituiva in giudizio e resisteva a tutte le richieste formulate dalla controparte, segnalando in particolare la violazione del termine per la notifica previsto dall'art. 435, co. 2 c.p.c.- Rigettata l'istanza di sospensione, con sentenza del 3-10 aprile 1998, il Tribunale di Isernia, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda proposta dal EL. Per la cassazione di tale decisione ricorre il EL con tre motivi. La S.p.A. TI (già RE TT) non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 433 c.p.c., deducendo che il Tribunale di Isernia, anziché pronunciare nel merito, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione; ciò in quanto la TT S.p.A. aveva proposto atto di appello, con deposito del ricorso in data 29 novembre 1996, cioè dopo soli tre giorni dalla pronuncia del dispositivo della 3 26 любешви sentenza in udienza, avvenuta in data 26 febbraio 1996, mentre la motivazione era M stata depositata solo in data 27 febbraio 1997. Trattandosi di appello con riserva dei motivi, di cui all'art. 433, secondo comma, c.p.c., da proporsi soltanto ad esecuzione già iniziata, mancando, nella specie, tale presupposto, esso andava dichiarato inammissibile. Erroneamente, quindi, il Tribunale aveva considerato detto atto di appello con riserva dei motivi come atto di gravame, autonomamente rilevante, proposto avverso la sentenza completa di tutti i suoi elementi costitutivi. Il motivo è fondato. Dagļi atti di causa risulta che il dispositivo della impugnata sentenza è stato letto 24 all'udienza del 26 novembre 1996, mentre la sentenza è stata depositata il 2 M febbraio 1997. Il ricorso in appello, l'unico proposto, reca la data del 29 novembre 1996. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'esercizio del potere di impugnazione postula che la sentenza sia compiutamente venuta ad esistenza, nella sintesi di dispositivo e motivazione ed attraverso il compimento delle formalità di pubblicazione (tra le varie conformi cfr., Cass. sez. un. 8 giugno 1998 n.5617; Cass. 9 aprile 1992 n. 4330), con la conseguenza che l'impugnazione proposta contro il solo dispositivo va dichiarata inammissibile, salva la possibilità, qualora non siano decorsi i termini, di proporre una nuova impugnazione contro la sentenza ritualmente pubblicata. Da tale univoco orientamento questa Corte non ha motivo per discostarsi;
e pertanto, tenuto conto della successione cronologica degli atti, risultando il ricorso in appello proposto anteriormente al deposito della decisione del Tribunale di Isernia, esso deve essere dichiarato inammissibile, prescindendo dalla sua astratta idoneità a censurare adeguatamente quest'ultima. I restanti mezzi d'impugnazione rimangono assorbiti da siffatta declaratoria. 4 Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimità. I giudizi
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimità. Roma, 14 febbraio 2001. Il Presidente Il Consigliere-est. Vincenzo Tresse х авда fill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 15 MAG. 2001 L I IL CANCELLIERE D A , S N 0 I O Z O S 1 3 L A . 3 L T T 5 , O R B A . A S I ' E N L D P L S 3 A E I 7 T D - S N I 8 G O S - P O 1 N 1 M E A I S D E I A E A G D , G O E O R E T T T L T N S I E I R S G I A E E L D R L E O D 5