Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs 150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'opposizione n.: N. R.G. 2575/2024 r.g. vertente fra:
(cf: ), (cf: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. LUISA VITALI, Parte_3 C.F._3 opponente anche in proprio;
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE;
PARTE OPPOSTA
*
Oggi 09/04/2025, dinanzi al Presidente ff della 3^ Sezione Civile Carlo Breggia
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Lavinia Panerai, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte opponente, l'Avv. Vitali. Per parte opposta, nessuno compare.
In via preliminare, il giudice invita la parte opponente a chiarire, poiché ciò non è immediatamente comprensibile dall'opposizione:
1) se l'Avv. Vitali stia patrocinando i signori e in forza della procura a suo Pt_1 Pt_3 tempo rilasciata per la causa di merito;
2) se l'Avv. Vitali stia agendo anche in proprio, relativamente alla mancata liquidazione dei compensi. L'avv. Vitali risponde sì ad entrambi i quesiti: agisce quale difensore dei sig.ri in forza di procura già rilasciata per il merito Pt_1 Pt_3
e agisce anche in proprio per avere la liquidazione dei compensi.
Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente.
pagina 1 di 10
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 2575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Presidente f.f. della sezione, ha emesso, ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs
150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g. 2575/2024 promossa da:
(cf: ), (cf: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
f: o ell'A Parte_3 C.F._3
PARTE OPPONENTE nei confronti di
(cf ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
PARTE OPPOSTA
avverso il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Firenze, sezione IV civile, in data 19.11.2024 nella causa n. 708/2022.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte opponente:
pagina 2 di 10 Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte di Appello di Firenze accogliere l'istanza di liquidazione degli onorari dell' Avv. Luisa Vitali con revoca dell'efficacia retroattiva dell'ammissione al
Patrocinio e della condanna ex art. 96 co.
3. c.p.c.:
1) Accogliere la richiesta di liquidazione dell'istanza presentata dall'Avv. Luisa Vitali per patrocinio a spese dello Stato degli appellanti con revoca dell'efficacia retroattiva e dell'art.
96 co. 3 c.p.c.
2) per l'effetto liquidare le spese dell'opposizione, oltre spese generali, iva e cap di legge;
3) con vittoria di spese e competenze oltre il rimborso delle spese vive del contributo e spese forfettarie.
Per la parte opposta:
Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato.
Vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. L'Avv. Luisa Vitali, sia in proprio, sia quale procuratrice costituita di Parte_2
e (su questo aspetto si leggano i chiarimenti forniti dalla parte in Parte_1 Parte_3 udienza, come da retroesteso verbale) ricorre in opposizione avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale la Corte d'Appello, sezione IV civile, ha revocato ai e alla il Pt_1 Pt_3 beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato nella causa d'appello n. 147/2022 r.g. e, per l'effetto, ha rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore.
Il giudice civile ha motivato la decisione osservando che, con la sentenza definitiva del processo di secondo grado (n. 2001/2024 pubblicata il 3.12.2024), la parte appellante (ossia i la erano stati condannati ai sensi dell'art. 96 co. 3^ c.p.c.- Pt_1 Pt_3
La parte opponente, per contro, si duole che la pronuncia d'appello, che intende impugnare in sede di legittimità, ha erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per affermare la sua responsabilità processuale aggravata, perché:
(-) la controversia riguardava gli onorari pretesi in danno dei e della dall'Avv. Pt_1 Pt_3
Bergamaschi;
(-) essi avevano resistito alla domanda e avevano avanzato domanda riconvenzionale,
pagina 3 di 10 per non essere stati adeguatamente difesi ed assistiti;
e perché essi si erano rivolti all'Avv.
Bergamaschi solo dietro rassicurazione che sarebbero stati ammessi dl g.p., essendo tutti essi privi di adeguati mezzi;
ammissione che invece non c'era stata;
(-) inoltre: «[…] Sia in primo che in secondo grado era stato spiegato con dovizia di particolari che l'Avv. Bergamaschi, gli aveva fatto credere che erano stati ammessi al patrocinio per avergli fatto firmare dei fogli senza rilasciare copia e nella fase saliente della causa era stato l'Avv. Ceciarini di Grosseto, legale dell'ex fidanzato di a svolgere Parte_2 la difesa alla quale avv. Bergamaschi aveva chiesto di svolgerla congiuntamente, rifiutata dal collega (sequestro titoli cambiari e successiva distruzione degli stessi), oltre l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014. […]» (opposizione, pag. 2), del che aveva reso testimonianza l'Avv. Ceciarini all'udienza del 30.1.2019;
(-) subito dopo la deposizione Ceciarini, l'Avv. Bergamaschi aveva ridotto la sua pretesa ad appena € 1.500,00;
(-) che, tornando al rapporto professionale intercorso col questi aveva Persona_1 inopinatamente dismesso l'incarico il 20.4.2016, come pure la sua collega di studio Avv.
