Articolo 2225 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2197 terArticolo 2190
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9 ottobre 2010
Art. 2225. Ferma obbligatoria per gli ufficiali piloti in servizio permanente 1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, reclutati in data precedente a quella dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 2000 , sono vincolati agli obblighi di servizio previsti dalle precedenti disposizioni di legge.
Nota all' art. 2225:
- Per la legge 28 febbraio 2000, n. 42 , si vedano le note all'art. 2161.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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