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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7096/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7096/2023 promossa da:
(C.F. ), Pt_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAGNOLIA DAVIDE e dell'avv. FALSETTA GIACOMO
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SOLVENI MARCO e dell'avv. SOLVENI FEDERICO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per parte attrice opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, azione e/o eccezione disattesa, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, documentare, formulare istanze istruttorie nel rispetto dei termini processuali che saranno eventualmente assegnati dal Giudice:
in via preliminare, nel merito: autorizzare la chiamata del terzo in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede Via Classicana, 99 – 48122 Ravenna (Italia), C.F. e P.I.
, affinché venga condannato a tenere l'esponente indenne e manlevata ed a risarcire P.IVA_3 [...] da qualsivoglia pregiudizio e danno derivante dalla propria condotta negligente per tutti i motivi Pt_1 esposti in atti;
pagina 1 di 8 nel merito: negare la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in atti;
sempre nel merito: annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo n. 753/2023 per tutti i motivi esposti in atti;
Part
in via riconvenzionale: condannare al risarcimento di tutti i danni patiti da a causa CP_1 dei propri inadempimenti ed alla condotta negligente del proprio ausiliario e/o condannare Pt_2 in proprio o in via solidale o alternativa o pro quota, nella misura che verrà determinata in Pt_2 corso di causa;
in via subordinata nel merito: in caso di rigetto, anche parziale, della presente opposizione, dichiarare i crediti di di cui al decreto ingiuntivo opposto compensati con i maggiori crediti CP_1 Part vantati nei suoi confronti da
Part
in ogni caso di condanna, anche parziale, di al pagamento delle residue somme asseritamente dovute a fronte del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, o in caso di conferma - anche parziale- del decreto ingiuntivo opposto, condannare a tenere l'esponente indenne e Pt_2 manlevata da qualsivoglia effetto pregiudizievole derivante da un'eventuale condanna.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”;
per parte convenuta opposta:
“1) In rito. In via preliminare. Dichiarare la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 753/2023 emesso in data 29 marzo 2023 dal Tribunale Ordinario di Venezia a favore dell'esponente limitatamente alla somma di Euro 49.968,25, oltre interessi al tasso di cui CP_1 Controparte_1 all'art. 5 D.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e oltre alle spese liquidate.
2) Nel merito. In via principale. Respingere le domande ex adverso avanzate, in quanto infondate e comunque non provate, per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 753/2023 del Tribunale di Venezia emesso a favore dell'esponente Controparte_1
[...]
3) Nel merito. In via subordinata. Condannare a pagare le somme che risulteranno dovute Parte_1 all'esito del giudizio, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
4) Spese e compenso professionale del giudizio rifusi”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, opponeva il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia, n. Parte_1
753/2023, emesso nei suoi confronti per il pagamento di euro 83.326,36, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002 e spese, a saldo delle fatture nn. 2402 del 29.07.2022, per Euro 33.990,83, 2461 del 29.07.2022, per Euro 27.233,26, e 2463 del 29.07.2022, per Euro 21.993,07, emesse in seguito alle prestazioni eseguite in forza degli incarichi conferitile di:
- organizzazione dello sbarco della merce caricata a bordo della M/n Global Frontier, del suo trasferimento a magazzino, della ricarica su camion e del trasporto terrestre dal porto di Ravenna alla destinazione finale;
pagina 2 di 8 - organizzazione dello sbarco della merce caricata a bordo della e della M/n Persona_1
Medi Norfolk, del suo trasferimento a magazzino, della ricarica su camion e del trasporto terrestre dal porto di Venezia alla destinazione finale. Secondo l'attrice opponente, non sarebbe riuscita a garantire un efficiente carico dei mezzi di CP_1 trasporto, determinando un allungamento delle tempistiche di delivery, anche per la difficoltà di reperimento dei Coils presenti all'interno del terminal, dopo che l'operatore portuale avrebbe inopinatamente cambiato il sito di stoccaggio del materiale. In aggiunta, il terminal Setramar avrebbe smarrito tre rotoli di Coil, che sarebbero stati ritrovati solo a Gennaio 2023 (7 mesi dopo lo sdoganamento) e non sarebbero mai stati consegnati all'attrice.
Inoltre, l'opponente eccepiva il difetto di titolarità del diritto ad agire di in relazione agli CP_1 addebiti di cui alla fattura n. 2402/2022, con riguardo alle voci di riaddebito delle soste esposte dall'operatore terminalista, che non avrebbe provato di aver saldato. CP_1
Quello intercorso tra le parti, invero, sarebbe stato un contratto di appalto di servizi logistici ex art. 1677 bis c.c., e non un contratto di spedizione. L'ausiliario di sarebbe stato il terminal CP_1
Setramar, del cui operato la ocnvenuta opposta dovrebbe rispondere verso l'attrice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228 c.c. e 1670 c.c.
