Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA POLO TALIA O032 7 1 I CASSAZIONE LA CORTI Oggetto AZIONE REVOC LA FALLRE SEZIONE PRIMA CIVILE VIZIO & MOTIVASIIVE NON SUSSISTE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16393/99 CARNEVALE - PresidenteDott. Corrado Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 6828 PLENTEDA Rel. ConsigliereDott. Donato Rep. 1058 Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud. 04/12/2000 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL-SOLE 24 ORE per diritti L. 600 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI STARANZANO, oggi BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO, in persona del Vice IL CANCELLIERE Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LICINIO CALVO 41, presso l'avvocato GIULIANA 155 1.3000 CANCELLERIA POLETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO DIEGO e FRANCO FERLETIC, giusta procura a margine del ricorso;
0 0 9 2
- ricorrente -
DD679559
contro
FALLIMENTO MARCHESE TERESA, in persona del Curatore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIANA 56,2000 Richiesta copia studio 2277 presso l'avvocato GIOVANNI GALOPPI, che lo rappresenta dal Sig. POLE PANE per diritti ( 6000 GIU. 2001 il IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. RIMATO e difende unitamente all'avvocato RAMBALDO ZUCALLO, per diritti L. 5000 giusta procura in calce al controricorso;
1 13.81U.2001 ✗L CANCELLIERE controricorrente FRITTI n. 587/98 della Corte d'Appello di avverso la sentenza TRIESTE, depositata il 23/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ferletic, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Gorizia con sentenza 27.6.1997 di- chiarò inefficace, ai sensi dell'art. 67 cpv. L.F., il pagamento di L. 15.000.000 eseguito il 12.6.1992 da RC SA, a totale definizione della pendenza, in favore della Cassa Rurale e Artigiana di Staranzano poi Banca di Credito cooperativo di Staranzano che tre anni prima aveva conces SO una apertura di credito per L. 30.000.000, poi revocata nel corso del 1992 dal- la banca, la quale aveva proceduto in via monitoria LIRE 3000 CANCELLERIA contro la RC ed i suoi fideiussori;
con la stessa sentenza il tribunale condannò la convenuta a pagare 2 CH209078 CH209077 quella somma al curatore del fallimento della predetta RC, intervenuto il 30.11.1992. La Banca propose impugnazione, deducendo che il tribunale, a fronte dell'accordo transattivo con il fi- deiussore AM CO, figlio della fallita ed esecutore del pagamento di L. 15.000.000, aveva statui- to senza che vi fosse stata una domanda di simula- zione relativa - che in realtà la transazione era stata conclusa dalla RC e che il pagamento era avvenuto per suo conto;
nonchè deducendo la inapplicabilità del- l'art. 67 L.F., in quanto non vi era stata nel negozio transattivo alcuna sproporzione in danno della Marche- se, tra quanto dato e quanto ricevuto, chè anzi con il versamento di sole L. 15.000.000 era stato estinto un debito della fallita di L. 29.000.000; dedusse, ancora, la sua inscientia decotionis e la mancanza di danno per la massa concorsuale, posto che il pagamento era stato effettuato da un terzo in proprio, essendo egli obbli- چی gato come fideiussore, e non per conto della fallita;
lamentò, infine, 1½ appellante l'errore di calcolo de- gli interessi fatti decorrere dal 13.1.1994 e non dalla domanda giudiziale del 13.1.1995. La Corte di Appello di Trieste con sentenza 16.X.1998 ha accolto la impugnazione, limitatamente al- la decorrenza degli interessi, mentre l'ha respinta nel 3 resto, ritenendo che non fosse stato provato che il pagamento era stato fatto dal figlio della fallita, nè che fosse risultato che costui aveva rivalso il difen- sore, incaricato dalla obbligata principale intimata in via ingiuntiva unitamente ai fideiussori suoi figli - di definire la debitoria, il quale aveva versato con proprio assegno di c/c la somma concordata. Tale con- vincimento ha ribadito anche alla luce della circostan- za che la Banca non si era insinuata nel passivo del fallimento della RC, per ripetere la differenza rispetto alla originaria pretesa creditoria di L. 29.000.000, cosa che avrebbe fatto se la transazione fosse stata convenuta con il fideiussore, dal momento che non avrebbe prodotto effetti nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1304 C.C.. На ritenuto, inoltre, la corte di merito che l'atto revocato fosse un pagamento, sicché non era in discussione alcuna sproporzione tra prestazioni reciproche, e ha desunto la scientia deco- tionis dall'andamento del rapporto di C/C, dalla ہے rinunzia della banca a riscuotere la differenza, benchè fosse munita di titolo esecutivo, e da altri elementi di fatto. Ha proposto ricorso per cassazione la Banca di Cre- dito cooperativo di Staranzano con tre motivi, resi- stiti dal fallimento di RC SA. 4 Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sen- tenza impugnata su un punto decisivo della controver- sia, relativamente al principio di diritto di corri- spondenza tra chiesto e pronunziato. Rileva, infatti, che si era mancato di fornire idonea e logica motiva- zione in ordine all'esborso compiuto dalla fallita, a fronte di elementi che inducevano a ritenere il contra- rio e cioè che il pagamento fosse stato effettuato con risorse del fideiussore AM CO. In particola- re censura l'argomentazione del giudice di merito, se- condo cui la circostanza che non fosse certo che il di- fensore degli intimati, di cui al decreto ingiuntivo, incaricato del pagamento, fosse intervenuto per AM CO non escludeva che l'incarico provenisse da RC SA, il cui cognome aggiunto - AM, ap- priverebbe di valore la tesi che era stato il punto - iwh figlio ad operare, posto che nella corrispondenza con la Banca la pratica risultava intestata a "AM Cassa rurale"; contesta l'assunto che il pagamento sia andato a vantaggio della debitrice principale, dal mo- mento che AM CO era obbligato ed era l'unico solvibile tra tutti gli obbligati, mentre al rilievo 5 che egli non aveva agito in regresso
contro
RC SA dal quale la sentenza impugnata aveva tratto argomento per escludere che il pagamento provenisse da lui oppone che era proprio "la non azionabilità in regresso del terzo, prima del fallimento, a giustifica- re la non revocabilità del pagamento". Con il II° e III° motivo la ricorrente denunzia analogo vizio di motivazione e la violazione dell'art. 67 cpv. L.F., in riferimento, rispettivamente, al punto della decisione che ha ritenuto evidente il pregiudizio per la massa concorsuale e provata la scientia decotio- nis, mentre ad escludere il pregiudizio sarebbe la cir- costanza che il pagamento era stato eseguito dal terzo e a contraddire la conoscenza dello stato di insolven- za proprio quegli elementi valutati dalla corte di me- rito in senso ad essa favorevole%;B e in riferimento al punto della decisione che ha ritenuto revocato il paga- mento di L..15.000.000, benchè l'atto considerato fosse stata la transazione, in ordine alla quale l'argomento difensivo proposto, della assenza di danno per la massa concorsuale, risulterebbe idoneo ad escludere la revo- ca. Le deduzioni sostanzialmente denunziano, attraverso il preteso vizio motivazionale, la erronea valutazione delle risultanze probatorie, proponendone una interpre- tazione utile a suffragare le aspettative del deducen- te. Sussiste, infatti, insufficiente motivazione quando vi sia carenza di elementi nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identifica- zione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati e le attese e deduzioni della parte a riguar- do;
parimenti il vizio di contraddittoria motivazione ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argo- mentazioni logico-giuridiche addotte а sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la ratio de- cidendi, semprechè esso risulti dalla sentenza e non prospettazione addotta dal ricorrentedalla diversa (Cass. 3615/1999;6189/1995;6868/1994). Nella specie la corte di merito ha desunto il con- vincimento che il pagamento alla Cassa Rurale e Arti- giana di Staranzano fosse stato effettuato con risorse della fallita da più circostanze: anzitutto dalla man- canza di prova che il danaro provenisse dai fideiusso- come sostenuto dalla ricorrente;
quindi dal fatto ri, era stato eseguito dal difensore della RC, che con assegno di conto corrente tratto sul suo conto, ma ovviamente nel di lei interesse, senza che fosse risul- tato che al rimborso avesse provveduto chi si assumeva essere stato l'effettivo erogatore dei mezzi finanzia- ri, e cioè AM CO, fideiussore e figlio della obbligata principale;
