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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6071 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Florida (USA), 20420 NE 15th Avenue
e
(C.F.: , nata a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._2
Carovigno (BR) strada I traversa Sinistra, Strada Comunale Colombo I, n. 8, elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Mura che le rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ATTRICI
CONTRO
(C. F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3
in Settimo San Pietro (CA), Via Garibaldi n.35, elettivamente domiciliato in Settimo San Pietro
nella Via San Salvatore n.127, presso lo studio dell'avv. Federico Orgiana, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti
CONVENUTO-CONTUMACE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione: - accertare e dichiarare che le signore e sono figlie Parte_1 Parte_2
biologiche del defunto e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Persona_1
Comune di Milano di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, così come prescritto dall'art. 49, lett. O), D.P.R. n. 396/2000; - con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Nell'interesse di parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via principale: accertare e dichiarare, in base alla documentazione prodotta da parte ricorrente ed allegata al ricorso introduttivo, se sussistano o meno i presupposti per il riconoscimento del rapporto di paternità biologica tra le ricorrenti ed il signor . In ogni caso: con Persona_1
compensazione di spese e competenze del presente giudizio”
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio, avanti l'intestato Tribunale, , al fine di ottenere la pronuncia di Controparte_1
dichiarazione di paternità naturale del defunto sig. . Persona_1
A fondamento della domanda le ricorrenti hanno esposto di essere nate a seguito di una stabile relazione intercorsa negli anni sessanta tra la madre, sig.ra e il sig. , Persona_2 Persona_1
deceduto il 14.12.2022; che la relazione affettiva tra i due è stata instaurata verosimilmente intorno al 1967; successivamente i due si sono trasferiti a convivere Milano e di essere nate dopo qualche anno dal loro trasferimento;
che successivamente, si sono presentati nella loro abitazione i genitori del in compagnia di una donna, tale comunicando alla signora Per_1 Per_3 Persona_2
l'avvenuto matrimonio tra il e quest'ultima; che il , si è dunque allontanato dalla casa Per_1 Per_1
familiare ed è andato a vivere con la moglie;
cha nonostante ciò la relazione amorosa è proseguita e per circa un anno il ha contribuito alla gestione delle figlie, tenendole con sé la sera;
che, Per_1
successivamente, il si è ritrasferito in Sardegna con la moglie interrompendo la relazione, Per_1
senza più dar notizie di sé; che da allora non ha più avuto alcun contatto con la compagna e le figlie;
di aver appreso da parenti residenti in [...]che il aveva avuto un altro figlio, Per_1 CP_1
(nato a [...] il [...]) riconosciuto dal alla nascita;
che la signora
[...] Per_1 Persona_4
, all'età di 19 anni ha riallacciato i rapporti con il padre, rientrando in Sardegna per
[...]
incontrarlo e conoscendo nell'occasione anche i nonni ed altri parenti;
che tra i due si è instaurato un rapporto e da allora si sono sentiti telefonicamente ed incontrati sporadicamente;
che il , Per_1
dopo il decesso della moglie (dalla quale non ha avuto figli) ha avviato le pratiche per il riconoscimento della figlia , ma che nelle more, in data 14 dicembre 2022, lo stesso è Parte_1
deceduto; che le ricorrenti venute a conoscenza della decisione di cremare il hanno Per_1
promosso un'azione cautelare volta a sospendere la cremazione per poter procedere al prelievo dei campioni biologici per l'esame del DNA, al fine di conservare elementi di prova da spendere nel giudizio di paternità ex at. 269 c.c.; che nominato un ctu nel procedimento cautelare, lo stesso ha accertato la filiazione naturale con “una probabilità di Paternità (P) pari a 99,99%”.