Con riguardo allo stoccaggio, sarebbe pacifico che avesse perso il controllo della merce presso CP_1 il terminal: con pec del 30 settembre avrebbe dichiarato, infatti, quanto segue: “a seguito dello sdoganamento, senza che noi ne fossimo preallertati, il Terminal ha spostato il materiale in altro magazzino sprovvisto di carroponte variando lo stoccaggio del materiale”. L'ausiliario dell'Appaltatrice, oltre a cagionare ritardi nelle consegne a causa delle difficoltà di reperimento dei Coils, quindi, ne avrebbe addirittura smarrito tre colli, ritrovati solo il 16 gennaio 2023 (sebbene stati sdoganati a maggio 2022, quando ormai l'attrice avrebbe deciso di abbandonare il carico. Il valore dei tre colli di merce sarebbe pari ad euro 28.180,00.
La caricazione, d'altro canto, sarebbe stata effettuata in maniera del tutto inefficiente, causando ritardi e precludendo di utilizzare tutta la capacità di carico dei mezzi (aumentando, così, il numero dei trasporti). Quanto alla suddivisione dei Coils, anch'essa sarebbe stata del tutto inefficiente: i mezzi sarebbero stati caricati con tonnellaggio inferiore alle aspettative, causando un aumento del numero dei trasporti ed un aggravamento del ritardo nelle consegne. si sarebbe, d'altra parte, obbligata ad offrire assistenza nell'esecuzione delle operazioni CP_1 doganali ed avrebbe indotto in errore l'attrice sull'esistenza, in occasione del primo sdoganamento, di contingenti aperti, ed avrebbe anche offerto un'assistenza manchevole in relazione al secondo sdoganamento: le negligenti informazioni sui contingenti avrebbero generato severi danni a carico di Parte quantificabili nella differenza tra i dazi pagati integralmente e quelli che l'esponente avrebbe corrisposto beneficiando dell'agevolazione daziaria. Quando i Coils sarebbero giunti a destino e sarebbero stati sdoganati, nel maggio 2022, l'indice CRU sarebbe stato pari a 1.123,00 euro/mt, mentre, nei mesi successivi (ovvero quando, a causa dei ritardi imposti dagli inadempimenti di o del CP_1 suo ausiliario, la merce sarebbe stata via via consegnata ai clienti dell'esponente), il valore dell'acciaio sarebbe drasticamente diminuito, come rappresentato dall'andamento dell'indice CRU. Il delta del valore, tra le consegne effettuate a maggio (come avrebbero dovuto essere effettuate) e quelle effettuate nei mesi successivi, sarebbe di 87.874,48 euro.
pagina 3 di 8 L'attrice chiedeva, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa di perché la Pt_2 manlevasse da ogni pregiudizio derivato dalla sua condotta negligente, e concludeva come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta opposta segnalava che il contratto prevedesse un compenso unitario globale per le varie prestazioni, comprensivo delle spese, e non prevedesse alcun termine di consegna, né che l'attrice avesse mai accennato a particolari o urgenti necessità.
La M/n Global Frontier sarebbe giunta in rada a Venezia il 17 aprile 2022, ove sarebbe stato previsto sbarcasse la merce, ma, dato lo spazio limitato nei magazzini terminalistici, sarebbe stata comunicata l'impossibilità di ormeggiare e sbarcare l'unità prima della metà di maggio 2022. I noleggiatori/armatori avrebbero deciso, quindi, di variare il porto di destino, optando per il porto di Ravenna, ove la nave sarebbe giunta il 22 aprile 2022.
Parte Vista la limitata capienza anche dei magazzini dei terminal portuali di Ravenna, la merce di sarebbe stata stoccata in parte presso il Terminal Loyd (548,646 tonnellate, terminate le operazioni di scaricazione il 28 aprile 2022) e in parte presso il Terminal Setramar (1.131,219 tonnellate, terminate le operazioni di scaricazione il 4 maggio 2022).
Conformemente alle istruzioni ricevute dalla sua mandante, avrebbe inviato al terminal le CP_1 istruzioni di stoccaggio della merce. Per permettere l'espletamento delle formalità doganali, d'altronde, attesa la variazione del porto di destino, sarebbe stato necessario attendere la correzione della Parte documentazione relativa alla merce. In un primo momento, avrebbe dato istruzioni a di CP_1 procedere allo sdoganamento di tutta la merce, ma, a seguito di ripetute verifiche e segnalazioni da parte dell'odierna convenuta sullo stato critico del contingente dei dazi di riferimento, avrebbe deciso di non procedere in tal senso.
Parte Il 9 maggio 2022, invero, avrebbe indicato a che “le due opzioni percorribili sono le CP_1 seguenti:
- Sdoganare parzialmente o totalmente la merce, versando a garanzia l'intero ammontare del dazio (25%) che seguito assegnazione del contingente potrà essere restituito totalmente o parzialmente a seconda della percentuale di assegnazione. Sarà invece incamerato totalmente se non verrà assegnata quota contingente. Allo stato attuale non possiamo conoscere la quota di contingente che verrà assegnata
- Mantenere il materiale allo stato estero per procedere allo sdoganamento in data 01/07/2022”.
Parte sarebbe stata, pertanto, pienamente consapevole dei rischi connessi ad una mancata assegnazione Parte della quota contingente. Ciò nondimeno, avrebbe indicato a di procedere ad uno CP_1 sdoganamento parziale e di predisporre una nuova pre-bolla doganale per 1200 mt, inizialmente, e per 400 mt, in ultima richiesta.
prima di procedere agli sdoganamenti richiesti, avrebbe sempre evidenziato sempre CP_1
l'eventualità che il contingente potesse non essere assegnato, con il rischio del pagamento del dazio pieno per le operazioni svolte.
