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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8213/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Corso Siracusa n. 123/4, Torino presso lo studio dell'avv.
NOGARE' ALESSANDRA e dell'avv. LACOPO TERESA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in TORINO il 31/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 275 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/05/2006. Per_1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 03/03/2021.
Con ricorso depositato il 26/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla può disporsi in punto affidamento e regime di visita del figlio posto che lo stesso, nelle Per_1 more del procedimento, ha raggiunto il diciottesimo anno di età.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SIi
e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il SI corrisponda alla SIa , entro il giorno otto di ogni Parte_2 Pt_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del medesimo, le seguenti somme:
- € 300,00 qualora reperisca occupazione con retribuzione di almeno € 1.300,00;
- € 200,00 qualora reperisca occupazione con retribuzione inferiore ad € 1.300,00.
Le somme predette sono giustificate in ragione del maggior tempo trascorso da con la madre. Per_1
I coniugi si impegnano inoltre a sostenere al 50% le spese scolastiche (compresi i futuri eventuali soggiorni studio, le spese di trasporto e le spese tutte per l'eventuale successiva facoltà universitaria), le spese mediche (comprese quelle dentistiche) non coperte dal S.S.N. e le spese ludico sportive, nonché le spese per l'acquisto dei capi di abbigliamento più costosi (a titolo esemplificativo scarpe e capi spalla), spese tutte che dovranno essere documentate e previamente concordate o necessitate e che dovranno essere rimborsate all'altro coniuge entro trenta giorni dalla richiesta. I coniugi concordano che, per quanto non espressamente regolamentato, si farà riferimento al protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del foro di Torino del marzo 2016. La somma di cui sopra (indipendentemente da quale dovrà essere applicata in ragione del reddito dell'obbligato) sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, a partire dallo stesso mese dell'anno successivo a quello di emissione della sentenza di divorzio.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di voler procedere alla separazione del loro patrimonio immobiliare nel seguente modo: il SI si impegna a trasferire alla moglie Parte_2
, che si impegna ad accettare, entro 90 giorni dalla data di emissione della sentenza Parte_1 di divorzio incaricando a tal fine il notaio di Torino, la quota di comproprietà (50 %) Persona_2 dei seguenti beni immobili:
-abitazione coniugale, sita in Torino, via De Sanctis n. 76 già individuata al Catasto Fabbricati del
Comune di Torino: Foglio 76, n. 971, sub 14, piano 4, zona censuaria 3, cat. A/3, cl 5, vani 4,5, R.C.
€ 418,33 e successivamente, in seguito a variazione degli identificativi per allineamento mappe: Foglio 1232, particella 428, sub 14, zona censuaria 3, cat A/3, classe 5, 4,5 vani, rendita 418,33;
-cantina al piano cantinato del medesimo immobile contraddistinta con il numero 10.
La SIa si impegna a corrispondere al SI , entro la data del rogito Parte_1 Parte_2 notarile di trasferimento della quota dell'immobile, la somma di € cinquantacinquemila/00, a titolo di conguaglio e compensazione a definizione complessiva delle ragioni di debito credito derivanti dal rapporto di coniugio.
PRENDE ATTO che i trasferimenti mobiliari ed immobiliari di cui sopra si rendono necessari in seguito alla crisi coniugale ed al fine di definire - con la modalità della compensazione - i rapporti di debito credito nascenti dal rapporto di coniugio: non costituiscono compravendita né donazione essendo finalizzate a regolare e risolvere i rapporti scaturenti dal matrimonio. Per l'effetto, i coniugi dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19, L. 74/1987.
PRENDE ATTO che la SIa si farà esclusivo carico di ogni spesa anche straordinaria, Pt_1 collegata e derivante dalla proprietà e possesso dell'immobile già coniugale di via De Sanctis 76, Torino, anche qualora deliberata prima dell'acquisto della quota di comproprietà del SI
[...]
. Pt_2
PRENDE ATTO che il SI è consapevole sin d'ora e prende atto che l'attuale Parte_2 compagno della SIa trasferirà la propria residenza presso la casa coniugale anche prima Pt_1 del trasferimento della quota dell'immobile.
PRENDE ATTO che il cane di famiglia rimarrà presso l'abitazione della SIa , che ne Pt_1 risulta intestataria all'anagrafe canina e se ne occuperà in via esclusiva.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano che, fermo l'esatto adempimento delle condizioni di cui alle conclusioni del presente ricorso, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere a nessun titolo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8213/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Corso Siracusa n. 123/4, Torino presso lo studio dell'avv.
NOGARE' ALESSANDRA e dell'avv. LACOPO TERESA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in TORINO il 31/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 275 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/05/2006. Per_1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 03/03/2021.
Con ricorso depositato il 26/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla può disporsi in punto affidamento e regime di visita del figlio posto che lo stesso, nelle Per_1 more del procedimento, ha raggiunto il diciottesimo anno di età.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SIi
e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il SI corrisponda alla SIa , entro il giorno otto di ogni Parte_2 Pt_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del medesimo, le seguenti somme:
- € 300,00 qualora reperisca occupazione con retribuzione di almeno € 1.300,00;
- € 200,00 qualora reperisca occupazione con retribuzione inferiore ad € 1.300,00.
Le somme predette sono giustificate in ragione del maggior tempo trascorso da con la madre. Per_1
I coniugi si impegnano inoltre a sostenere al 50% le spese scolastiche (compresi i futuri eventuali soggiorni studio, le spese di trasporto e le spese tutte per l'eventuale successiva facoltà universitaria), le spese mediche (comprese quelle dentistiche) non coperte dal S.S.N. e le spese ludico sportive, nonché le spese per l'acquisto dei capi di abbigliamento più costosi (a titolo esemplificativo scarpe e capi spalla), spese tutte che dovranno essere documentate e previamente concordate o necessitate e che dovranno essere rimborsate all'altro coniuge entro trenta giorni dalla richiesta. I coniugi concordano che, per quanto non espressamente regolamentato, si farà riferimento al protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del foro di Torino del marzo 2016. La somma di cui sopra (indipendentemente da quale dovrà essere applicata in ragione del reddito dell'obbligato) sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, a partire dallo stesso mese dell'anno successivo a quello di emissione della sentenza di divorzio.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di voler procedere alla separazione del loro patrimonio immobiliare nel seguente modo: il SI si impegna a trasferire alla moglie Parte_2
, che si impegna ad accettare, entro 90 giorni dalla data di emissione della sentenza Parte_1 di divorzio incaricando a tal fine il notaio di Torino, la quota di comproprietà (50 %) Persona_2 dei seguenti beni immobili:
-abitazione coniugale, sita in Torino, via De Sanctis n. 76 già individuata al Catasto Fabbricati del
Comune di Torino: Foglio 76, n. 971, sub 14, piano 4, zona censuaria 3, cat. A/3, cl 5, vani 4,5, R.C.
€ 418,33 e successivamente, in seguito a variazione degli identificativi per allineamento mappe: Foglio 1232, particella 428, sub 14, zona censuaria 3, cat A/3, classe 5, 4,5 vani, rendita 418,33;
-cantina al piano cantinato del medesimo immobile contraddistinta con il numero 10.
La SIa si impegna a corrispondere al SI , entro la data del rogito Parte_1 Parte_2 notarile di trasferimento della quota dell'immobile, la somma di € cinquantacinquemila/00, a titolo di conguaglio e compensazione a definizione complessiva delle ragioni di debito credito derivanti dal rapporto di coniugio.
PRENDE ATTO che i trasferimenti mobiliari ed immobiliari di cui sopra si rendono necessari in seguito alla crisi coniugale ed al fine di definire - con la modalità della compensazione - i rapporti di debito credito nascenti dal rapporto di coniugio: non costituiscono compravendita né donazione essendo finalizzate a regolare e risolvere i rapporti scaturenti dal matrimonio. Per l'effetto, i coniugi dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19, L. 74/1987.
PRENDE ATTO che la SIa si farà esclusivo carico di ogni spesa anche straordinaria, Pt_1 collegata e derivante dalla proprietà e possesso dell'immobile già coniugale di via De Sanctis 76, Torino, anche qualora deliberata prima dell'acquisto della quota di comproprietà del SI
[...]
. Pt_2
PRENDE ATTO che il SI è consapevole sin d'ora e prende atto che l'attuale Parte_2 compagno della SIa trasferirà la propria residenza presso la casa coniugale anche prima Pt_1 del trasferimento della quota dell'immobile.
PRENDE ATTO che il cane di famiglia rimarrà presso l'abitazione della SIa , che ne Pt_1 risulta intestataria all'anagrafe canina e se ne occuperà in via esclusiva.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano che, fermo l'esatto adempimento delle condizioni di cui alle conclusioni del presente ricorso, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere a nessun titolo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.