Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/1999, n. 6426
CASS
Sentenza 29 novembre 1999

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In tema di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, deve escludersi che i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 603 cod. proc. pen. per l'esercizio, da parte del giudice, del potere-dovere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o successivamente scoperte, risultino integrati solo sulla base della sopraggiunta possibilità di assumere in qualità di testimone un coimputato che sia stato assolto in primo grado; e ciò in quanto in tale sede sarebbe sempre stato possibile provocare, nel corso dell'esame, le sue dichiarazioni favorevoli con conseguente ingresso nel processo di un dato che, sebbene soggetto alle particolari regole valutative di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può certo ragionevolmente ritenersi sopravvenuto o scoperto successivamente, con la conseguenza che la sua acquisizione in appello è consentita, ai sensi del primo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., solo ove il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/1999, n. 6426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6426
    Data del deposito : 29 novembre 1999

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