Le ricariche della merce a bordo degli automezzi sarebbero terminate il 5 settembre 2022 ed i coils Parte (144 in totale) sarebbero stati tutti consegnati a ad eccezione di tre, inizialmente smarriti dal pagina 4 di 8 Terminal e poi trattenuti da in esercizio del proprio diritto di ritenzione sulla merce. CP_1 Parte Successivamente, vrebbe comunicato l'abbandono di detta merce.
In seguito alla notificazione del decreto ingiuntivo, in data 9 maggio 2023, l'attrice avrebbe effettuato un pagamento parziale, residuando, quindi, la somma impagata, in linea capitale, di Euro 49.968,25.
Parte Il rapporto tra e non sarebbe stato qualificabile, dunque, come appalto di servizi logistici CP_1 sussumibile nella fattispecie regolata dall'art. 1677bis c.c.: l'esponente non sarebbe un'appaltatrice e non si sarebbe impegnata né a ricevere la merce, né a trasportarla, né a depositarla o custodirla, né a spedirla, né tantomeno a distribuirla o trasformarla. avrebbe semplicemente concluso per conto CP_1 Parte di i contratti di trasporto terrestre ed avrebbe compiuto le operazioni accessorie necessarie per Parte eseguire il proprio incarico. Quello stipulato tra e arebbe un tipico contratto di spedizione, CP_1 con cui il mandatario/spedizioniere si sarebbe assunto l'obbligo di concludere i contratti di trasporto con i vettori e di compiere le operazioni accessorie.
In merito all'eccezione di difetto di titolarità del diritto di agire di in relazione, agli addebiti CP_1 relativi alle soste di cui alla fattura n. 2402/2022 (per un totale di Euro 1.796,96), la convenuta osservava che, ai sensi dell'art. 1740 c.c., “Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria”.
Nel caso di specie, la convenuta avrebbe quotato un compenso unitario globale comprensivo delle spese sostenute per le soste.
Parte Nel merito, le doglianze di arebbero state tutte riconducibili a pretesi inadempimenti del terminal risultando che essendo mera mandataria, non possa rispondere dei lamentati Pt_2 CP_1 inadempimenti del terminal: l'opponente avrebbe, dunque, dovuto agire direttamente nei confronti del Parte terminal. Invero, come risulterebbe dal contratto, il 22 aprile 2022 la convenuta avrebbe sollecitato affinché fornisse “plist in excel con relative suddivisioni del materiale che altrimenti sarà stoccato in unica catasta (va comunque detto che spesso a Ravenna il terminal fa una catasta per polizza a prescindere dall'invio di istruzioni di stoccaggio)”.
Alla ricezione del documento richiesto, avrebbe inviato le istruzioni di stoccaggio al terminal CP_1
(doc. 06), conformemente alle istruzioni ricevute dalla mandante. Nel contratto, peraltro, sarebbe stato specificato che lo stoccaggio e la suddivisione della merce, una volta sbarcata, sarebbero stati soggetti “ a disponibilità da parte del terminal ed eventualmente per numero cataste compatibilmente con lo spazio a piazzale e dimensioni del lotto e purché la merce sia identificabile allo sbarco”.
In ogni caso, la convenuta contestava che la sua controparte avesse subito qualsivoglia danno, nonché la sua arbitraria quantificazione: circa il danno di Euro 28.180,00, per l'asserita perdita di tre coils, che corrisponderebbe al prezzo di acquisto degli stessi, segnalava che i tre coils non fossero stati smarriti e venissero da lei trattenuti in esercizio del diritto di ritenzione;
inoltre, la quantificazione del danno non potrebbe corrispondere al prezzo di acquisto.
In aggiunta, circa il preteso risarcimento di un danno pari ad Euro 87.874,48, che corrisponderebbe al delta del valore “tra le consegne effettuate a maggio (come avrebbero dovuto essere effettuate) e quelle effettuate nei mesi successivi”, sulla base dall'andamento dell'indice CRU, la convenuta riteneva Parte illogiche le pretese di econdo cui le consegne sarebbero dovute avvenire a Maggio 2022, atteso il pagina 5 di 8 fatto che, su sue istruzioni, la merce sarebbe stata sdoganata a fine Maggio e solo parzialmente, mentre la maggior parte dei coils sarebbe stata sdoganata a Luglio 2022.
La convenuta contestava, peraltro, la valenza probatoria del doc. 17 avversario, in quanto unilateralmente predisposto e riportante dati parziali o ininfluenti, dal momento che non sarebbero riconducibili ad alcun inadempimento di né ad alcun ritardo (non vi sarebbero stati termini di CP_1 consegna).
L'ultima voce di danno reclamata, infine, per gli interessi, pari ad Euro 36.655,32, fatturati dal venditore della merce Global a fronte del mancato pagamento della fattura d'acquisto della stessa, che Parte non avrebbe saldato tempestivamente per gli asseriti minori incassi dovuti ai pretesi ritardi nelle consegne, la ocnvenuta negava il nesso causale tra il preteso suo inadempimento e il danno lamentato.