ancora dal fatto che era mancata la insinuazione da parte della Cassa ricorrente del credito residuo nello stato passivo del fallimento del- la RC, nel quale avrebbe avuto ragione di collo- carsi la creditrice, se ad eseguire il pagamento fosse stato un soggetto diverso da tale obbligata;
infine dalla mancata insinuazione in quel passivo di AM CO, che analoga ragione avrebbe avuto, se il pa- gamento fosse stato da lui effettuato, con proprie personali risorse. Alla stregua di tali elementi la motivazione censu- rata appare ampia e puntuale, con riguardo ai temi in discussione, e congrua sul piano logico giuridico, tan- to da assegnare alle doglianze proposte la funzione di una mera sollecitazione al riesame delle risultanze probatorie in modo corrispondente alla tesi della ri- corrente. घु Le conclusioni che precedono, relative al primo mo- tivo di censura, giovano a disattendere la deduzione in ordine al pregiudizio per la massa concorsuale, che de- riva dalla imputazione alla fallita del pagamento, men- tre la doglianza che afferisce alla scientia decotio- nis, proposta in termini di violazione di legge, oltre- 8 chè di vizio di motivazione, risulta, quanto la prima, rivolta a conseguire il predetto riesame, onde disat- convincimento del giudice di merito sulla tendere il dell'elemento soggettivo dell'azione revo- sussistenza catoria, avendo la corte territoriale desunto dall'an- damento costantemente negativo del conto corrente della fallita non rileva se seguito da un invito al rientro dalla esposizione, che i giudici hanno solo supposto dalla attivazione di un procedimento monitorio, dalla corrispondenza in cui si era fatto riferimento ad un concordato stragiudiziale, dalla fretta appalesata dal- la banca di procedere ad una rapida monetizzazione del credito e dalla rinuncia a riscuoterlo integralmente la scientia decotionis dell'accipiens, che vano è conte- stare attraverso la disamina in chiave critica degli elementi che hanno suffragato quel convincimento, atte- sa la natura del giudizio di cassazione, in cui le va- lutazioni di merito sono precluse e il sindacato di le- gittimità è limitato al controllo della esistenza, suf- ficienza e congruità logico-giuridica della motivazio- ne. Ma infondato è anche il terzo motivo. Va a riguardo rilevato che sia la sentenza impu- gnata sia gli atti di parte, ricorso e controricorso, danno atto che la decisione di primo grado è pervenuta 9 "alla revoca del pagamento di L. 15.000.000", sicchè è del tutto inconferente che a monte dell'atto solutorio vi sia stata una transazione, in forza della quale la pretesa di credito fu ridotta, posto che oggetto della domanda della curatela fu l'atto terminale, suscettibi- le di autonoma revoca ed in quanto tale revocato, tan- t'è che, come la stessa ricorrente riferisce nella esposizione dei fatti, il curatore aveva richiesto la condanna della Cassa rurale alla restituzione della somma di L. 15.000.000, così identificando il petitum sostanziale con la inefficacia del pagamento, al di là delle sue connessioni con il supposto atto transattivo. Ed avendo la decisione del primo giudice disposto la revoca del pagamento, quella decisione è passata in giudicato, nessuna censura avendo ricevuto con l'atto di appello, come si desume dalla sentenza impugnata. Ne consegue la assoluta inammissibilità della do- glianza, che ha ad oggetto il dedotto atto transatti- vo, una volta che l'effetto che ne consegui fu comunque considerato dall'attore e giudicato e revocato in modo definitivo dal tribunale. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in LL2.27 pai cui L.
2.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- 10 te al pagamento delle spese L.2.270700- di cui L.
2. Roma 4.12.2000 Il Consigliere estensore Donato Plenteda жи м ELLERIA MAR. 2001 C N A C IN TA SITA 7 DEPO Oggl. IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 11 processuali, liquidate in 000.000 per onorari. Il Presidente Corrado Carnevale Голов Саший མཆིས་ IL CANCELLIERE Maria Di NizzOMaria Dil бет 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 10MAG. 2001 Serie 4 1... versate £310.000 Registrato in 21631 trecentodiecimila al n ) p. Il Dirigente Area Servizi (lire PPO) Responsabile Serviciti Ciudiziari (Dott.ssa Maria (DMBAUSCHINI 1 9 0 0