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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3844/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3844/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
Con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO CURELLO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio.
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Romania, il Parte_1 Parte_2 17/08/2013.
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 25/05/2019. Persona_1
Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto).
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia (cfr. doc. 2).
Quanto all'individuazione della legge applicabile in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, può trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE 1259/2010, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta (cfr. doc. 6).
Ciò posto, deve rilevarsi che il Codice della Famiglia rumeno prevede fra le varie ipotesi di dissoluzione del matrimonio l'esistenza di rapporti fra coniugi gravemente deteriorati, tali da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.
Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 [...]
Pt_2
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra ed il marito abbandonerà la stessa entro e Parte_1 non oltre 6 mesi ed in ogni caso entro e non oltre la sentenza di scioglimento del matrimonio.
DA' ATTO che il sig. cederà alla moglie, a titolo gratuito, il 50% dell'immobile di Parte_2 Moncalieri (To) — Strada Praciosa n. 23, identificato nella mappa del Catasto al Foglio 1, numero 1762, sub. 12, come meglio identificato nell'atto notarile del dott. di Montezemolo del Persona_2 09/05/2017 e da intendersi come parte integrante del presente ricorso. Le parti si impegnano ad andare in atto entro e non oltre 6 mesi dalla sentenza di scioglimento del matrimonio.
DA' ATTO che la sig.ra si accolla il mutuo gravante sull'immobile di cui sopra e Parte_3 tutte le spese notarili necessarie al trasferimento immobiliare di cui al punto 2).
DA' ATTO che il sig. contribuirà nella misura del 50% al pagamento della rata di mutuo Parte_2 e delle utenze sino a quando abiterà nella casa coniugale.
AFFIDA la figlia ad entrambi i coniugi, con residenza principale presso la madre. Persona_3
pagina 2 di 4 DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previo accordo con la madre, ed in difetto di accordo con le seguenti modalità:
-nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana (indicativamente il martedì) dall'uscita da scuola sino al mattino dopo, con prelievo ed accompagnamento a scuola;
-a week-end alterni dal sabato mattina alla domenica mattina con prelievo ed accompagnamento presso l'abitazione materna;
-una settimana nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel 2025 Natale con il padre e Capodanno con la madre;
-due settimane durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
-il giorno di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni. Nel 2025 con la madre;
-per le altre festività e per il giorno di compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nel 2025 il compleanno con il padre.
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, l'importo mensile di euro 200,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal mese in cui il sig. avrà lasciato la casa coniugale. Parte_2
DISPONE che la sig.ra tenuto conto della cessione a titolo gratuito del 50% della Parte_1 casa coniugale da parte del marito, si impegna a farsi carico del 100% delle spese scolastiche e sportive della minore, mentre le spese mediche saranno divise al 50% tra i coniugi;
il tutto con applicazione del Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che l'assegno unico e universale per la figlia, previsto ex lege in Italia, sarà percepito integralmente dalla madre.
DA' ATTO che i coniugi convengono che potranno viaggiare con la figlia all'estero previa autorizzazione dell'altro coniuge all'interno dell'UE e convengono sin d'ora che potranno, anche disgiuntamente, richiedere alle autorità competenti il rilascio del passaporto ed ogni documento di identità della figlia, anche valido per l'espatrio.
DA' ATTO che la sig.ra dopo il divorzio, intende mantenere il cognome del marito Parte_1 " . Pt_1
DA' ATTO che i sig.ri e con il presente atto, dichiarano e concordano Parte_1 Parte_2 espressamente di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa, economica o di altra natura, oltre quanto stabilito e concordato nel presente accordo di divorzio, ritenendosi reciprocamente soddisfatti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3844/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
Con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO CURELLO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio.
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Romania, il Parte_1 Parte_2 17/08/2013.
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 25/05/2019. Persona_1
Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto).
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia (cfr. doc. 2).
Quanto all'individuazione della legge applicabile in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, può trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE 1259/2010, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta (cfr. doc. 6).
Ciò posto, deve rilevarsi che il Codice della Famiglia rumeno prevede fra le varie ipotesi di dissoluzione del matrimonio l'esistenza di rapporti fra coniugi gravemente deteriorati, tali da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.
Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 [...]
Pt_2
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra ed il marito abbandonerà la stessa entro e Parte_1 non oltre 6 mesi ed in ogni caso entro e non oltre la sentenza di scioglimento del matrimonio.
DA' ATTO che il sig. cederà alla moglie, a titolo gratuito, il 50% dell'immobile di Parte_2 Moncalieri (To) — Strada Praciosa n. 23, identificato nella mappa del Catasto al Foglio 1, numero 1762, sub. 12, come meglio identificato nell'atto notarile del dott. di Montezemolo del Persona_2 09/05/2017 e da intendersi come parte integrante del presente ricorso. Le parti si impegnano ad andare in atto entro e non oltre 6 mesi dalla sentenza di scioglimento del matrimonio.
DA' ATTO che la sig.ra si accolla il mutuo gravante sull'immobile di cui sopra e Parte_3 tutte le spese notarili necessarie al trasferimento immobiliare di cui al punto 2).
DA' ATTO che il sig. contribuirà nella misura del 50% al pagamento della rata di mutuo Parte_2 e delle utenze sino a quando abiterà nella casa coniugale.
AFFIDA la figlia ad entrambi i coniugi, con residenza principale presso la madre. Persona_3
pagina 2 di 4 DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previo accordo con la madre, ed in difetto di accordo con le seguenti modalità:
-nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana (indicativamente il martedì) dall'uscita da scuola sino al mattino dopo, con prelievo ed accompagnamento a scuola;
-a week-end alterni dal sabato mattina alla domenica mattina con prelievo ed accompagnamento presso l'abitazione materna;
-una settimana nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel 2025 Natale con il padre e Capodanno con la madre;
-due settimane durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
-il giorno di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni. Nel 2025 con la madre;
-per le altre festività e per il giorno di compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nel 2025 il compleanno con il padre.
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, l'importo mensile di euro 200,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal mese in cui il sig. avrà lasciato la casa coniugale. Parte_2
DISPONE che la sig.ra tenuto conto della cessione a titolo gratuito del 50% della Parte_1 casa coniugale da parte del marito, si impegna a farsi carico del 100% delle spese scolastiche e sportive della minore, mentre le spese mediche saranno divise al 50% tra i coniugi;
il tutto con applicazione del Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che l'assegno unico e universale per la figlia, previsto ex lege in Italia, sarà percepito integralmente dalla madre.
DA' ATTO che i coniugi convengono che potranno viaggiare con la figlia all'estero previa autorizzazione dell'altro coniuge all'interno dell'UE e convengono sin d'ora che potranno, anche disgiuntamente, richiedere alle autorità competenti il rilascio del passaporto ed ogni documento di identità della figlia, anche valido per l'espatrio.
DA' ATTO che la sig.ra dopo il divorzio, intende mantenere il cognome del marito Parte_1 " . Pt_1
DA' ATTO che i sig.ri e con il presente atto, dichiarano e concordano Parte_1 Parte_2 espressamente di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa, economica o di altra natura, oltre quanto stabilito e concordato nel presente accordo di divorzio, ritenendosi reciprocamente soddisfatti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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