Sentenza 29 novembre 1999
Massime • 1
In tema di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, deve escludersi che i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 603 cod. proc. pen. per l'esercizio, da parte del giudice, del potere-dovere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o successivamente scoperte, risultino integrati solo sulla base della sopraggiunta possibilità di assumere in qualità di testimone un coimputato che sia stato assolto in primo grado; e ciò in quanto in tale sede sarebbe sempre stato possibile provocare, nel corso dell'esame, le sue dichiarazioni favorevoli con conseguente ingresso nel processo di un dato che, sebbene soggetto alle particolari regole valutative di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può certo ragionevolmente ritenersi sopravvenuto o scoperto successivamente, con la conseguenza che la sua acquisizione in appello è consentita, ai sensi del primo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., solo ove il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/1999, n. 6426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6426 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale Presidente del 29/11/1999
1. Dott. Alessandro Conzatti Consigliere SENTENZA
2. " Diana Laudati " N. 1552
3. " Michele Besson " REGISTRO GENERALE
4. " NA DA " N. 36826/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CC RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 26.2.99 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Diana Laudati
Udito il Pubblico Ministero del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv. Vincenzo Armando Dapote Udito il difensore Avv. Michele Preziosi.
Premessa in fatto e in diritto
Con sentenza in data 9.11.93 il Tribunale di Bologna - che già aveva, il 24.2.88 dichiarato il fallimento della Eurotex s.r.l. - riconosceva ZO MO, e CA MA responsabili di bancarotta, patrimoniale e documentale, approvata, di associazione a delinquere e di reati fiscali condannandoli, concesse le attenuanti generiche equivalenti e ritenuta la continuazione, alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione e L.
2.000.000 di multa - condonato quanto anni a anni 2 di pena detentiva e all'intera pena pecuniaria -, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5 e inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale per anni 10.
Riteneva il Tribunale accertato che la attività di spoliazione del patrimonio sociale e di alterazione della contabilità (acquisto di ingenti forniture, solo in minima parte pagate, rivendita delle merci stesse a ditte fantasma, sparizione del ricavato) si era verificata da momento in cui era mutata la compagine sociale, avendo il CA e NO RT ceduto, il 3.4.87, le rispettive quote al ZO e a tal Germani, dietro ai quali operava un gruppo di persone, solo in parte identificate, ritenute i veri registi dell'operazione; quanto poi alla posizione del CA, rimasto in azienda sino all'avvenuta chiusura, se ne riteneva un ruolo di amministrazione di fatto, come desunto da deposizioni dibattimentali e da un complesso di prove logiche.
Proposto appello dal Procuratore Generale - relativamente all'applicato condono - e dagli imputati, la Corte di Bologna, dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui ai capi b) e d) limitatamente all'anno 1987 e al capo c), relativamente all'ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, concesse al ZO le attenuanti generiche prevalenti, riduceva la pena ad entrambi i condannati.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del CA deducendo:
violazione dell'art. 603, I^, II^, III^ e CPP, con riferimento alla denegata rinnovazione dibattimentale per sentire quale teste NO RT, già coimputato ma prosciolto in primo grado;
erronea applicazione di legge penale e vizio motivazionale con riguardo alla responsabilità per il reato associativo e per quelli fallimentari. Nessuno dei motivi merita accoglimento.
Con il primo il ricorrente assume che la richiesta testimonianza del NO, il quale solo a seguito del proscioglimento, poteva essere escusso quale teste, doveva considerarsi sopravvenuta rispetto al giudizio di primo grado, con conseguente operatività de disposto del 2^ comma dell'art. 603 C.P.P. Sul punto si osserva che la disposizione normativa di riferimento, nello stesso ambito delle prove nuove, reca una diversità di previsione a seconda che trattisi di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, ma emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico o prove sopravvenute o scoperte dopo il processo di prima istanza.
È solo in relazione a tale ultima categoria di prove che il giudice di appello deve disporre la rinnovazione, osservati i soli limiti previsti dall'art. 495 c 1 C.P.P. (Sez. I 4.5.94 Rosati) nonché quelli, ivi richiamati, di cui agli artt. 190 e 190 bis C.P.P. (Sez. III 20.12.95 Esposito Amendola RV 203274), ed anche indipendentemente dalla scadenza del termine di cui all'art. 585 c 4 CPP (Sez. V 16.5.94 PM/COSCIA). Deve, peraltro, escludersi che i presupposti del potere-dovere incombente sul giudice di appello ai sensi del 2^ comma dell'art. 603 C.P.P. risultino interpretati solo sulla base della acquisibilità
della qualità di teste successiva al giudizio di primo grado da parte di soggetto in tale sede assolto, posto che nulla osta a provocare, in sede di esame, dichiarazioni liberatorie nei confronti del coimputato, con conseguente ingresso, del dato, che, sebbene soggetto alle particolari regole valutative di cui all'art. 192 c 3 C.P.P., non può certo ragionevolmente ritenersi sopravvenuto o scoperto.
