Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Decreto presidenziale 1 agosto 2023
Decreto decisorio 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 30/07/2021, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/07/2021
N. 01108/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MB RE, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Antonio Sartori, Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
contro
Provincia di Verona, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Nogarole Rocca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Giacomazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Porta della Citta' di Verona-Nogarole Rocca, Parolini Giannantonio S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Fratta Pasini, Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Fratta Pasini in Verona, P.Tta Chiavica n. 2;
Vailog S.r.l., Societa' Immobiliare Tekne S.r.l., Service Center Catullo S.r.l. non costituiti in giudizio;
Verona Porta Sud S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Biondaro, Matteo Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della determinazione del dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona n. 1842/20 del 29.7.2020, pubblicata all'albo pretorio on line della stessa in data 31 luglio 2020, con la quale è stato emesso il giudizio di non assoggettabilità a VIA del progetto della Variante parziale n. 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica (P.P.I.P.) denominato “Porta della Città” in Comune di Nogarole Rocca;
2) del parere 8.7.2020 con il quale il Comitato Tecnico Valutazione Impatto Ambientale della stessa Provincia di Verona ha proposto di non assoggettare a VIA la medesima Variante parziale n. 2;
3) della deliberazione 27.7.2020 della conferenza decisoria in materia di VIA che pure ha espresso parere favorevole in merito all'esclusione della procedura di VIA.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NZ TO il 27/11/2020 :
della deliberazione n. 82 del 25 settembre 2019 e della deliberazione n. n. 93 in data 16 ottobre 2020, con le quali la Giunta comunale di Nogarole Rocca ha, rispettivamente, adottato e approvato la Variante parziale n. 2 al P.P.I..P “Porta della Città”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nogarole Rocca, del Consorzio Porta della Citta' di Verona-Nogarole Rocca e di Parolini Giannantonio S.p.A. e di Verona Porta Sud S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’istanza cautelare contenuta nel ricorso proposto avverso gli atti che hanno approvato la Variante parziale n. 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica (P.P.I.P.) denominato “Porta della Città” non merita accoglimento in quanto:
- è dubbia la sussistenza delle condizioni dell’azione (legittimazione e interesse a ricorrere) in capo al ricorrente, che non risulta essere né residente né proprietario di immobili situati in zona;
- non sussistono, in ogni caso, evidenze nè convergenti elementi dai quali desumere l’esistenza di reali pericoli per l’ambiente, la salute e la sicurezza dei residenti in [...]derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati; manca, dunque, il proprium della tutela cautelare ovvero l’esistenza di un “pregiudizio grave e irreparabile” (art. 55 c.p.a.);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Nogarole Rocca e del Consorzio resistente, che liquida in complessivi € 2000 (euro mille/00 per ciascuno), oltre accessori di legge, se dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO