Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 8897/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della/del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to NAPOLITANI SANDRO;
− Domicilio: VIA STAZIO 79 6410 TERAMO presso lo studio dell'Avv.to Sandro Napolitani
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_2 in persona della/del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta BOCCANERA NICOLETTA
− Domicilio: VIA M. D'AZEGLIO 31 40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.ta Nicoletta Boccanera
Decisa a Bologna il 29/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“nel merito, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare inammissibile, quanto meno accertare e dichiarare che la somma indicata in decreto, per le causali ivi indicate, non è dovuta e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
in via subordinata: dichiarare che le somme indicate nel decreto ingiuntivo qui opposto non sono dovute e, comunque, esagerate
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Convenuto:
“nel merito, in via principale: confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1475/2024 del Tribunale di Bologna, rigettando tutte le domande contenute nell'opposizione avversaria;
nel merito, in via subordinata: nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare che la società in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Parte_1 omesso il pagamento delle fatture indicate nel ricorso per ingiunzione e, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore di dell'importo di € 30.069,70, ovvero CP_1 della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e dovuta in esito al presente procedimento, oltre gli interessi di mora dalla scadenza al saldo o, in subordine, dalla data della domanda ed oltre la rivalutazione monetaria, rigettando le domande contenute nell'opposizione avversaria, in quanto infondate in fatto ed in diritto”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 1475/2024 con cui il Tribunale di Bologna le Parte_1 ha ingiunto di pagare a euro 30.069,70 oltre interessi e spese a titolo di CP_1 corrispettivo per servizi di spedizione.
L'opponente eccepisce l'inesatto adempimento e di aver subito danni.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega CP_1
1) contratto 14 giugno 2018;
2) l'inadempimento di parte opponente che non ha pagato il corrispettivo. Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
L'opposizione è infondata.
Richiamato quanto già espresso nell'ordinanza 18 novembre 2024, cioè che Contr
“incontroverso il titolo (comunque documentato da parte opponente non ha allo stato provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa di parte opposta, tenuto conto che il danno in ipotesi derivante dai disservizi menzionati nell'atto introduttivo, di per sé genericamente allegato, necessiterebbe di riscontro istruttorio e che non è stata chiesta la risoluzione del contratto, così che l'opponente è in via di principio tenuta a eseguire la sua prestazione (atteso l'effetto meramente sospensivo e non liberatorio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., Cass., ord. n. 8760/2019)”, il Tribunale osserva che parte opponente non ha formulato istanze istruttorie per 2 dimostrare l'asserito controcredito da portare in compensazione, non avendo depositato memorie ex art. 171 ter cpc. Contr Pertanto, sussiste il diritto di alla remunerazione delle prestazioni, la cui esecuzione peraltro non è stata messa in contestazione (se non per generici disservizi).
3.
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Parte_1 CP_1 euro 6.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 29/05/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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