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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/10/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OR, in sostituzione dell'udienza del 17 ottobre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art.1 27 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 478/2023 r.g. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv. ti Annunziata Modafferi e Michele Ceruso per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angelo Labrini, Angela M. Fazio, Angela M. Laganà e Dario C. Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_2
presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92.
Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste.
Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 18 febbraio 2023 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è infondata per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito, sia la CTU esperita in sede di ATPO che in tale giudizio hanno escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Le patologie di cui risulta affetta il periziato, sig. , determinano la condizione di Parte_2
soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: grave al 100%. Relativamente al riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento non ricorrono i presupposti in quanto, pur in presenza di patologia cronica, ovvero artrosi, e di esiti di fratture non si determina un grave deficit statico-dinamico essendo il periziato in grado di deambulare autonomamente e senza ausili.
Inoltre egli non presenta alterazioni neuro-cognitive essendo consapevole del proprio io, capace di relazionarsi in modo del tutto normale sia in ambiente familiare che extra-familiare, capace di gestire le proprie risorse economiche.
Relativamente allo status di soggetto portatore di handicap appare evidente che le patologie di cui risulta affetto il periziato sono causa di minorazione prevalentemente fisica. Tuttavia tale minorazione non è determinante la necessità di instaurare intervento assistenziale, sia nella sfera soggettiva che in quella sociale, con carattere globale, permanente e continuativo. Pertanto, per come correttamente riconosciuto dalla CML, il sig. è Parte_2
soggetto portatore di Handicap non grave ai sensi del comma 1 art. 3 della Lg.
104/92”.
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_2
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 20/10/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OR