Sentenza 30 novembre 2021
Massime • 2
Nel procedimento di appello a seguito di impugnazione, da parte del pubblico ministero, del rigetto di richiesta di misura cautelare reale, la parte impugnante ha facoltà di produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche se non oggetto di gravame, rilevante ai fini della decisione, a condizione che riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e che sia assicurato il contraddittorio tra le parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, non essendo necessario che tali elementi siano indicati nell'atto di impugnazione, stante la non applicabilità dell'art. 603 cod. proc. pen.
Ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2021, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2021 |
Testo completo
03854-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1673/2021 - Presidente - GIOVANNA VERGA CC 30/11/2021- - Relatore SERGIO BELTRANI R.G.N. 22405/2021 IGNAZIO PARDO VITTORIO ZA NN ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RO ED nato a GIUGLIANO in [...] il [...] RA FF nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI sez. riesame misure cautelari. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi, per gli indagati, gli Avv. MARIO GRIFFO e SABATO GRAZIANO, i quali hanno concordemente chiesto, in accoglimento dei motivi di ricorso, ai quali si sono riportati, l'annullamento del provvedimento impugnato. f RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, sezione riesame misure cautelari, ha accolto l'appello del P.m. contro l'ordinanza con la quale altra sezione dello stesso Tribunale, quale giudice procedente, aveva rigettato una richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni (mobili ed immobili) e quote societarie intestate ad PR AL (dichiarato colpevole dal Tribunale procedente, con sentenza non irrevocabile, del reato di concorso in estorsione aggravata) ed alla moglie TA LL. La riforma dell'originario provvedimento di rigetto fonda essenzialmente su due rilievi: - il periodo di c.d. "ragionevolezza temporale" da considerare al fine di ritenere "sospetti" gli incrementi patrimoniali non giustificati dell'imputato non doveva essere limitato al decennio 2000/2010 (come ritenuto dal Tribunale procedente, prendendo come punto di riferimento ad quem il tempus commissi delicti emergente dalla contestazione del reato ascritto all'imputato), ma doveva essere esteso fino alla data della decisione di condanna di primo grado, ovvero fino al 17/09/2020; - con riguardo all'intero periodo da prendere in considerazione ai fini de quibus, sussisteva sproporzione tra gli incrementi patrimoniali documentati dal P.m. (dei quali si richiedeva il sequestro) e la situazione reddituale degli interessati.
2. Contro questo provvedimento, l'imputato e la moglie TA LL (terza interessata, ritualmente assistita da un procuratore speciale) ricorrono congiuntamente, deducendo i motivi che saranno di seguito riepilogati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (come previsto dall'art. 173, comma 1, disp att. cod. proc. pen.).
2.1. In data 09/11/2021, sono stati depositati, nell'interesse dei ricorrenti, motivi nuovi, che reiterano nella sostanza quelli già dedotti. CONSIDERATO IN DIRITTO L'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione riesame misure cautelari, perché il sesto motivo dei ricorsi congiunti è fondato;
i motivi ulteriori sono in parte non consentiti, in parte privi della specificità richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen., in parte manifestamente infondati. 2 1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione di plurime disposizioni di legge, anche di natura convenzionale, e carenza assoluta di motivazione, dolendosi, nella sostanza, del fatto che il disposto sequestro avrebbe violato il principio di proporzione, risultando sequestrati beni e titoli di valore notevolmente eccedente il quantum in ipotesi ricavato dall'imputato PR dalla commissione, in concorso, del reato ascrittogli.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato, poiché la disciplina dettata dall'art. 240-bis cod. pen. non attribuisce alcun rilievo al quantum in ipotesi ricavato dall'imputato dalla commissione del c.d. "reato-spia" ascrittogli. La confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., presuppone, infatti, unicamente che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, se questi sia stato dichiarato colpevole di uno dei cc.dd. "reati- spia" tassativamente indicati, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986 01). - 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione di plurime disposizioni di legge, anche di natura convenzionale, e carenza assoluta di motivazione, dolendosi, nella sostanza, dell'estensione del periodo di ragionevolezza temporale operata dal Tribunale del riesame, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, fino alla data del commesso reato, e quindi oltre il decennio 2000/2010. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione che il collegio condivide e The ribadisce, hanno, infatti, recentemente chiarito 'la confisca ex art. 240-bis cod. pen. può essere disposta in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 01). A tale orientamento risulta essersi correttamente conformato il Tribunale nell'ordinanza impugnata dai ricorrenti.
