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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 836/2025, avente ad oggetto La modifica congiunta delle condizioni di divorzio, vertente tra nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Ubaldo Marrone, rappresentante e difensore;
e nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Gabriella Tutone, rappresentante e difensore;
esaminati gli atti;
visto il parere favorevole del PM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 19/2/2025, e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1 la modifica delle condizioni di divorzio cristallizzate nella sentenza n. 801/2017 del 7-
10/2/2017, emessa a definizione del procedimento n. 11969/2012 R.G., come modificate con successivo decreto del 12-26/4/2019, emesso a definizione del procedimento n.
4721/2018 R.G.
In particolare, le parti hanno premesso che:
1 Le parti hanno quindi concordato quanto segue:
2 All'udienza del 30/4/2025, le parti – con riferimento alla seguente clausola:
- hanno dichiarato di voler apportare la seguente variazione: “sostituendo a pagina 3, terzo rigo, la parola “provvedimento” con la parola “atto notarile” ed aggiungendo di seguito le seguenti parole “che le parti si obbligano a stipulare entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza che definirà il giudizio”.
In tal modo, l'immediato effetto traslativo, inizialmente pattuito, è stato sostituito dall'effetto obbligatorio, avente ad oggetto il predetto trasferimento immobiliare.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
• a modifica delle condizioni di divorzio cristallizzate nella sentenza n. 801/2017 del
7-10/2/2017, emessa a definizione del procedimento n. 11969/2012 R.G., come modificate con successivo decreto del 12-26/4/2019, emesso a definizione del procedimento n. 4721/2018 R.G., dispone che i rapporti tra le parti siano disciplinati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo tra le stesse concordate, secondo le modifiche successivamente apportate, come dianzi riportate;
3 • compensa interamente le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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