In ogni caso, la convenuta segnalava che non fossero state sollevate contestazioni in merito alle fatture nn. 2461 del 29.07.2022, per Euro 27.233,26, e 2463 del 29.07.2022, per Euro 21.993,07, azionate in via monitoria, relative agli atterraggi a Venezia delle e della M/n Medi Norfolk. Persona_1
Le somme relative a tali incarichi sarebbero state, pertanto, pacificamente dovute. In proposito, Parte contestava, invero, la circostanza che vi fosse un rapporto continuativo tra e avendo la CP_1 convenuta ricevuto saltuariamente specifici incarichi.
L'opposta concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
In seguito al decorso dei termini ex art 171 ter cpc ed allo svolgimento della prima udienza, sostituita con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di rimessione in decisione, ove le parti concludevano come riportato nelle premesse. Seguiva il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 25.02.2025.
***
Dalla lettura del contratto stipulato tra le parti, prodotto da parte attrice opponente come doc. 2, appare evidente, innanzitutto, che il rapporto intercorso sia qualificabile come di spedizione, anziché di appalto di servizi logistici, essendo insita nel primo l'assunzione, da parte dello spedizioniere, di obbligazioni accessorie, quali lo sbarco della merce, lo stoccaggio, il deposito e lo svolgimento di pratiche di sdoganamento, ed essendo pacifico, d'altro canto, che, nel caso di specie, la merce sia stata depositata presso i magazzini di un soggetto terzo, il terminal, estraneo all'organizzazione aziendale della convenuta opposta, che gli si è rivolta, dunque, in adempimento del mandato ricevuto dall'opponente, ma senza assumere il relativo rischio d'impresa.
Tra le prestazioni accessorie, utili al trasporto, rientrano, invero, non solo quelle inerenti al ritiro ed alla consegna della merce (Cass. 4567/1997), bensì anche quelle attività complementari che il committente avrebbe posto in essere, se avesse realizzato egli stesso l'attività dello spedizioniere (Cass. 1016/1995), tra cui pure l'obbligo di pagamento dei dazi doganali. Difatti, la Giurisprudenza maggioritaria ritiene che il contratto di spedizione sia una sottospecie del mandato che ha, quale causa particolare, l'organizzazione da parte dello spedizioniere di una serie di operazioni finalizzate al trasporto (Cass. 9993/1990), con la possibilità, altresì, per lo spedizioniere, di assumersi, tra gli altri, l'obbligo di eseguire il contratto di trasporto.
pagina 6 di 8 Ne conseguono l'assenza di qualsivoglia responsabilità della convenuta opposta per gli eventuali inadempimenti realizzati dal terzo e la superfluità della chiamata in causa di quest'ultimo nel Pt_2 presente giudizio, rigettata per evidenti ragioni di economia processuale, dato che avrebbe avuto ad oggetto profili di responsabilità del terzo del tutto autonomi dall'odierno procedimento, mentre avrebbe determinato effetti dilatori circa l'accertamento del credito della convenuta opposta.
La stessa opponente, peraltro, ha dichiarato nella sua corrispondenza con la convenuta (doc. 17 dell'opposta), con efficacia confessoria, ex art. 2735 cc, circa l'oggetto delle obbligazioni assunte da di aver perso interesse per i tre coils andati persi e di ritenere responsabile esclusivamente il CP_1 terminal per l'accaduto.
Infine, il contratto di spedizione oggetto di causa non prevedeva alcun termine di sdoganamento né di consegna della merce né, tantomeno, alcuna garanzia da parte della convenuta opposta circa la possibilità di rientrare nel contingente relativo ai dazi scontati, per il mese di Maggio. Essendo, dunque, pacifico che, in base alle istruzioni della stessa attrice (di cui alla copiosa corrispondenza prodotta da entrambe le parti, cfr. doc. 11 della convenuta opposta), la merce sia stata sdoganata, solo parzialmente, a fine Maggio e, per il resto, a Luglio 2022, non può sussistere alcun nesso di causalità tra la condotta Parte di e l'asserito danno che avrebbe subito in ragione della diminuzione di prezzo CP_1 dell'acciaio, secondo l'indice di quotazione CRU allegato, nel periodo intercorso tra Maggio 2022 e l'effettiva consegna delle merci ai terzi acquirenti.
Anche le spese (già ricomprese nelle fatture azionate monitoriamente), sostenute dallo spedizioniere per la sosta in magazzino della merce, devono essere rimborsate, ex art. 1740 cc, dalla committente, la quale, peraltro, ne aveva ricevuto la quotazione via e-mail, senza nulla opporre e, anzi, autorizzando il prosieguo dell'incarico (cfr. doc. 04 della convenuta opposta).
L'opposizione, quindi, è infondata;
il solo sopravvenuto pagamento parziale, durante la pendenza del procedimento, determina la revoca dell'ingiunzione e la condanna dell'opponente al saldo residuo, oltre interessi e spese di lite, anche per la fase monitoria, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (valore di causa euro 83.326,36, più interessi – scaglione sino ad euro 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 753/2023 del Tribunale di Venezia e condanna l'attrice opponente a pagare alla convenuta opposta, a saldo delle fatture azionate monitoriamente, la somma di Euro 49.968,25, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, per la fase monitoria;
oltre euro 14.103,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, per il presente giudizio di opposizione.
pagina 7 di 8 Venezia, 22 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7096/2023 promossa da:
(C.F. ), Pt_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MAGNOLIA DAVIDE e dell'avv. FALSETTA GIACOMO
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SOLVENI MARCO e dell'avv. SOLVENI FEDERICO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per parte attrice opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, azione e/o eccezione disattesa, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, documentare, formulare istanze istruttorie nel rispetto dei termini processuali che saranno eventualmente assegnati dal Giudice:
in via preliminare, nel merito: autorizzare la chiamata del terzo in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede Via Classicana, 99 – 48122 Ravenna (Italia), C.F. e P.I.
, affinché venga condannato a tenere l'esponente indenne e manlevata ed a risarcire P.IVA_3 [...] da qualsivoglia pregiudizio e danno derivante dalla propria condotta negligente per tutti i motivi Pt_1 esposti in atti;
pagina 1 di 8 nel merito: negare la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in atti;
sempre nel merito: annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo n. 753/2023 per tutti i motivi esposti in atti;
Part
in via riconvenzionale: condannare al risarcimento di tutti i danni patiti da a causa CP_1 dei propri inadempimenti ed alla condotta negligente del proprio ausiliario e/o condannare Pt_2 in proprio o in via solidale o alternativa o pro quota, nella misura che verrà determinata in Pt_2 corso di causa;
in via subordinata nel merito: in caso di rigetto, anche parziale, della presente opposizione, dichiarare i crediti di di cui al decreto ingiuntivo opposto compensati con i maggiori crediti CP_1 Part vantati nei suoi confronti da
Part
in ogni caso di condanna, anche parziale, di al pagamento delle residue somme asseritamente dovute a fronte del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, o in caso di conferma - anche parziale- del decreto ingiuntivo opposto, condannare a tenere l'esponente indenne e Pt_2 manlevata da qualsivoglia effetto pregiudizievole derivante da un'eventuale condanna.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”;
per parte convenuta opposta:
“1) In rito. In via preliminare. Dichiarare la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 753/2023 emesso in data 29 marzo 2023 dal Tribunale Ordinario di Venezia a favore dell'esponente limitatamente alla somma di Euro 49.968,25, oltre interessi al tasso di cui CP_1 Controparte_1 all'art. 5 D.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e oltre alle spese liquidate.
2) Nel merito. In via principale. Respingere le domande ex adverso avanzate, in quanto infondate e comunque non provate, per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 753/2023 del Tribunale di Venezia emesso a favore dell'esponente Controparte_1
[...]
3) Nel merito. In via subordinata. Condannare a pagare le somme che risulteranno dovute Parte_1 all'esito del giudizio, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
4) Spese e compenso professionale del giudizio rifusi”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, opponeva il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia, n. Parte_1
753/2023, emesso nei suoi confronti per il pagamento di euro 83.326,36, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002 e spese, a saldo delle fatture nn. 2402 del 29.07.2022, per Euro 33.990,83, 2461 del 29.07.2022, per Euro 27.233,26, e 2463 del 29.07.2022, per Euro 21.993,07, emesse in seguito alle prestazioni eseguite in forza degli incarichi conferitile di:
- organizzazione dello sbarco della merce caricata a bordo della M/n Global Frontier, del suo trasferimento a magazzino, della ricarica su camion e del trasporto terrestre dal porto di Ravenna alla destinazione finale;
pagina 2 di 8 - organizzazione dello sbarco della merce caricata a bordo della e della M/n Persona_1
Medi Norfolk, del suo trasferimento a magazzino, della ricarica su camion e del trasporto terrestre dal porto di Venezia alla destinazione finale. Secondo l'attrice opponente, non sarebbe riuscita a garantire un efficiente carico dei mezzi di CP_1 trasporto, determinando un allungamento delle tempistiche di delivery, anche per la difficoltà di reperimento dei Coils presenti all'interno del terminal, dopo che l'operatore portuale avrebbe inopinatamente cambiato il sito di stoccaggio del materiale. In aggiunta, il terminal Setramar avrebbe smarrito tre rotoli di Coil, che sarebbero stati ritrovati solo a Gennaio 2023 (7 mesi dopo lo sdoganamento) e non sarebbero mai stati consegnati all'attrice.
Inoltre, l'opponente eccepiva il difetto di titolarità del diritto ad agire di in relazione agli CP_1 addebiti di cui alla fattura n. 2402/2022, con riguardo alle voci di riaddebito delle soste esposte dall'operatore terminalista, che non avrebbe provato di aver saldato. CP_1
Quello intercorso tra le parti, invero, sarebbe stato un contratto di appalto di servizi logistici ex art. 1677 bis c.c., e non un contratto di spedizione. L'ausiliario di sarebbe stato il terminal CP_1
Setramar, del cui operato la ocnvenuta opposta dovrebbe rispondere verso l'attrice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228 c.c. e 1670 c.c.
Con riguardo allo stoccaggio, sarebbe pacifico che avesse perso il controllo della merce presso CP_1 il terminal: con pec del 30 settembre avrebbe dichiarato, infatti, quanto segue: “a seguito dello sdoganamento, senza che noi ne fossimo preallertati, il Terminal ha spostato il materiale in altro magazzino sprovvisto di carroponte variando lo stoccaggio del materiale”. L'ausiliario dell'Appaltatrice, oltre a cagionare ritardi nelle consegne a causa delle difficoltà di reperimento dei Coils, quindi, ne avrebbe addirittura smarrito tre colli, ritrovati solo il 16 gennaio 2023 (sebbene stati sdoganati a maggio 2022, quando ormai l'attrice avrebbe deciso di abbandonare il carico. Il valore dei tre colli di merce sarebbe pari ad euro 28.180,00.
La caricazione, d'altro canto, sarebbe stata effettuata in maniera del tutto inefficiente, causando ritardi e precludendo di utilizzare tutta la capacità di carico dei mezzi (aumentando, così, il numero dei trasporti). Quanto alla suddivisione dei Coils, anch'essa sarebbe stata del tutto inefficiente: i mezzi sarebbero stati caricati con tonnellaggio inferiore alle aspettative, causando un aumento del numero dei trasporti ed un aggravamento del ritardo nelle consegne. si sarebbe, d'altra parte, obbligata ad offrire assistenza nell'esecuzione delle operazioni CP_1 doganali ed avrebbe indotto in errore l'attrice sull'esistenza, in occasione del primo sdoganamento, di contingenti aperti, ed avrebbe anche offerto un'assistenza manchevole in relazione al secondo sdoganamento: le negligenti informazioni sui contingenti avrebbero generato severi danni a carico di Parte quantificabili nella differenza tra i dazi pagati integralmente e quelli che l'esponente avrebbe corrisposto beneficiando dell'agevolazione daziaria. Quando i Coils sarebbero giunti a destino e sarebbero stati sdoganati, nel maggio 2022, l'indice CRU sarebbe stato pari a 1.123,00 euro/mt, mentre, nei mesi successivi (ovvero quando, a causa dei ritardi imposti dagli inadempimenti di o del CP_1 suo ausiliario, la merce sarebbe stata via via consegnata ai clienti dell'esponente), il valore dell'acciaio sarebbe drasticamente diminuito, come rappresentato dall'andamento dell'indice CRU. Il delta del valore, tra le consegne effettuate a maggio (come avrebbero dovuto essere effettuate) e quelle effettuate nei mesi successivi, sarebbe di 87.874,48 euro.
pagina 3 di 8 L'attrice chiedeva, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa di perché la Pt_2 manlevasse da ogni pregiudizio derivato dalla sua condotta negligente, e concludeva come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta opposta segnalava che il contratto prevedesse un compenso unitario globale per le varie prestazioni, comprensivo delle spese, e non prevedesse alcun termine di consegna, né che l'attrice avesse mai accennato a particolari o urgenti necessità.
La M/n Global Frontier sarebbe giunta in rada a Venezia il 17 aprile 2022, ove sarebbe stato previsto sbarcasse la merce, ma, dato lo spazio limitato nei magazzini terminalistici, sarebbe stata comunicata l'impossibilità di ormeggiare e sbarcare l'unità prima della metà di maggio 2022. I noleggiatori/armatori avrebbero deciso, quindi, di variare il porto di destino, optando per il porto di Ravenna, ove la nave sarebbe giunta il 22 aprile 2022.
Parte Vista la limitata capienza anche dei magazzini dei terminal portuali di Ravenna, la merce di sarebbe stata stoccata in parte presso il Terminal Loyd (548,646 tonnellate, terminate le operazioni di scaricazione il 28 aprile 2022) e in parte presso il Terminal Setramar (1.131,219 tonnellate, terminate le operazioni di scaricazione il 4 maggio 2022).
Conformemente alle istruzioni ricevute dalla sua mandante, avrebbe inviato al terminal le CP_1 istruzioni di stoccaggio della merce. Per permettere l'espletamento delle formalità doganali, d'altronde, attesa la variazione del porto di destino, sarebbe stato necessario attendere la correzione della Parte documentazione relativa alla merce. In un primo momento, avrebbe dato istruzioni a di CP_1 procedere allo sdoganamento di tutta la merce, ma, a seguito di ripetute verifiche e segnalazioni da parte dell'odierna convenuta sullo stato critico del contingente dei dazi di riferimento, avrebbe deciso di non procedere in tal senso.
Parte Il 9 maggio 2022, invero, avrebbe indicato a che “le due opzioni percorribili sono le CP_1 seguenti:
- Sdoganare parzialmente o totalmente la merce, versando a garanzia l'intero ammontare del dazio (25%) che seguito assegnazione del contingente potrà essere restituito totalmente o parzialmente a seconda della percentuale di assegnazione. Sarà invece incamerato totalmente se non verrà assegnata quota contingente. Allo stato attuale non possiamo conoscere la quota di contingente che verrà assegnata
- Mantenere il materiale allo stato estero per procedere allo sdoganamento in data 01/07/2022”.
Parte sarebbe stata, pertanto, pienamente consapevole dei rischi connessi ad una mancata assegnazione Parte della quota contingente. Ciò nondimeno, avrebbe indicato a di procedere ad uno CP_1 sdoganamento parziale e di predisporre una nuova pre-bolla doganale per 1200 mt, inizialmente, e per 400 mt, in ultima richiesta.
prima di procedere agli sdoganamenti richiesti, avrebbe sempre evidenziato sempre CP_1
l'eventualità che il contingente potesse non essere assegnato, con il rischio del pagamento del dazio pieno per le operazioni svolte.