3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono violazione di plurime disposizioni di legge, anche di natura convenzionale, e carenza assoluta di motivazione, dolendosi, nella sostanza, del fatto che la determinazione del periodo di ragionevolezza temporale operata dal Tribunale del riesame, come retrodatato, 3 avrebbe essenzialmente valorizzato il coinvolgimento dell'imputato PR in una fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso al contrario conclusivamente esclusa.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata dai ricorrenti, valorizza, infatti, come necessario, l'intervenuta condanna per il "reato-spia" di estorsione ascritto all'PR, menzionando l'ulteriore vicenda soltanto in un passaggio argomentativo superfluo, e che risulta, comunque, non avere decisivamente inciso sulle determinazioni conclusivamente assunte.
4. Con il quarto, il quinto ed il settimo motivo, i ricorrenti deducono violazione di plurime disposizioni di legge, anche di natura convenzionale, e carenza assoluta di motivazione, dolendosi, nella sostanza, del fatto che la determinazione riguardante la necessaria "sproporzione" tra la situazione reddituale e la situazione patrimoniale operata dal Tribunale del riesame non avrebbe considerato quanto emergente dalla CTP del prof. Benincasa.
4.1. Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano carenza assoluta di motivazione in ordine alle disponibilità patrimoniali derivanti da attività lecite, sebbene sottratte ad imposizione fiscale: sarebbe stata, infatti, trascurata la regolarizzazione tributaria intervenuta con riferimento ai periodi d'imposta 1997- 2002, della quale emergeva prova documentale dall'elaborato del prof. Benincasa. Si aggiunge, a tal proposito, che, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto di giustificare le proprie disponibilità invocando l'evasione fiscale non potrebbe retroagire rispetto alla data di entrata in vigore del D.lgs. che per primo lo ha introdotto.
4.2. Il sesto motivo è fondato;
gli altri sono, ad un tempo, non consentiti e privi della necessaria specificità.
4.2.1. Deve premettersi che, come già chiarito da questa Corte, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge >> (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 ss.; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). In epoca più recente, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01 ha ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Nella fattispecie, che, come quella in esame, riguardava un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, in applicazione del principio è stato dichiarato inammissibile un ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione.
4.3. Ciò premesso, deve rilevarsi che il sesto motivo è fondato.
4.3.1. I ricorrenti lamentano, con il motivo, carenza assoluta di motivazione quanto ad un elemento ben determinato, specificamente indicato in ricorso e puntualmente documentato, in ordine al quale il provvedimento impugnato risulta del tutto silente. Il precedente giurisprudenziale in proposito citato in ricorso (Sez. 1, n. 1778 del 11/10/2019, dep. 2020, Rv. 278171 - 02) in ordine alla non retroattività delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 161 del 2017 è stato così massimato: "In tema di confisca cd. allargata ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), la previsione di cui all'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo la quale il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", ha natura di norma processuale, giacché non eleva l'evasione fiscale a presupposto dell'ablazione, ma introduce, in capo al predetto, un divieto probatorio destinato ad operare nel contesto d'una ricostruzione delle sue capacità economiche da effettuarsi in termini scomposti, ossia in ragione d'anno con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli acquisti nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non riassuntivi, secondo il metodo di un confronto globale;
ne deriva che la suddetta previsione - in ossequio a criteri di ragionevolezza e tutela dell'affidamento -non può trovare applicazione, anche nei procedimenti in corso, in relazione a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione". In motivazione, la citata sentenza, quanto alle modalità di ricostruzione della sproporzione di valori tra redditi e investimenti, evidenzia la necessità di non k n 5 confondere i piani del giudizio penale e di quello di prevenzione, poiché sarebbe impropria l'applicazione al primo di principi di diritto espressi da Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 ss. in riferimento al secondo. Si precisa, infatti, che il predetto arresto è infatti intervenuto nell'anno 2014 in tema di prevenzione patrimoniale, "ossia in un campo che (...) resta permeato da una diversa modalità ricostruttiva della condizione soggettiva di pericolosità, nel senso che in prevenzione il principio di tassatività - pur presente - è declinato in modo in parte diverso, dato l'utilizzo da parte del legislatore di locuzioni più - - ampie in tema di descrizione della pericolosità generica rilevante (in particolare si veda il testo dell'art. 1 co. 1 lett. B del d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione rimasta in vigore anche dopo la decisione Corte cost. n. 24 del 2019 che ha per converso - - espunto dall'ordinamento, proprio per deficit di tassatività la previsione di cui alla lettera A della medesima disposizione di legge. Da ciò deriva che in sede di prevenzione è possibile fondare il presupposto di pericolosità soggettiva anche su condotte di sistematica e ricorrente evasione fiscale (se penalmente rilevanti) lì dove il profitto di tali illeciti (ossia la quota di reddito risparmiato perchè non destinato all'assolvimento degli obblighi tributari) sia sistematicamente, almeno in parte, utilizzato per fini di sostentamento. L'utilizzo probatorio, in sede di prevenzione, di