Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2021, n. 3854
CASS
Sentenza 30 novembre 2021

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Nel procedimento di appello a seguito di impugnazione, da parte del pubblico ministero, del rigetto di richiesta di misura cautelare reale, la parte impugnante ha facoltà di produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche se non oggetto di gravame, rilevante ai fini della decisione, a condizione che riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e che sia assicurato il contraddittorio tra le parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, non essendo necessario che tali elementi siano indicati nell'atto di impugnazione, stante la non applicabilità dell'art. 603 cod. proc. pen.

Ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2021, n. 3854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3854
    Data del deposito : 30 novembre 2021

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