******
Con memoria depositata in data 24.01.2025 si è costituito domandando che Controparte_1
venisse accertato e dichiarato sulla base delle documentazione in atti la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del rapporto di paternità biologica tra le ricorrenti ed il signor
. Persona_1
Il resistente ha sostenuto di non essere a conoscenza della relazione intrapresa dal padre con un'altra donna e che lo stesso avesse avuto altre figlie;
di aver ricevuto il ricorso cautelare prima di procedere alla cremazione della salma e di aver scelto di non ostacolare l'iter procedimentale rimanendo contumace in quella procedura;
che il procedimento si è concluso con la relazione peritale della Dott.ssa che ha così riconosciuto [..] con una probabilità pari al 99,99%, che Per_5
e sono figlie biologiche del defunto;
di non essere a Parte_1 Parte_2 Persona_1
conoscenza di altri procedimenti aventi ad oggetto le stesse domande del presente giudizio, oppure altre cause connesse, in tutto o in parte, alla presente.
*****
All'udienza del 5.02.2025 i procuratori delle parti hanno confermato le rispettive conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente ha domandato altresì che nulla sia disposto in merito all'attribuzione del cognome che, in ragione dell'età e del ruolo acquisito dalle attrici comporterebbe la compromissione della loro personalità.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
****
Le risultanze genetiche acquisite nel corrente procedimento consentono di ritenere pienamente accertata la paternità biologica prospettata dalle attrici.
L'indagine peritale, eseguita dalla dott.ssa nell'ambito del procedimento cautelare, Persona_6
ha indicato un indice di probabilità della paternità pari a 99,99% che consente di poter affermare
con criterio di elevata probabilità scientifica che e sono figlie Parte_1 Parte_2
biologiche di . Persona_1
Ritiene in conclusione il Tribunale che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata da e debba essere accolta e possano, quindi, essere eseguite le Parte_1 Parte_2
formalità prescritte dalla legge.
Le ragioni di causa consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, - accerta e dichiara che (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.07.1972 e (C.F.: , nata a [...] il [...], sono Parte_2 C.F._2
figlie di , nato a [...] il [...] e deceduto il 14.12.2022. Persona_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Milano di eseguire la relativa annotazione sull'atto di nascita di e . Parte_1 Parte_2
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data 20.05.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6071 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Florida (USA), 20420 NE 15th Avenue
e
(C.F.: , nata a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._2
Carovigno (BR) strada I traversa Sinistra, Strada Comunale Colombo I, n. 8, elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Mura che le rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ATTRICI
CONTRO
(C. F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3
in Settimo San Pietro (CA), Via Garibaldi n.35, elettivamente domiciliato in Settimo San Pietro
nella Via San Salvatore n.127, presso lo studio dell'avv. Federico Orgiana, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti
CONVENUTO-CONTUMACE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione: - accertare e dichiarare che le signore e sono figlie Parte_1 Parte_2
biologiche del defunto e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Persona_1
Comune di Milano di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, così come prescritto dall'art. 49, lett. O), D.P.R. n. 396/2000; - con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Nell'interesse di parte resistente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via principale: accertare e dichiarare, in base alla documentazione prodotta da parte ricorrente ed allegata al ricorso introduttivo, se sussistano o meno i presupposti per il riconoscimento del rapporto di paternità biologica tra le ricorrenti ed il signor . In ogni caso: con Persona_1
compensazione di spese e competenze del presente giudizio”
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio, avanti l'intestato Tribunale, , al fine di ottenere la pronuncia di Controparte_1
dichiarazione di paternità naturale del defunto sig. . Persona_1
A fondamento della domanda le ricorrenti hanno esposto di essere nate a seguito di una stabile relazione intercorsa negli anni sessanta tra la madre, sig.ra e il sig. , Persona_2 Persona_1
deceduto il 14.12.2022; che la relazione affettiva tra i due è stata instaurata verosimilmente intorno al 1967; successivamente i due si sono trasferiti a convivere Milano e di essere nate dopo qualche anno dal loro trasferimento;
che successivamente, si sono presentati nella loro abitazione i genitori del in compagnia di una donna, tale comunicando alla signora Per_1 Per_3 Persona_2
l'avvenuto matrimonio tra il e quest'ultima; che il , si è dunque allontanato dalla casa Per_1 Per_1
familiare ed è andato a vivere con la moglie;
cha nonostante ciò la relazione amorosa è proseguita e per circa un anno il ha contribuito alla gestione delle figlie, tenendole con sé la sera;
che, Per_1
successivamente, il si è ritrasferito in Sardegna con la moglie interrompendo la relazione, Per_1
senza più dar notizie di sé; che da allora non ha più avuto alcun contatto con la compagna e le figlie;
di aver appreso da parenti residenti in [...]che il aveva avuto un altro figlio, Per_1 CP_1
(nato a [...] il [...]) riconosciuto dal alla nascita;
che la signora
[...] Per_1 Persona_4
, all'età di 19 anni ha riallacciato i rapporti con il padre, rientrando in Sardegna per
[...]