una condotta contra legem come l'evasione fiscale - sia pure a fini di riequilibrio della sproporzione - finirebbe pertanto col rendere incoerente 'quella' disciplina di legge, fondata sulla stigmatizzazione della condizione di pericolosità soggettiva che abbia aderenza concreta con i presupposti applicativi delle misure personali previste dalla legge. Da ciò è essenzialmente derivata la regola juris, espressa nel citato arresto Repaci, per cui in sede di prevenzione - a differenza di quanto accade per la confisca estesa penale - non è consentito fare ricorso da parte del proposto alla dimostrazione in positivo di condotte di evasione degli obblighi tributari" Proprio tale affermazione di principio conferma, ex adverso, che, fino alla data di entrata in vigore della modifica normativa de qua, "la prova delle condotte di evasione fiscale, a fini di riequilibrio della sproporzione di valori tra redditi e investimenti, è da ritenersi consentita, anche in ragione del fatto che le condotte di evasione fiscale non sono ricomprese nel pur numeroso elenco dei reati - - sorgente (si tratta, pertanto, di una applicazione del principio di tassatività in campo patrimoniale)". Era, peraltro, in precedenza già consolidato, in tema di sequestro e confisca ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, l'orientamento per il quale la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali oggetto di ablazione accumulate da un soggetto condannato per uno dei reati-spia deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse 6 siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali sia che provengano dall'attività economica svolta ma non evidenziata, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che è onere dell'interessato dimostrare che i beni oggetto di sequestro sono stati acquistati con il provento di attività economiche non denunziate al fisco e che, ove l'interessato soddisfi tale onere, il giudice ha l'obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta, in merito, dalla difesa, fornendo adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dagli interessati in ordine alla lecita provenienza dei beni (Sez. 2, n. 45105 del 04/07/2019, in motivazione;
Sez. 1, n. 9678 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 259468 01; Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Rv. 261046 - 01).
4.3.2. E', pertanto, evidente che, avendo i ricorrenti documentato, attraverso l'intervenuta regolarizzazione tributaria intervenuta con riferimento ai periodi d'imposta 1997-2002, che i beni oggetto di sequestro potevano almeno in parte essere stati acquistati con il provento di attività economiche lecite pur se inizialmente non denunziate al fisco, il Tribunale avrebbe avuto l'obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta, in merito, dalla difesa, fornendo adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dagli interessati in ordine alla lecita provenienza quanto meno di parte dei beni de quibus.
4.4. Le residue doglianze sono inaccoglibili, sia perché difettano di specificità (i residui motivi si limitano a dolersi della mancata considerazione di ulteriori allegazioni difensive asseritamente emergenti dall'elaborato del prof. Benincasa, senza compiutamente indicarle ed illustrarne la presunta decisività), sia perché si concretizzano in non consentite censure all'apparato motivazionale posto nel resto a giustificazione delle contestate statuizioni: se si eccettua la lacuna innanzi evidenziata, infatti, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del Tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro (cfr., in particolare ff. 12 ss. dell'ordinanza impugnata) risultano riproposte, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione adeguatamente esaminate, dal che consegue la non enucleabilità di quella carenza assoluta di motivazione che, come premesso, sola risulta deducibile in sede di legittimità.
5. Per le medesime ragioni (cfr. ff. 27 s. dell'ordinanza impugnata) sono inaccoglibili le doglianze di cui all'ottavo motivo (omessa valutazione di una nota riguardante la situazione patrimoniale della TA), che a loro volta si concretizzano in non consentite censure all'apparato motivazionale posto nel resto a giustificazione delle contestate statuizioni dal Tribunale.
6. Il nono motivo (con il quale i ricorrenti lamentano che indebitamente il Tribunale avrebbe valorizzato elementi emergenti da una informativa datata 04/03/2021, sopravvenuta rispetto alla data di presentazione dell'appello) è manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357 - 01), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che, nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti о sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal devolutum, quelli prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa. In argomento, successivamente Sez. 5, n. 17970 del 07/02/2020, Rv. 279398 - 01 ha precisato che, nel procedimento conseguente all'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di misura cautelare personale, il pubblico ministero ha facoltà di produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche non oggetto del gravame, rilevante ai fini della decisione sulla cautela, i quali non devono necessariamente essere indicati nell'atto di impugnazione, stante la non applicabilità dell'art. 603 cod. proc. pen.
6.1. Detti principi, pur enunciati in riferimento alle misure cautelari personali, appaiono ben mutuabili anche in riferimento a quelle reali, attesa la medesimezza del quadro normativo di riferimento.
7. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che colmerà le lacune motivazionali evidenziate in riferimento alle doglianze oggetto del sesto motivo.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 30/11/2021 Il Presidente Il Consigliere estensore 3 FEB. ZUZZDEPOSITATO IN CANCELLERIA Sergio Beltrani Giovanna Verga IL CANCSELTERE Claudia Pianelli T R O O C N 0