Esclusa poi la riferibilità al caso in esame del disposto del 3^ comma dell'art. 603 C.P.P. - che attiene ai poteri ufficiosi di disporre, anche senza iniziativa di parte, la rinnovazione ove "assolutamente necessaria" - la fattispecie non può che trovare regolamentazione nel 1^ comma della norma in esame secondo cui l'assunzione di nuove prove, nella più lata eccezione, è disposta solo se il giudice ritiene di non esser in grado di decidere allo stato degli atti. E tanto è in linea con la presunzione di completezza dell'indagine dibattimentale di primo grado e con la eccezionalità dell'istituto della rinnovazione, sì che il diniego espresso, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di giudizio di fatto che non lede il diritto della parte all'acquisizione della prova, questa ritenendosi già sufficientemente acquisita. La impossibilità di decisione, allo stato degli atti sussiste, d'altra parte, quando i dati probatori già acquisiti sono contraddittori e incerti, nonché quando lo incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le suddette contraddizioni e incertezze oppure sia, di per sè, oggettivamente atto a inficiare ogni altra risultanza (Sez. VI 5.11.95 Puddu rv 202595). Per contro, nel caso in esame, la Corte di merito sulla base di una logica serie di elementi omogenei, ha ribadito la correttezza della "seria e ampia analisi del corposo manuale probatorio", operata di primi giudici, rilevando che i dati acquisiti - attendibili singolarmente e nel complesso - rendevano non necessaria un'ulteriore istruttoria.
E, a fronte dell'apparato argomentativo sul punto, le contrarie osservazioni svolte dalla difesa risultano volte, piuttosto che a evidenziare la decisivvità del mezzo, a sostenere la necessità di acquisizione probatoria "al fine di poter apprezzare nel suo reale significato" quanto oggetto di precedenti deposizioni dibattimentali sì da concretare una delle diverse prospettazioni valutative che informano la fisiologica dialettica tra le opposte parti processuali, non sufficiente tuttavia a enucleare i presupposti del vizio di cui all'art. 606 c 1 lett d) CPP, non configurabile quando trattisi di fatti insuscettibili di incidere effettivamente e quindi in concreto sul convincimento del giudice (Sez. I 9.12.93 CONTINO). Quanto alle doglianze prospettate con il 3^ motivo, in riferimento alla ritenuta partecipazione all'associazione a delinquere, si rileva che le stesse sono precluse dal disposto dell'art. 606 c 3 ultima parte C.P.P. non risultando dall'atto di appello specifiche censure sul punto.
Con riguardo, infine, al quarto motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in attinenza al ribadito giudizio di colpevolezza per i reati fallimentari, deve escludersi la denunziata inosservanza di legge penale nonché di fatto argomentativo, avendo la Corte Territoriale dato contezza, in parte richiamando la più analitica decisione di primo grado, delle ragioni del convincimento conclusivo quanto al pieno coinvolgimento del CA, ritenuto, nonostante la cessione delle quote e la dismissione di cariche sociali, amministratore di fatto.
Le contrarie argomentazioni della difesa, volte a contestare che dai dati acquisiti (e lo stesso ricorrente elenca ben 7 punti) potesse desumersi la prova, certa e piena, di atti di concreta ingerenza, da un lato criticano, come non condivisibili, gli apprezzamenti operati dai giudici di merito e, dall'altro propongono una diversa chiave di lettura dei dati stessi, prospettandone un'alternativa valutazione più favorevole alla posizione dell'imputato.
Compito di questa Corte non è peraltro quello di esprimere apprezzamenti sul livello di condivisibilità del convincimento espresso dai giudici di merito ne' di operare una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione.
D'altra parte, ai fini del controllo di congruità dell'apparato argomentativo, è irrilevante che determinati fatti o episodi - nella specie assunti quali univocamente indicativi del ruolo svolto dall'imputato e del di lui pieno coinvolgimento nel piano teso a conseguire ingenti somme di danaro dei creditori - possano avere anche un altro significato, necessario e sufficiente essendo, ai fini del controllo di legittimità, che sia logico il significato ad essi attribuito dai giudici di merito. Esclusa la assoluta carenza motivativa nonché l'illogicità manifesta, le argomentazioni difensive di cui si è detto finiscono, pertanto, per concretare mere censure in fatto, inammissibili in sede di legittimità. Al rigetto del ricorso consegue, a mente dell'art. 616 CPP, l'onere delle spese del procedimento nonché quello della refusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessive L.
4.200.000 di cui L.
4.000.000 per onorari, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso di quelle sostenute dalla costituita parte civile, liquidate in L.
4.200.000 di cui L.
4.000.000 per onorari oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sez. Penale, il 29 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2000