Rossella De Luca, aveva rinunciato a rappresentarli in Sede penale e aveva chiesto il pagamento dei suoi onorari.
2. Il , ritualmente evocato, si è costituito per resistere, Controparte_1 depositando la sentenza n. 2001/2024 e desumendo da essa la piena legittimità della condanna ex art. 96 c.p.c.-
3. L'opposizione è infondata.
3.1 Si premette, in rito, che avverso i provvedimenti di revoca ex art. 112 d.P.R. 115/2002
(fondati, come il presente, su ipotesi diverse da quella dell'artt. 112 co. 1^ lett. d), il mezzo di impugnazione, non espressamente stabilito dalla legge, va individuato in quello dell'art. 170
d.P.R. 115/2002 (Cass. sez. 1^ civ. 23.6.2011 n. 13807 rv 618348-01; Cass. sez. 6^-2 civ. ord.
23.9.2013 n. 21685).
Pertanto, ai sensi del novellato art. 15 D. Lgs 150/2011, si applica il rito semplificato di cognizione, destinato a concludersi con sentenza contestuale.
pagina 4 di 10 Conclusione questa rafforzata dalla circostanza che l'opposizione cumula anche quella dell'avvocato che si è visto respingere la richiesta di liquidazione, sicuramente da trattarsi ex art. 170 citato.
Il giudice, peraltro, resta individuato, ai sensi del citato art. 170, nel capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ossia, nel caso presente, nel
Presidente della Corte d'Appello di Firenze, e, per sua delega tabellarmente prevista, nel
Presidente di Sezione designato a rotazione.
3.2 Nei limiti in cui è qui ammissibile conoscere incidentalmente della pronuncia d'appello n. 2001/2024, ossia al solo scopo di valutare, ai fini dell'ammissione al patrocinio gratuito, se i e la abbiano impugnato la decisione di primo grado con dolo o colpa Pt_1 Pt_4 grave, non si può che disattendere la ricostruzione proposta dagli opponenti.
Infatti:
3.2.a La riduzione dell'onorario da parte dell'Avv. Bergamaschi a € 1.500,00 fu una mera proposta transattiva, tanto che la condanna giudiziale è stata nei due gradi di merito di
€ 9.859,00 per compensi, oltre agli accessori, una somma inferiore all'iniziale richiesta, ma di certo significativa.
Alla parte opponente, che polemicamente chiede «[…] come mai dopo l'assunzione della prova per testi dell'avv. Ceciarini ha ridotto da oltre euro 16.000 a 1.500 euro la richiesta di cui all'art. 702 bis c.p.c.?”. […]» (opposizione, pag. 3), ci si vede, per l'appunto, costretti a rispondere che tanto aveva proposto per chiudere bonariamente la vicenda;
restando da comprendere come mai i e la non abbiano accettato tale favorevole proposta, Pt_1 Pt_3 attendendo una sentenza che li ha condannati a pagare quasi 10mila euro.
3.2.b Ogni pretesa riconvenzionale degli appellanti è stata disattesa.
In particolare, è stata esclusa qualsiasi responsabilità professionale del Bergamaschi, contro il quale era stato chiesto un risarcimento di ben 55mila euro.
Si legge nella sentenza (da pag. 9):
Con l'atto d'appello, in maniera palesemente contraddittoria (come già era avvenuto in primo grado), gli appellanti hanno prima, a p. 6, imputato al professionista di aver fatto
l'interesse dell' che non voleva dar corso all'acquisto, anziché quella di Pt_5 Parte_2 che avrebbe invece voluto procedere alla stipula:
pagina 5 di 10 [segue la trascrizione del passo del gravame]
Poi, a p. 7, hanno imputato all'appellato di aver fatto perdere alla il doppio della Pt_1 caparra (che evidentemente è doglianza diversa da quella di non aver dato esecuzione al contratto).
[anche qui con trascrizione del relativo passo]
Prosegue la Corte:
Anche tale motivo d'appello, peraltro, non si confronta compiutamente con la puntuale motivazione del tribunale che ha riscontrato un difetto d'allegazione in capo agli attori, perché a sua volta non indica con chiarezza cosa avrebbe dovuto fare di diverso il professionista;
invero, non è chiaro neppure se, secondo gli appellanti, il medesimo avrebbe dovuto chiedere di eseguire il preliminare ex art. 2932 c.c. - soluzione peraltro impraticabile visto che l'altro promittente l'acquisto non voleva darvi corso ed aveva anche interrotto la sua relazione sentimentale con la di talché era difficilmente ipotizzabile una gestione CP_2 comune dell'agriturismo tra gli ex fidanzati - o recedere chiedendo il doppio della caparra.
Tantomeno il motivo d'impugnazione prende posizione in merito alla mancata prova del danno, di talché appare radicalmente inammissibile.
Ad abundantiam, si deve anche rilevare che l'accordo propugnato dall'appellato ha reso possibile il recupero delle cambiali che, altrimenti, avrebbero potuto essere messe all'incasso ponendo in difficoltà gli appellanti;
d'altro canto, il (l.r. della società Pt_6 promittente la vendita) riteneva che la colpa del mancato rogito fosse da addebitarsi ai promittenti l'acquisto e, conseguentemente, riteneva di aver diritto ad essere risarcito, e parte appellante non ha affatto dimostrato l'inadempimento della promittente venditrice e, dunque, che avrebbe verosimilmente potuto ottenere il doppio della caparra versata.
Ebbene, nulla, se non una generica reiterazione della denuncia d'essere stati mal assistiti e di non avere ottenuto alcun vantaggio, si legge nell'atto di opposizione: e, soprattutto sul punto, che verte su questione di merito stretto, riesce difficile anche solo configurare il vizio di legittimità che sarà speso dagli opponenti, che hanno manifestato tale intenzione, ma senza renderne noti i profili concreti.
3.2.c La deposizione Ceciarini è stata presa in esame dalla Corte, che vi ha dedicato un intero paragrafo della sentenza (il n. 5),
A tal fine, dopo avere constatato che la motivazione del Tribunale (trascritta per estratto)
pagina 6 di 10 non era stata censurata e che gli appellanti si limitavano, in ultima analisi, a reiterare la loro diversa tesi, ha osservato: «[…] Come ben emerge dalla deposizione dell'avv. Ceciarini, e come già evidenziato dal tribunale, l'Avv. Bergamaschi aveva concordato con l'Avv.
Ceciarini il testo del ricorso cautelare introduttivo, seppure poi, essendosi medio tempore incrinati i rapporti tra i due promittenti l'acquisto dell'azienda agrituristica ( e Parte_2
l'ex fidanzato , i due legali avevano deciso di non ricorrere Persona_2 congiuntamente e, dunque, a fronte del ricorso dell'avv. Ceciarini per l' l'avv. Pt_5
Bergamaschi per gli appellanti aveva depositato una memoria di costituzione nel giudizio per sequestro giudiziario adesiva rispetto alle ragione del ricorrente.
L'appellato, inoltre, assieme all' Avv. Ceciarini aveva discusso l'accordo transattivo - che era poi stato materialmente redatto dall'avvocato Ceciarini, con la supervisione dell'Avv. Bergamaschi - ed aveva altresì partecipato all'udienza del 10 novembre 2015.
Correttamente, dunque, il primo giudice, computate la fase introduttiva del giudizio ai minimi tariffari e le altre fasi secondo i valori medi, ha quantificato il credito del professionista nell'importo di euro 9.859,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa (già detratto l'acconto di euro 500,00); peraltro, parte appellante non ha contestato tale quantificazione né indicato un diverso, giusto, compenso (limitandosi a negare la debenza di alcunché). […]».
Nulla di specifico obietta la parte opponente, se non, in sostanza, invocare - genericamente e, dunque, inammissibilmente in questa sede di reclamo - per l'ennesima volta la deposizione Ceciarini.
3.2.d Sull'asserita mancata richiesta d'ammissione al g.p., che i e la Pt_1 Pt_3 ascrivevano all'Avv. Bergamaschi, la Corte ha dedicato il § 6 della motivazione, ove, in sostanza, si rileva l'assoluta mancanza di attività assertiva e probatoria in proposito, conclusione che l'atto di opposizione in alcun modo induce a mettere in dubbio.
3.3 La motivazione addotta dalla Corte per sorreggere la pronuncia ex art. 96 c.p.c. resta dunque valida, anche a una autonoma valutazione che, in relazione ai motivi di opposizione, è effettuabile in questa sede.
Nella sentenza d'appello, in particolare, la Corte aveva osservato (§ 9):
Poiché l'appello appare per alcuni profili inammissibile e per altri inadeguatamente correlato all'impianto motivazionale della sentenza impugnata e palesemente infondato,
pagina 7 di 10 ricorrono i presupposti per la condanna degli appellanti ex art. 96 comma terzo c.p.c.
Invero, “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (così Cass. 24/11/2022 n. 34693).
Particolarmente eclatante è, ai presenti fini, la questione correlata alla responsabilità professionale dell'Avv. Bergamaschi, che era stata dedotta a fondamento di una domanda risarcitoria significativa, che aveva un valore di più del triplo di quanto chiedeva il professionista a titolo di onorari.
3.3.a Si è già visto che, anche in questa sede d'opposizione, deve darsi atto della intima contraddittorietà dell'atto di appello, che, da un lato, rimproverava al Bergamaschi di non avere cercato di sorreggere la volontà della cliente che era quella di concludere Parte_2
l'acquisto, addirittura lamentando che il professionista avesse addirittura privilegiato l'interesse della controparte negoziale (risultato che, fra l'altro, era anche assai Pt_5 difficile da conseguire in concreto, tenuto conto della rottura fra la e il fidanzato: «[…] Pt_1 soluzione peraltro impraticabile visto che l'altro promittente l'acquisto non voleva darvi corso ed aveva anche interrotto la sua relazione sentimentale con la di talché era CP_2 difficilmente ipotizzabile una gestione comune dell'agriturismo tra gli ex fidanzati […]»); dall'altro, considerava negligente non avere effettuato il recesso, chiedendo il doppio della caparra, somma che sarebbe stata perduta dalla cliente er il modo d'agire dell'avvocato. Pt_1
Delle due, l'una: o l'Avv. Bergamaschi aveva tradito il suo mandato per non avere portato la concludere l'affare oppure era stato negligente nel non averla indotta a un immediato Pt_1 recesso, onde far proprio il doppio della caparra.
Non spiega la parte opponente, neppure in questa sede di opposizione, questa sua contraddittoria posizione;
la quale, pertanto, diventa la evidente spia di una azione di danni per responsabilità professionale non semplicemente infondata, ma, prima ancora, confusa nei suoi fondamenti e dunque, verosimilmente posta in essere in modo strumentale, dinanzi alla richiesta dell'avvocato d'essere pagato.
3.3.b Anche la tesi della mancata attivazione da parte dell'Avv. Bergamaschi del gratuito patrocinio è rivelatrice di una condotta processuale connotata, quanto meno, da colpa grave.
pagina 8 di 10 Quella tesi, infatti, per come si ricava dalla sentenza – senza che l'opposizione fornisce elementi idonei a una valutazione diversa – era, al di là dell'ammissibilità o meno del motivo di gravame, assolutamente priva di qualsiasi prova che desse conto della specifica richiesta rivolta all'avvocato e della sua falsa promessa di provvedere in tal senso. Un'accusa tanto grave (perché ne deriverebbe una responsabilità, quanto meno, anche disciplinare del professionista) assume, dinanzi alla radicale carenza probatoria, il valore d'un ulteriore sintomo di un uso distorto dell'attività processuale.
3.4 In definitiva, il giudice deve confermare, anche in questa autonoma sede, che gli appellanti hanno proposto e coltivato l'appello, quanto meno, con colpa grave e che, pertanto, la Corte ha giustamente revocato il beneficio, con conseguente rigetto della istanza di liquidazione.
4. Le spese del presente giudizio sono a carico degli opponenti in solido, secondo soccombenza.
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi.
Il valore della causa va commisurato a quello dell'onorario preteso dall'Avv. Vitali e, dunque, collocato nello scaglione sino a € 5.200,00.
Vanno escluse la fase 3, perché in concreto non svolta;
e la fase 4, alla quale l'Avvocatura dello Stato non ha partecipato.
Pertanto: € 536,00 fase 1 ed € 536,00 fase 2 in tutto € 1.072,00, oltre accessori di legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1 Parte_3 nonché dall'Avv. LUISA VITALI nei confronti del avverso il Controparte_1 decreto emesso dalla Corte d'Appello di Firenze, sezione IV civile, in data 19.11.2024 nella causa n. 708/2022, per ottenere, rispettivamente, l'annullamento della revoca del patrocinio pagina 9 di 10 gratuito e la liquidazione dei compensi per il processo d'appello;
2. condanna e l'Avv. LUISA VITALI, in Parte_2 Parte_1 Parte_3 solido fra loro, a rimborsare al le spese processuali del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.072,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dichiara che ricorrono nei confronti della parte opponente le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 09/04/2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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