TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 2866/2024 Sezione Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in atti, dall' Parte_1
Avv. presso il cui studio elett.te domicilia CP_1
(RICORRENTE)
E
in persona del Presidente e del legale rappresentante pro-tempore, rappr.to e CP_2
difeso, come in atti, dall' Avv. Alessandro Funari,
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.04.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 4234/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa – con riferimento alla CP_2
fondatezza della domanda ed alla richiesta di condanna al pagamento della prestazione – chiedendo confermarsi gli esiti dell' esperito accertamento tecnico preventivo ed opponendosi alla richiesta di rinnovo della C.T.U..
Va rilevato, innanzitutto, che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla consulenza tecnica d' ufficio deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Tanto chiarito, il detto requisito è soddisfatto.
Nel merito, tuttavia, la domanda appare infondata.
Le contestazioni riportate in ricorso si incentrano, essenzialmente, sulla sottostima del quadro patologico del ricorrente: in particolare, sulla sottostima degli esiti di intervento di correzione di trasposizione dei grossi vasi con ipertrofia ventricolare sinistra e modesta insufficienza della neoaorta e della neopolmonare (parte ricorrente ritiene applicabile il cod.
6443 che prevede una percentuale di invalidità che va dal 71 all' 80% a fronte del cod. 6441
(che prevede una percentuale di invalidità che va dal 21 al 30%) applicato analogicamente dal c.t.u. riconoscendo una invalidità del 25%); sulla sottostima dell' asma allergico (parte ricorrente ritiene applicabile il cod. 6003 (che prevede una percentuale di invalidità che va dal 21 al 30%) con conseguente riconoscimento del 30% di invalidità a fronte del 21% riconosciuto dal c.t.u. applicando lo stesso codice); sulla sottostima della disfonia cronica
(parte ricorrente ritiene applicabile il cod. 3104 (che prevede una percentuale di invalidità che va dall' 11 al 20%) con conseguente riconoscimento del 20% di invalidità a fronte del cod. 3103 (che prevede una percentuale di invalidità che va dall' 1 al 10%) applicato dal c.t.u. che ha riconosciuto una percentuale di invalidità del 10%); sulla sottostima della emiparesi (parte ricorrente ritiene applicabile il cod. 7306 (che prevede una percentuale di invalidità che va dal 31 al 40%) con conseguente riconoscimento del 40% di invalidità a fronte del 31% riconosciuto dal c.t.u.; sulla mancata valutazione della sindrome depressiva perché ritenuta irrilevante dal c.t.u. (parte ricorrente ritiene applicabile il cod. 2205 che prevede una percentuale fissa di invalidità del 25%).
Ebbene, le doglianze così articolate non meritano accoglimento in quanto prive di fondamento dacchè delineanti un quadro clinico complessivo non riscontrabile né nella documentazione in atti né nelle considerazioni medico-legali, adeguatamente argomentate, contenute in perizia.
Invero, le contestazioni che parte ricorrente muove alla perizia medico-legale non afferiscono ad una erronea diagnosi od omessa valutazione di talune patologie, ma al loro corretto inquadramento alla luce delle tabelle di invalidità civile, ritenendo applicabili codici dissimili da quelli indicati dal c.t.u..
Per quanto concerne la patologia cardiaca, si rileva che il certificato cardiologico del
4.04.24 (allegato al ricorso di opposizione e depositato il 29.04.24), prodotto in questa fase da parte ricorrente, è totalmente sovrapponibile, dal punto di vista diagnostico, a quello dell'
11.01.24 (depositato in fase di a.t.p. il 23.01.24) già valutato dal c.t.u. in fase di a.t.p..
Invece, per quanto concerne la patologia neurologica, si rileva, in primo luogo, che il c.t.u. ha approfonditamente valutato tale patologia in occasione dell' esame clinico condotto (cfr.
“Esame neurologico e psichico” a pagg. 5 e 6 della relazione peritale;
cfr. “Considerazioni medico-legali a pag. 9 della relazione peritale); in secondo luogo, il certificato neurologico del 9.01.24 (allegato al ricorso di opposizione e depositato il 29.04.24), riprodotto in questa fase da parte ricorrente, è stato già valutato dal c.t.u. in fase di a.t.p. e, a dispetto di quanto sostenuto dalla parte opponente, è stato, altresì, preso in considerazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti sanitari per accedere alla prestazione richiesta.
Orbene, appare opportuno richiamare, al riguardo, le esaustive valutazioni compiute dal c.t.u. (sulla scorta dell' esame obiettivo e della documentazione in atti) nel proprio elaborato che svuotano di significato le contestazioni svolte in ricorso, risolvendosi le stesse in considerazioni apodittiche e, pertanto, in un mero dissenso diagnostico.
Segnatamente, il c.t.u. ha, puntualmente, osservato:
“Esame obiettivo generale: soggetto di regolare costituzione scheletrica, in buone condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione, del peso di 74 Kg e dell'altezza di 174 cm, con masse muscolari toniche e trofiche, con pannicolo adiposo sottocutaneo normalmente rappresentato e regolarmente distribuito. Modestissima disfonia che non incide in modo apprezzabile sulla comprensibilità del parlato.
Apparato respiratorio: torace di forma troncoconica, simmetrico e normoespansibile;
fremito vocale tattile normotrasmesso su tutto l'ambito; suono di percussione chiaro polmonare;
murmure vescicolare fisiologico all'ascoltazione senza rumori patologici aggiunti. Non tosse né dispnea durante la visita e cioè a riposo.
Apparato cardiovascolare: cicatrice chirurgica mediosternale da ricondurre all'intervento per trasposizione dei grossi vasi di cui all'anamnesi. Aia cardiaca senza bozze né rientranze;
itto puntale non visibile né palpabile;
non fremiti in regione precordiale;
soffio olosistolico aortico all'ascoltazione del cuore. Pressione arteriosa 130/70 mmHg;
frequenza centrale 76 b/m', ritmica;
non edemi né varici né aree di discromia o distrofia cutanea degli arti inferiori.
Apparato digerente: lingua in asse, umida, rosea e tersa;
dentatura propria, efficiente;
addome pianeggiante, trattabile alla palpazione superficiale e profonda. Fegato all'arco costale con normali caratteri. Murphy negativo. Milza non palpabile. Ernie non denunciate
e non apprezzabili.
Apparato osteo-articolare: come già detto, fa uso di plantare a sinistra alto circa 2 cm. Non scoliosi vertebrale. Non spinalgia pressoria o percussoria;
nei limiti i movimenti del capo e del tronco;
Laségue negativo bilateralmente;
statica e deambulazione regolari. Buono il trofismo degli arti.
Apparato genito-urinario: punti ureterali superiori e medi non dolenti.
Organi di senso: fa uso di lenti correttive riferisce per miopia ed astigmatismo;
percepisce normalmente la voce di conversazione alla comune distanza interlocutoria. Esame neurologico e psichico: l'esame neurologico evidenzia un uso prevalente dell'arto superiore sinistro. Il destro presenta un ipoperimetro di circa 2 cm al polso ma le masse muscolari risultano trofiche come trofiche sono anche quelli del cingolo scapolo omerale.
Non disturbi nella statica nella deambulazione. Non altri deficit neurologici. L'esame psichico, condotto con la metodica del libero colloquio, evidenzia un soggetto calmo e tranquillo, che collabora alla visita. Buona la memoria (di fissazione e di rievocazione) ed i poteri di logica e di critica;
grado culturale buono e conforme alla scolarità; non depressione del tono dell'umore né polarizzazione delle idee su problematiche di salute”
(cfr. “Esame obiettivo generale” a pagg. 4-5-6 della relazione peritale).
Nelle considerazioni medico-legali e nelle conclusioni, il c.t.u. ha esposto quanto segue:
“LE CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
è un giovane di 20 anni (è nato il [...]), 18 all'epoca di presentazione Parte_1
della domanda in fase amministrativa, affetto dalle seguenti, sostanziali infermità:
- esiti di intervento di correzione di trasposizione dei grossi vasi con, attualmente, ipertrofia ventricolare sinistra e modesta insufficienza della neoaorta e della neopolmonare;
- asma allergico;
- paralisi della corda vocale di sinistra con buon compenso di quella controlaterale e senza importanti fatti di disfonia;
- modesto deficit dell'emilato destro del corpo con dismetria tra gli arti di 12 mm e modestissimi fatti artrosici.
Altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili. In particolare, non ha trovato riscontro una sindrome ansioso-depressiva che comunque, anche nella forma lieve, non avrebbe raggiunto l'11% necessario per entrare nel computo complessivo dell'invalidità.
Le patologie in diagnosi trovano adeguata conferma in quanto emerso nel corso della visita
e in quanto si evince dalla documentazione sanitaria agli atti.
Passando agli aspetti valutativi, va precisato quanto segue:
- gli esiti di intervento di correzione di trasposizione dei grossi vasi con, attualmente, ipertrofia ventricolare sinistra e modesta insufficienza della neoaorta e della neopolmonare possono essere, nell'insieme, inclusi in una cardiopatia in prima classe NYHA e riconoscere un 25% ovvero il valore intermedio previsto dalla voce tabellare 6441
(miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve, prima classe NYHA); - l'asma allergico può essere inquadrata nella voce tabellare 6003 (asma allergico estrinseco) ed essere valutato con il 21%;
- la paralisi della corda vocale di sinistra con buon compenso di quella controlaterale e senza importanti fatti di disfonia può essere inquadrata, dal punto di vista funzionale nella voce 3303 (disfonia cronica lieve) ed essere valutata con il 10%);
- il modesto deficit dell'emilato destro del corpo includendo in esso anche la lieve dismetria degli arti inferiori e modestissimi fatti artrosici possono essere tutt'inclusi nella voce 7306
(emiparesi emisoma non dominante) ed essere valutati con il 31%. A tal proposito, ricordiamo che le differenze di lunghezza tra gli arti, inferiori ai 20 mm (nella fattispecie 12 mm), non hanno significativa rilevanza funzionale;
In definitiva, tenuto conto delle percentuali appena espresse e considerato che le infermità che non raggiungono l'11% non devono rientrare nel computo complessivo e che per le patologie coesistenti va applicata la formula a scalare, l'invalidità da riconoscersi nella fattispecie è del 59% (cinquantanove per cento).
Detta percentuale può retrodatarsi già a partire dall'epoca di presentazione della domanda in fase amministrativa.
LE CONCLUSIONI
è un giovane di 20 anni, 18 all'epoca di presentazione della domanda in fase Parte_1
amministrativa, affetto dalle seguenti, sostanziali infermità:
- esiti di intervento di correzione di trasposizione dei grossi vasi con, attualmente, ipertrofia ventricolare sinistra e modesta insufficienza della neo aorta e della neo polmonare;
- asma allergico;
- paralisi della corda vocale di sinistra con buon compenso di quella controlaterale e senza importanti fatti di disfonia;
- modesto deficit dell'emilato destro del corpo con dismetria tra gli arti di 12 mm e modestissimi fatti artrosici.
Le infermità suddette, complessivamente considerate, determinano un'invalidità del 59% sin dall'epoca di presentazione della domanda in fase amministrativa” (cfr.
“Considerazioni medico legali” a pagg. 8-9-10 della relazione peritale;
cfr. “Conclusioni” a pagg. 10-11 della relazione peritale). Appare evidente che le percentuali ed i codici invocati da parte istante afferiscano a quadri clinici ben più importanti e gravi di quello in concreto riscontrato dal ctu in sede di esame obiettivo e per come desumibile dalla certificazione in atti.
Da quanto esposto, discende la non necessità di disporre una integrazione alla C.T.U. o una nuova C.T.U. nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto l' accertamento tecnico preventivo, questo Giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni e considerazioni compiute dal c.t.u., manifestando la piena adesione alle conclusioni rassegnate dallo stesso.
A ben vedere, dunque, le critiche alla C.T.U. sono il frutto di divergenti valutazioni medico- legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. disposta in precedenza, peraltro, sostanzialmente conforme alle risultanze dell' esame obiettivo ed alle certificazioni mediche depositate in atti.
Infine, va evidenziato che l' istante ha allegato alle note di trattazione scritta dell' odierna udienza ulteriore nuova documentazione medica (cfr. certificato ortopedico del 12.09.24) senza, però, specificare l' incidenza che il presunto aggravamento patologico avrebbe sullo stato di salute del ricorrente. Parte istante, infatti, con riferimento alla nuova documentazione medica prodotta si limita ad asserire: “L'avv. impugna e CP_1
contesta l'elaborato peritale redatto dal dott. , allega e deposita nuova Persona_1 documentazione medica attestante l'aggravamento dello stato patologico del sig. e Pt_1
precisamente:
• Certificato ortopedico del 12.09.2024 attestante: cervicalgia e lombalgia cronica con discopatie multiple” (cfr. pag. 1 delle note di trattazione scritta).
Occorre precisare che è principio consolidato quello per cui l' obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell' art. 149 disp. att. cod. proc. civ. – l' omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata – presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che la parte, tenuta a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o delle nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l' eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n.
4095/1999; Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 6428/1994).
Premesso che l' art. 149 d.a. c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass. 30860/19), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Cass.
11908/21; Cass.18153/16; Cass. C21151/10) che la violazione dell' art. 149 d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stata dedotta e provata l' esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373 del 2023).
Diversamente opinando (ritenendo, cioè, che il giudice debba d' ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell' istante), in presenza di nuova (e spesso copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica
d' ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l' effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla
Convenzione EDU, che è alla base dell' introduzione del sistema delineato dall' art. 445 bis c.p.c. (Cass. n. 30869 del 2019).
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta nel giudizio avente ad oggetto l'
a.t.p., e, condivisibilmente con essa, si può affermare che nel caso de quo non sussistono i requisiti per la concessione dell' assegno di invalidità.
Le spese di lite si compensano integralmente tenuto conto del complessivo stato patologico della parte.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno, invece, poste a carico dell'
e di parte ricorrente in solido. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e di parte ricorrente in solido CP_2
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 6.05.2024
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma