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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/09/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2114/2025 R.G. posta in decisione in data 30/09/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Varese presso lo studio dell'avv. Marina Curzio, che lo Parte_1 rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Francesca CP_1
Salviato, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di provvedimento per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Busto
Arsizio previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e diritto, a parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto di data 21.06.2022 all'esito del procedimento n. 2412/2022 V.G. Tribunale di Busto
Arsizio
NEL MERITO: Pers
- Disporre l'affido condiviso della minore, ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
- Disporre che il padre possa tenere con sé la figlia il martedì e il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola, sino al mattino successivo, allorché la riaccompagnerà a scuola;
Pers
- Disporre che il padre, previo accordo con la madre, tenga con sé nelle giornate di sabato e/o di domenica, compatibilmente con la propria partecipazione a fiere/mercati nel fine settimana, da concordarsi almeno entro la settimana precedente, anche compatibilmente con gli eventuali impegni Pers scolastici ed extrascolastici della minore e fermo il principio dell'alternanza (nel caso in cui abbia trascorso l'intero week end con il padre, quello successivo starà con la madre); Pers
- Le festività Natalizie saranno trascorse da secondo la seguente suddivisione: dal 23 dicembre dopo la chiusura della scuola sino al 30 dicembre con uno dei genitori e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; Pers
- Il periodo che ricomprende il Natale 2025 sarà trascorso da con il padre;
- Le festività pasquali saranno suddivise in due periodi dal giovedì santo alla domenica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino al mercoledì con l'altro (fatti salvi gli impegni fieristici del padre); Pers
- Durante le vacanze estive trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre, che avrà cura di comunicare i recapiti e di consentire alla figlia di sentire la madre con cadenza quotidiana;
il periodo dovrà essere comunicato entro il 15 giugno di ogni anno;
- Disporre che il padre corrisponda alla madre un contributo alimentare per la figlia dell'importo complessivo di €. 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e documentate, secondo i Protocolli vigenti e come di seguito meglio dettagliate;
- L'Assegno Unico sarà lasciato integralmente nella disponibilità della madre;
- Quanto alle spese straordinarie, le parti convengono quanto di seguito: o Spese da documentare che
NON richiedono il preventivo accordo: visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso il SSN, trattamenti prescritti dal medico curante e erogati dal SSN, ticket sanitari, occhiali e/o lenti a contatto prescritte dal medico specialista per uso non cosmetico, farmaci pagina 2 di 5 prescritti dal medico curante, anche non coperti dal SSN, retta e tasse scolastiche asilo/scuola/università presso strutture pubbliche, libri di testo, dotazione scolastica ad inizio anno (ivi compresa la dotazione per attività curricolare sportiva e/o artistica comandata dalla scuola e ivi compreso l'acquisto di PC e/o tablet comandati dalla scuola a sostegno dell'attività di studio differenziato), assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento mezzi di trasporto pubblici per il trasferimento casa scuola e ritorno, accesso al tempo prolungato pre e post scuola, centro ricreativo estivo (oratorio o campus organizzati da enti pubblici o territoriali o religiosi).
o Spese da documentare che RICHIEDONO il preventivo accordo: Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali o fisioterapeutiche, farmaci omeopatici, cure specialistiche non erogate dal SSN, tasse scolastiche e rette di istituti scolastici privati (ivi comprese le tasse universitarie), gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private per ripetizioni scolastiche, corsi di specializzazione/master post universitari in Italia o all'estero, alloggio per università fuori sede, corsi di lingua e/o strumenti musicali (ivi compresa la relativa dotazione), corsi sportivi (ivi compresa la dotazione e l'iscrizione a gare e/o tornei), spese per attività artistiche o altre attività extrascolastiche (es. boy scout, corso di arte etc.), viaggi studio in Italia o all'estero, viaggi sportivi, vacanze senza genitori, corso e tasse per il conseguimento della patente di guida e per l'eventuale acquisto di un mezzo proprio (stesso per patentino motorino e acquisto mezzo). Pers
Resta inteso che nel caso in cui, il padre non riesca a tenere con sé, per ragioni riferibili alla sua sfera personale e/o lavorativa, nei giorni previsti e non sia in grado di organizzarsi autonomamente, se la madre non riesce a gestire la situazione, eventualmente chiedendo il supporto dei propri parenti, le parti si impegnano a individuare d'intesa un soggetto terzo che possa sopperire, con onere economico a carico del padre;
- Riguardo le spese da concordare, a fronte della richiesta di uno dei genitori – che dovrà essere formulata per iscritto ed inviata con mezzi tracciabili o all'indirizzo mail dell'altro genitore o tramite messaggio whatsapp - l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto (anche per le vie brevi mail/messaggio di testo) entro 10 giorni da tale richiesta. Il silenzio equivarrà ad assenso rispetto alla richiesta.
- La mancata richiesta di consenso dell'altro genitore comporterà l'accollo della spesa in capo al solo genitore agente.
- Quanto alle spese per le quali non è necessario un previo accordo, il genitore anticipatario si impegna a trasmettere all'altro le pezze giustificative della spesa entro 15 giorni via mail o foto messaggio.
pagina 3 di 5 - I genitori danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e al rinnovo del proprio passaporto e documenti di identità
Le parti convengono di compensare tra loro le spese legali relative procedimento giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla successiva fase di conversione.
pagina 4 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2025 adiva questo Tribunale per conseguire la Parte_1 modifica del decreto emesso il 21/06/2022, con cui era stata disposta la regolamentazione Pers dell'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia nata in data [...] dall'unione con CP_1
In particolare, il ricorrente chiedeva la riduzione del contributo per la minore, in considerazione del peggioramento della sua condizione economica e della nascita di un'altra figlia dalla sua nuova unione con la signora nonché la rimodulazione del suo diritto di visita per assecondare le esigenze e la CP_2 volontà della bambina.
Si costituiva in giudizio la resistente, dando atto di aver raggiunto un accordo con la controparte, che può essere recepito dal Collegio in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alle condizioni reddituali delle parti.
Alla stregua del raggiunto accordo, può disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
PRENDE atto che le parti hanno pattuito le condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 30/09/2025
Il Presidente Estensore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2114/2025 R.G. posta in decisione in data 30/09/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Varese presso lo studio dell'avv. Marina Curzio, che lo Parte_1 rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Francesca CP_1
Salviato, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di provvedimento per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Busto
Arsizio previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e diritto, a parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto di data 21.06.2022 all'esito del procedimento n. 2412/2022 V.G. Tribunale di Busto
Arsizio
NEL MERITO: Pers
- Disporre l'affido condiviso della minore, ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
- Disporre che il padre possa tenere con sé la figlia il martedì e il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola, sino al mattino successivo, allorché la riaccompagnerà a scuola;
Pers
- Disporre che il padre, previo accordo con la madre, tenga con sé nelle giornate di sabato e/o di domenica, compatibilmente con la propria partecipazione a fiere/mercati nel fine settimana, da concordarsi almeno entro la settimana precedente, anche compatibilmente con gli eventuali impegni Pers scolastici ed extrascolastici della minore e fermo il principio dell'alternanza (nel caso in cui abbia trascorso l'intero week end con il padre, quello successivo starà con la madre); Pers
- Le festività Natalizie saranno trascorse da secondo la seguente suddivisione: dal 23 dicembre dopo la chiusura della scuola sino al 30 dicembre con uno dei genitori e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; Pers
- Il periodo che ricomprende il Natale 2025 sarà trascorso da con il padre;
- Le festività pasquali saranno suddivise in due periodi dal giovedì santo alla domenica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino al mercoledì con l'altro (fatti salvi gli impegni fieristici del padre); Pers
- Durante le vacanze estive trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre, che avrà cura di comunicare i recapiti e di consentire alla figlia di sentire la madre con cadenza quotidiana;
il periodo dovrà essere comunicato entro il 15 giugno di ogni anno;
- Disporre che il padre corrisponda alla madre un contributo alimentare per la figlia dell'importo complessivo di €. 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e documentate, secondo i Protocolli vigenti e come di seguito meglio dettagliate;
- L'Assegno Unico sarà lasciato integralmente nella disponibilità della madre;
- Quanto alle spese straordinarie, le parti convengono quanto di seguito: o Spese da documentare che
NON richiedono il preventivo accordo: visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso il SSN, trattamenti prescritti dal medico curante e erogati dal SSN, ticket sanitari, occhiali e/o lenti a contatto prescritte dal medico specialista per uso non cosmetico, farmaci pagina 2 di 5 prescritti dal medico curante, anche non coperti dal SSN, retta e tasse scolastiche asilo/scuola/università presso strutture pubbliche, libri di testo, dotazione scolastica ad inizio anno (ivi compresa la dotazione per attività curricolare sportiva e/o artistica comandata dalla scuola e ivi compreso l'acquisto di PC e/o tablet comandati dalla scuola a sostegno dell'attività di studio differenziato), assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento mezzi di trasporto pubblici per il trasferimento casa scuola e ritorno, accesso al tempo prolungato pre e post scuola, centro ricreativo estivo (oratorio o campus organizzati da enti pubblici o territoriali o religiosi).