Le ricariche della merce a bordo degli automezzi sarebbero terminate il 5 settembre 2022 ed i coils Parte (144 in totale) sarebbero stati tutti consegnati a ad eccezione di tre, inizialmente smarriti dal pagina 4 di 8 Terminal e poi trattenuti da in esercizio del proprio diritto di ritenzione sulla merce. CP_1 Parte Successivamente, vrebbe comunicato l'abbandono di detta merce.
In seguito alla notificazione del decreto ingiuntivo, in data 9 maggio 2023, l'attrice avrebbe effettuato un pagamento parziale, residuando, quindi, la somma impagata, in linea capitale, di Euro 49.968,25.
Parte Il rapporto tra e non sarebbe stato qualificabile, dunque, come appalto di servizi logistici CP_1 sussumibile nella fattispecie regolata dall'art. 1677bis c.c.: l'esponente non sarebbe un'appaltatrice e non si sarebbe impegnata né a ricevere la merce, né a trasportarla, né a depositarla o custodirla, né a spedirla, né tantomeno a distribuirla o trasformarla. avrebbe semplicemente concluso per conto CP_1 Parte di i contratti di trasporto terrestre ed avrebbe compiuto le operazioni accessorie necessarie per Parte eseguire il proprio incarico. Quello stipulato tra e arebbe un tipico contratto di spedizione, CP_1 con cui il mandatario/spedizioniere si sarebbe assunto l'obbligo di concludere i contratti di trasporto con i vettori e di compiere le operazioni accessorie.
In merito all'eccezione di difetto di titolarità del diritto di agire di in relazione, agli addebiti CP_1 relativi alle soste di cui alla fattura n. 2402/2022 (per un totale di Euro 1.796,96), la convenuta osservava che, ai sensi dell'art. 1740 c.c., “Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria”.
Nel caso di specie, la convenuta avrebbe quotato un compenso unitario globale comprensivo delle spese sostenute per le soste.
Parte Nel merito, le doglianze di arebbero state tutte riconducibili a pretesi inadempimenti del terminal risultando che essendo mera mandataria, non possa rispondere dei lamentati Pt_2 CP_1 inadempimenti del terminal: l'opponente avrebbe, dunque, dovuto agire direttamente nei confronti del Parte terminal. Invero, come risulterebbe dal contratto, il 22 aprile 2022 la convenuta avrebbe sollecitato affinché fornisse “plist in excel con relative suddivisioni del materiale che altrimenti sarà stoccato in unica catasta (va comunque detto che spesso a Ravenna il terminal fa una catasta per polizza a prescindere dall'invio di istruzioni di stoccaggio)”.
Alla ricezione del documento richiesto, avrebbe inviato le istruzioni di stoccaggio al terminal CP_1
(doc. 06), conformemente alle istruzioni ricevute dalla mandante. Nel contratto, peraltro, sarebbe stato specificato che lo stoccaggio e la suddivisione della merce, una volta sbarcata, sarebbero stati soggetti “ a disponibilità da parte del terminal ed eventualmente per numero cataste compatibilmente con lo spazio a piazzale e dimensioni del lotto e purché la merce sia identificabile allo sbarco”.
In ogni caso, la convenuta contestava che la sua controparte avesse subito qualsivoglia danno, nonché la sua arbitraria quantificazione: circa il danno di Euro 28.180,00, per l'asserita perdita di tre coils, che corrisponderebbe al prezzo di acquisto degli stessi, segnalava che i tre coils non fossero stati smarriti e venissero da lei trattenuti in esercizio del diritto di ritenzione;
inoltre, la quantificazione del danno non potrebbe corrispondere al prezzo di acquisto.
In aggiunta, circa il preteso risarcimento di un danno pari ad Euro 87.874,48, che corrisponderebbe al delta del valore “tra le consegne effettuate a maggio (come avrebbero dovuto essere effettuate) e quelle effettuate nei mesi successivi”, sulla base dall'andamento dell'indice CRU, la convenuta riteneva Parte illogiche le pretese di econdo cui le consegne sarebbero dovute avvenire a Maggio 2022, atteso il pagina 5 di 8 fatto che, su sue istruzioni, la merce sarebbe stata sdoganata a fine Maggio e solo parzialmente, mentre la maggior parte dei coils sarebbe stata sdoganata a Luglio 2022.
La convenuta contestava, peraltro, la valenza probatoria del doc. 17 avversario, in quanto unilateralmente predisposto e riportante dati parziali o ininfluenti, dal momento che non sarebbero riconducibili ad alcun inadempimento di né ad alcun ritardo (non vi sarebbero stati termini di CP_1 consegna).
L'ultima voce di danno reclamata, infine, per gli interessi, pari ad Euro 36.655,32, fatturati dal venditore della merce Global a fronte del mancato pagamento della fattura d'acquisto della stessa, che Parte non avrebbe saldato tempestivamente per gli asseriti minori incassi dovuti ai pretesi ritardi nelle consegne, la ocnvenuta negava il nesso causale tra il preteso suo inadempimento e il danno lamentato.
In ogni caso, la convenuta segnalava che non fossero state sollevate contestazioni in merito alle fatture nn. 2461 del 29.07.2022, per Euro 27.233,26, e 2463 del 29.07.2022, per Euro 21.993,07, azionate in via monitoria, relative agli atterraggi a Venezia delle e della M/n Medi Norfolk. Persona_1
Le somme relative a tali incarichi sarebbero state, pertanto, pacificamente dovute. In proposito, Parte contestava, invero, la circostanza che vi fosse un rapporto continuativo tra e avendo la CP_1 convenuta ricevuto saltuariamente specifici incarichi.
L'opposta concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
In seguito al decorso dei termini ex art 171 ter cpc ed allo svolgimento della prima udienza, sostituita con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di rimessione in decisione, ove le parti concludevano come riportato nelle premesse. Seguiva il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 25.02.2025.
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Dalla lettura del contratto stipulato tra le parti, prodotto da parte attrice opponente come doc. 2, appare evidente, innanzitutto, che il rapporto intercorso sia qualificabile come di spedizione, anziché di appalto di servizi logistici, essendo insita nel primo l'assunzione, da parte dello spedizioniere, di obbligazioni accessorie, quali lo sbarco della merce, lo stoccaggio, il deposito e lo svolgimento di pratiche di sdoganamento, ed essendo pacifico, d'altro canto, che, nel caso di specie, la merce sia stata depositata presso i magazzini di un soggetto terzo, il terminal, estraneo all'organizzazione aziendale della convenuta opposta, che gli si è rivolta, dunque, in adempimento del mandato ricevuto dall'opponente, ma senza assumere il relativo rischio d'impresa.
Tra le prestazioni accessorie, utili al trasporto, rientrano, invero, non solo quelle inerenti al ritiro ed alla consegna della merce (Cass. 4567/1997), bensì anche quelle attività complementari che il committente avrebbe posto in essere, se avesse realizzato egli stesso l'attività dello spedizioniere (Cass. 1016/1995), tra cui pure l'obbligo di pagamento dei dazi doganali. Difatti, la Giurisprudenza maggioritaria ritiene che il contratto di spedizione sia una sottospecie del mandato che ha, quale causa particolare, l'organizzazione da parte dello spedizioniere di una serie di operazioni finalizzate al trasporto (Cass. 9993/1990), con la possibilità, altresì, per lo spedizioniere, di assumersi, tra gli altri, l'obbligo di eseguire il contratto di trasporto.
pagina 6 di 8 Ne conseguono l'assenza di qualsivoglia responsabilità della convenuta opposta per gli eventuali inadempimenti realizzati dal terzo e la superfluità della chiamata in causa di quest'ultimo nel Pt_2 presente giudizio, rigettata per evidenti ragioni di economia processuale, dato che avrebbe avuto ad oggetto profili di responsabilità del terzo del tutto autonomi dall'odierno procedimento, mentre avrebbe determinato effetti dilatori circa l'accertamento del credito della convenuta opposta.
La stessa opponente, peraltro, ha dichiarato nella sua corrispondenza con la convenuta (doc. 17 dell'opposta), con efficacia confessoria, ex art. 2735 cc, circa l'oggetto delle obbligazioni assunte da di aver perso interesse per i tre coils andati persi e di ritenere responsabile esclusivamente il CP_1 terminal per l'accaduto.
Infine, il contratto di spedizione oggetto di causa non prevedeva alcun termine di sdoganamento né di consegna della merce né, tantomeno, alcuna garanzia da parte della convenuta opposta circa la possibilità di rientrare nel contingente relativo ai dazi scontati, per il mese di Maggio. Essendo, dunque, pacifico che, in base alle istruzioni della stessa attrice (di cui alla copiosa corrispondenza prodotta da entrambe le parti, cfr. doc. 11 della convenuta opposta), la merce sia stata sdoganata, solo parzialmente, a fine Maggio e, per il resto, a Luglio 2022, non può sussistere alcun nesso di causalità tra la condotta Parte di e l'asserito danno che avrebbe subito in ragione della diminuzione di prezzo CP_1 dell'acciaio, secondo l'indice di quotazione CRU allegato, nel periodo intercorso tra Maggio 2022 e l'effettiva consegna delle merci ai terzi acquirenti.
Anche le spese (già ricomprese nelle fatture azionate monitoriamente), sostenute dallo spedizioniere per la sosta in magazzino della merce, devono essere rimborsate, ex art. 1740 cc, dalla committente, la quale, peraltro, ne aveva ricevuto la quotazione via e-mail, senza nulla opporre e, anzi, autorizzando il prosieguo dell'incarico (cfr. doc. 04 della convenuta opposta).
L'opposizione, quindi, è infondata;
il solo sopravvenuto pagamento parziale, durante la pendenza del procedimento, determina la revoca dell'ingiunzione e la condanna dell'opponente al saldo residuo, oltre interessi e spese di lite, anche per la fase monitoria, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (valore di causa euro 83.326,36, più interessi – scaglione sino ad euro 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 753/2023 del Tribunale di Venezia e condanna l'attrice opponente a pagare alla convenuta opposta, a saldo delle fatture azionate monitoriamente, la somma di Euro 49.968,25, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, per la fase monitoria;
oltre euro 14.103,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, per il presente giudizio di opposizione.
pagina 7 di 8 Venezia, 22 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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