Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Il Collegio della Prima Sezione Civile, composto dai signori magistrati:
dott. CLAUDIO CASARANO - Presidente
dott. ANTONIO PENSATO - Giudice
dott. ANTONIO ATTANASIO - Giudice rel.
deliberando sul reclamo proposto da avverso l'ordinanza reiettiva del suo ricorso ex art.700 Parte_1
cpc resa il 4.12.24 dal Giudice dott.ssa Federica Rotondo, esaminati gli atti e documenti, nel contraddittorio della reclamata Controparte_1
:
[...]
l'impugnazione va rigettata.
Pt_ I) Il lamenta che il primo giudice, lungi dal valorizzare gli elementi forniti a sostegno delle proprie ragioni dominicali (stante la dedotta allocazione delle tubazioni idriche e del gas del vicino a distanza inferiore a quella prescritta dall'art.889/2 c.c.), ha ritenuto a priori inutilizzabile l'a.t.p. svolto dinanzi al giudice di pace senza però considerare che, sul piano probatorio, l'elaborato peritale è funzionale alle esigenze cautelari perché accerta e documenta l'abuso della . CP_1
La doglianza non ha pregio.
Il giudice, senza deviare dal thema decidendum, ha analizzato la questione circa l'utilizzabilità della relazione e dei fatti accertati dal tecnico, escludendo, correttamente, che l'intero incarto possa offrire elementi di prova idonei dal momento che l'attività di accertamento peritale è stata svolta in un procedura giudiziale cui è rimasta estranea la , la quale, d'altro canto, ha contestato quelle risultanze e, CP_1
nello specifico, l'abusività delle opere edili ed il posizionamento dei tubi di alimentazione a distanza
Pt_ dall'abitazione del inferiore a quella legale.
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in loco dal consulente fonologo - come invece sostiene il reclamante - e, considerato che “il ricorrente non ha introdotto altri elementi a sostegno” (pag. 5 dell'ordinanza) il giudice ha motivatamente escluso la ricorrenza del fumus (tenuto conto altresì che in materia condominiale le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella relativa alle distanze delle tubazioni, vanno applicate a ragion veduta:
Cass.16/12633);
II) è ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui il pregiudizio imminente ed irreparabile previsto dall'art.700 cpc ricorre quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto,
principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (che, come tali, richiedono un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela).
Pt_ Il periculum paventato dal , legato al protrarsi delle immissioni sonore provenienti dal vano cucina (e relativi impianti) del viciniore, è quello di un possibile aggravamento delle condizioni di salute sue e dei familiari conviventi (v. atto introduttivo).
Il giudice di prime cure ha evidenziato, a ragione, che non vi sono puntuali riscontri tali da avvalorare la tesi della correlazione tra esposizione ai rumori molesti - saltuari e legati più che altro al flusso d'acqua del rubinetto ed ai rumori di piatti e stoviglie - e grave pregiudizio lamentato.
L'esposizione, peraltro, perdura da anni e l'aver instaurato il procedimento cautelare solo nel giugno '24
Pt_ rivela un atteggiamento “tollerante” del di per sé incompatibile con le ragioni di urgenza e con l'asserita irreparabilità delle conseguenze dannose.
Le deduzioni del reclamante non colgono nel segno, anche perché delineano dei “nova” (la presunzione di
Pt_ pericolosità delle tubazioni impiantate a poca distanza dall'appartamento del ) che non possono trovare ingresso in sede d'impugnazione.
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Le spese del gravame seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Collegio, così provvede:
- rigetta il reclamo proposto da e, per l'effetto, lo condanna a rifondere alla controparte le Parte_1
competenze del gravame, che liquida in euro 1.626,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10.3.2025
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
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