o Spese da documentare che RICHIEDONO il preventivo accordo: Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali o fisioterapeutiche, farmaci omeopatici, cure specialistiche non erogate dal SSN, tasse scolastiche e rette di istituti scolastici privati (ivi comprese le tasse universitarie), gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private per ripetizioni scolastiche, corsi di specializzazione/master post universitari in Italia o all'estero, alloggio per università fuori sede, corsi di lingua e/o strumenti musicali (ivi compresa la relativa dotazione), corsi sportivi (ivi compresa la dotazione e l'iscrizione a gare e/o tornei), spese per attività artistiche o altre attività extrascolastiche (es. boy scout, corso di arte etc.), viaggi studio in Italia o all'estero, viaggi sportivi, vacanze senza genitori, corso e tasse per il conseguimento della patente di guida e per l'eventuale acquisto di un mezzo proprio (stesso per patentino motorino e acquisto mezzo). Pers
Resta inteso che nel caso in cui, il padre non riesca a tenere con sé, per ragioni riferibili alla sua sfera personale e/o lavorativa, nei giorni previsti e non sia in grado di organizzarsi autonomamente, se la madre non riesce a gestire la situazione, eventualmente chiedendo il supporto dei propri parenti, le parti si impegnano a individuare d'intesa un soggetto terzo che possa sopperire, con onere economico a carico del padre;
- Riguardo le spese da concordare, a fronte della richiesta di uno dei genitori – che dovrà essere formulata per iscritto ed inviata con mezzi tracciabili o all'indirizzo mail dell'altro genitore o tramite messaggio whatsapp - l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto (anche per le vie brevi mail/messaggio di testo) entro 10 giorni da tale richiesta. Il silenzio equivarrà ad assenso rispetto alla richiesta.
- La mancata richiesta di consenso dell'altro genitore comporterà l'accollo della spesa in capo al solo genitore agente.
- Quanto alle spese per le quali non è necessario un previo accordo, il genitore anticipatario si impegna a trasmettere all'altro le pezze giustificative della spesa entro 15 giorni via mail o foto messaggio.
pagina 3 di 5 - I genitori danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e al rinnovo del proprio passaporto e documenti di identità
Le parti convengono di compensare tra loro le spese legali relative procedimento giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla successiva fase di conversione.
pagina 4 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2025 adiva questo Tribunale per conseguire la Parte_1 modifica del decreto emesso il 21/06/2022, con cui era stata disposta la regolamentazione Pers dell'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia nata in data [...] dall'unione con CP_1
In particolare, il ricorrente chiedeva la riduzione del contributo per la minore, in considerazione del peggioramento della sua condizione economica e della nascita di un'altra figlia dalla sua nuova unione con la signora nonché la rimodulazione del suo diritto di visita per assecondare le esigenze e la CP_2 volontà della bambina.
Si costituiva in giudizio la resistente, dando atto di aver raggiunto un accordo con la controparte, che può essere recepito dal Collegio in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alle condizioni reddituali delle parti.
Alla stregua del raggiunto accordo, può disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
PRENDE atto che le parti hanno pattuito le condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 30/09/2025
Il Presidente Estensore
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