Sentenza 29 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2002, n. 6202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6202 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2002 |
Testo completo
E N O 6 I 8 Z 9 E A 1 A I / N R 4 O R / T 6 S г A I 2 ес OZ T . G ORTE SU06 2 02/0 2 R U E . PUBBLICA ITALIANA P B R . I D R A L T D E IN NOM EL OPOLO ALI D E I T S A CASSAZIONE N N I E E R S S I E E A T SEZIONE QUINTA CIVILE A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio Presidente R.G.N. 15065/2000 GRAZIADEI Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron.17843 Dott. Antonio MERONE Consigliere FICO Consigliere Rep. Dott. Nino Ud. 31/01/2002 DI BLASI Rel. Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF Calamità ILOR -- SE N TENZA Naturali 1984 Sospensione sul ricorso proposto da: riscossione - Effetti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro ricollegabili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge Ulteriore - Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura beneficio rideterminazione imponibile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per logge+= CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente CAMPIONE CIVILE - сови N. 71029
contro
BO MA, erede di NA IE, non costituita in giudizio;
- intimata M avversO la sentenza della Commissione Tributaria 3 Regionale di Campobasso Sez.4 n.262/4/99 del 22-06- 4 6 1999, depositata il 6-07-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 31-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di T Blasi;
Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi ha concluso per il rigetto del infondatezza in applicazione ricorso, per manifesta dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor BO LD, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dei redditi dell'anno dichiarazione dall'imponibile 1'ammontare successivo detraeva dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la れ maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, e nei confronti di BO LD, erede di IN Aniello, nelle more deceduto, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 لستان febbraio 1986, n.46 - prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art.13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione iAn dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la al netto dei versamenti scadenza della sospensione, sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2002. E N Il Presidente 6 8 O I 9 5 1 Z / . A 4 Dott. Giulio Graziadei N / R - 6 T 2 A S B . I I . R Il Consigliere Relatore G Estensøre . L R - E P L . A числовы R A D T . L A B U Dott. E A D D B T I I E S R 1 T N T E N S E nn I S A E ha C DEPOLITA IN CANCELLERIA Oggi 29 APR. 2002 IL CANCELLIERE C IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio کو