incontrarlo e conoscendo nell'occasione anche i nonni ed altri parenti;
che tra i due si è instaurato un rapporto e da allora si sono sentiti telefonicamente ed incontrati sporadicamente;
che il , Per_1
dopo il decesso della moglie (dalla quale non ha avuto figli) ha avviato le pratiche per il riconoscimento della figlia , ma che nelle more, in data 14 dicembre 2022, lo stesso è Parte_1
deceduto; che le ricorrenti venute a conoscenza della decisione di cremare il hanno Per_1
promosso un'azione cautelare volta a sospendere la cremazione per poter procedere al prelievo dei campioni biologici per l'esame del DNA, al fine di conservare elementi di prova da spendere nel giudizio di paternità ex at. 269 c.c.; che nominato un ctu nel procedimento cautelare, lo stesso ha accertato la filiazione naturale con “una probabilità di Paternità (P) pari a 99,99%”.
******
Con memoria depositata in data 24.01.2025 si è costituito domandando che Controparte_1
venisse accertato e dichiarato sulla base delle documentazione in atti la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del rapporto di paternità biologica tra le ricorrenti ed il signor
. Persona_1
Il resistente ha sostenuto di non essere a conoscenza della relazione intrapresa dal padre con un'altra donna e che lo stesso avesse avuto altre figlie;
di aver ricevuto il ricorso cautelare prima di procedere alla cremazione della salma e di aver scelto di non ostacolare l'iter procedimentale rimanendo contumace in quella procedura;
che il procedimento si è concluso con la relazione peritale della Dott.ssa che ha così riconosciuto [..] con una probabilità pari al 99,99%, che Per_5
e sono figlie biologiche del defunto;
di non essere a Parte_1 Parte_2 Persona_1
conoscenza di altri procedimenti aventi ad oggetto le stesse domande del presente giudizio, oppure altre cause connesse, in tutto o in parte, alla presente.
*****
All'udienza del 5.02.2025 i procuratori delle parti hanno confermato le rispettive conclusioni.
Il procuratore di parte ricorrente ha domandato altresì che nulla sia disposto in merito all'attribuzione del cognome che, in ragione dell'età e del ruolo acquisito dalle attrici comporterebbe la compromissione della loro personalità.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
****
Le risultanze genetiche acquisite nel corrente procedimento consentono di ritenere pienamente accertata la paternità biologica prospettata dalle attrici.
L'indagine peritale, eseguita dalla dott.ssa nell'ambito del procedimento cautelare, Persona_6
ha indicato un indice di probabilità della paternità pari a 99,99% che consente di poter affermare
con criterio di elevata probabilità scientifica che e sono figlie Parte_1 Parte_2
biologiche di . Persona_1
Ritiene in conclusione il Tribunale che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità avanzata da e debba essere accolta e possano, quindi, essere eseguite le Parte_1 Parte_2
formalità prescritte dalla legge.
Le ragioni di causa consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, - accerta e dichiara che (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.07.1972 e (C.F.: , nata a [...] il [...], sono Parte_2 C.F._2
figlie di , nato a [...] il [...] e deceduto il 14.12.2022. Persona_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Milano di eseguire la relativa annotazione sull'atto di nascita di e . Parte_1 Parte_2
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data 20.05.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti