Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2023, n. 45850
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Sentenza 15 settembre 2023

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Il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non ha effetto preclusivo di un successivo procedimento per la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, avente ad oggetto gli stessi beni ed in danno della medesima persona, nel quale siano dedotti fatti nuovi o siano valutati fatti non rilevanti nel giudizio di prevenzione, comportando solo l'onere di una più rigorosa motivazione circa la sussistenza dei presupposti del provvedimento.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2023, n. 45850
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45850
    Data del deposito : 15 settembre 2023

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