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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 187/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FAZIO MONICA
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MANDAGLIO VINCENZINA e dell'avv. PRICOCO MARIA ANGELA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n. 816, emessa il 12/09/19, pubblicata il 12/09/19, non notificata, rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le ulteriori domande per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 39 emesso in data 15/01/18 dal
Giudice Unico del Tribunale di Palmi.
In via subordinata: rigettata l'avversaria opposizione, condannare il al pagamento Controparte_1 della somma di € 585.414,20, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché della somma di € 18.471,31, per il mancato pagamento delle NDI, meglio descritte nell'estratto notarile, oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14,
n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal
D.Lgs. n. 192 del 9/11/12.
In ogni caso, condannare il in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
al pagamento di tutte le spese di lite, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata:
- rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 816 del 12.09.2019 emessa Parte_1
dal Tribunale Ordinario di Palmi;
- condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 11.3.2020, (di seguito Parte_1
Par
impugnava la sentenza del Tribunale di Palmi n. 816/2019, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dal al DI n. 39/2018, e revocato il Controparte_1
decreto opposto.
L'appellante deduceva l'omessa pronuncia sulla validità dell'accordo – piano di rientro richiamato nel provvedimento n. 28619 del 30.12.2016, e la errata decisione in merito alla efficacia della cessione di credito nei confronti del Controparte_1
pag. 2/8 Si costituiva in giudizio il che concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'appello, in difetto di vizi procedurali e sostanziali.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'esame dell'appello deve prendere le mosse dal secondo motivo, poiché pregiudiziale rispetto al primo. Difatti, la decisione di primo grado non prende in esame l'esistenza del credito, fermandosi alla inefficacia della cessione del credito vantato nei confronti del comune di all'attuale appellante, cessionaria della . CP_1 CP_2
La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla cessione in esame l'art. 106 comma
13 d.lgs. 50/2016, che prevede la inefficacia delle cessioni di credito nei confronti della
PA nel caso di rifiuto intervenuto nei 45 giorni dalla notifica della cessione.
La decisione deve essere confermata, sebbene la normativa applicabile non sia quella indicata in sentenza.
La legge n. 2248/1865 sul contenzioso amministrativo prevede, infatti, all'art. 9 che
“sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. La successiva normativa di cui al RD n. 2440/1923 ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla Legge
2248/1865, ed in particolare l'art. 70 del predetto RD prevede che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'articolo 117 del D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Il legislatore in questa norma ha ritenuto opportuno introdurre, oltre al meccanismo del consenso, anche pag. 3/8 quello del silenzio assenso al fine di garantire maggior certezza del diritto nei confronti dei soggetti privati.
La deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito può essere tuttavia applicata solo ai contratti di durata, dovendosi escludere l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea, cui resta applicabile quanto stabilito dall'articolo 1260 c.c., salvo le disposizioni sulla forma della cessione previste dall'articolo 69 c.3 del Regio Decreto
n. 2440/1923.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che (sentenza n.981/2002) “il divieto di cessione senza l'adesione della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto”.
Viene in particolare rilevato come lo scopo della disciplina normativa illustrata (che contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile prevede il consenso del debitore ceduto/pubblica amministrazione per l'efficacia della cessione di credito), dalla giurisprudenza sia individuato nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore o il contraente possa privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture, ritenendo, dunque, necessario il consenso del debitore ceduto affinché la P.A., committente ed interessata a che l'appaltatore conservi i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli ha in parte fornito, possa controllare a chi venga ceduto il credito.
Si pone, tuttavia, in evidenza che la disposizione richiamata (art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, ed il divieto di cessione del credito senza l'adesione della
P.A.) si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.),
pag. 4/8 l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr, Cass. n. 18339/2014).
La disciplina del d.lgs. n. 163/2006 è tuttavia applicabile al corrispettivo di “appalto, concessione o concorso di progettazione”, e non al contratto di somministrazione di energia elettrica, in quanto il codice dei contratti del 2006 non trova applicazione per gli
“appalti per la fornitura di energia…” o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25 del d.lgs. n. 163/2006).
In questi settori c.d. esclusi deve ritenersi ancora applicabile la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, né può reputarsi applicabile l'art. 106 del d.lgs n.
50/2016, visto che il contratto di fornitura è stato sottoscritto nella vigenza del d.lgs.
163/2006.
Le disposizioni degli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 sono certamente applicabili agli enti locali, e la giurisprudenza citata dall'appellante appare inconferente, in quanto si riferisce alla applicabilità dell'art. 69 del rd citato agli enti locali per le cessioni anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999 (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 6,
15/10/2020, n. 22315, Rv. 659435 - 01), per cui certamente la norma di cui all'art. 70 del R.D. è applicabile alla cessione de quo, intervenuta nel 2016.
Si deve, altresì, prendere atto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale di merito, secondo il quale il divieto di cessione in assenza di adesione della P.A (secondo l'art. 70, r.d. 18 novembre 1923, n. 2240) non è applicabile al caso di cessione di crediti derivanti da somministrazioni di energia elettrica integralmente eseguite e fornite prima della stipula della cessione;
e ciò a prescindere della cessazione o meno del rapporto alla data della cessione (cfr., T. Palermo, 7 gennaio 2023, n. 95 e C.d.A. Milano, 7 luglio
2020, n. 1700, C.d.A. L'Aquila, 4 dicembre 2018 n. 2276). La ragione è da rinvenirsi nel fatto che le singole fatture costituiscono il corrispettivo per la fornitura di un quantitativo di energia che (all'atto della registrazione contabile) è stato già immesso nella disponibilità del cliente, ed in ogni caso non si giustificherebbe la particolare tutela prevista dalla normativa per evitare che l'impresa non abbia la disponibilità economica necessaria per la prosecuzione della fornitura.
pag. 5/8 La tesi, sia pure suggestiva, non è convincente. La somministrazione di energia elettrica
è un contratto di durata per definizione, e la fornitura viene pagata a scadenze predeterminate in relazione al consumo, salvo conguaglio (normalmente annuale). Non vi è quindi corrispondenza tra singola fattura e fornitura periodica, non potendosi ricostruire il contratto di somministrazione di energia quale contratto ad esecuzione frazionata ed istantanea, in quanto la fornitura di energia elettrica è continua nel tempo e non ad esecuzione ripetuta (come il caso di fornitura di cibo o bevande). La diversa qualificazione contenuta nelle sentenze di merito sopra citate riconduce il contratto di somministrazione nell'alveo del contratto di vendita a consegne ripartite, che tuttavia ha ad oggetto una quantità predeterminata di cose da fornirsi in più riprese, al contrario della fornitura/somministrazione di energia elettrica, in cui la durata ha carattere essenziale ed in cui la fornitura corrisponde ad un bisogno durevole del somministrato.
Tanto appare anche evidente analizzando le specifiche fatture cedute, alcune a credito ed altre a debito, e l'estratto conto che riporta fatture in acconto ed a saldo, tipiche del rapporto di fornitura in esame.
Questa Corte non condivide, inoltre, la tesi interpretativa che, utilizzando come principale criterio interpretativo la ratio legis, restringe l'ambito oggettivo di applicazione della norma, escludendo il contratto di fornitura di energia elettrica, contratto invece chiaramente ricompresi nella lettera della disposizione normativa.
L'art.70 del RD 2440 del 1923, infatti, impone espressamente il rispetto dell'art. 9 della legge 2248/1965, che prevede la adesione della PA debitrice alla cessione nel caso di crediti derivanti da somministrazioni e forniture, sicché l'interpretazione restrittiva della norma non può giungere sino alla abrogazione di una sua parte.
Si deve escludere quindi l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1260 c.c. alla cessione di crediti inerenti forniture energetiche e/o di gas, sebbene attestate dalla relativa fattura commerciale, dovendosi invece fare applicazione dell'art. 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, finché il contratto di fornitura è in corso.
Nel caso in esame, la disciplina sopra descritta appare applicabile alla fattispecie per cui
è causa, sia sotto il profilo soggettivo (riferendosi a tutte le articolazioni della P.A., ivi compresi gli enti locali) sia sotto il profilo oggettivo (fondandosi il credito ceduto all'appellante su un contratto di fornitura e somministrazione di energia elettrica), e pag. 6/8 detta applicabilità è ammessa dalla stessa cessionaria, essendo richiamata la disciplina de qua nell'art. 7 del contratto di cessione azionato.
2.1. A fronte dell'espresso rifiuto della cessione da parte del comune di CP_1
l'appellante eccepiva la inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 70 RD citato in quanto il contratto doveva ritenersi cessato, e lamentava la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che l'onere della prova della cessazione incombesse sull'opposta e non sull'ente locale, e nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile la Par prova articolata dalla per dimostrare la intervenuta cessazione.
Entrambi i rilievi sono privi di pregio. L'onere della prova della inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 70 RD 2440 del 1923 per cessazione del contratto grava sulla Par parte che lo eccepisce, ossia sulla avendo il dimostrato l'esistenza del CP_1
contratto di fornitura, che deve ritenersi in corso fino a prova contraria. La prova doveva essere fornita dalla parte che ha dedotto la inapplicabilità della disposizione, e certamente detto onere non poteva essere assolto tramite le richieste istruttorie dell'appellante/opposto in primo grado, in quanto il capitolo di prova articolato era evidentemente inammissibile, richiedendo una valutazione del testimone sugli effetti del contratto ed introducendo altri elementi (tra cui la cessione del contratto ad ). Pt_3
Dalla stessa documentazione prodotta dall'appellante in primo grado (all. 1 delle memorie istruttorie) risulta che la fornitura era in corso nel 2018, tanto che nell'estratto conto prodotto la fornitura risulta in essere con e l'ultima fattura indicata (per il Pt_3
2018) è in acconto.
2.3. Il rigetto del secondo motivo di appello rende superfluo l'esame del primo motivo, essendo del tutto irrilevante la ammissione del credito nei confronti del creditore cedente rispetto alla posizione della cessionaria.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, dovendosi confermare la sentenza impugnata nei termini sopra indicati.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 13.078,00 (€ 2.853,00 per la fase di studio, € 1659,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, € 4.744,00 per la fase decisionale).
pag. 7/8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 816/2019, Parte_1
così provvede:
1. rigetta l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 13.078,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 187/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FAZIO MONICA
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MANDAGLIO VINCENZINA e dell'avv. PRICOCO MARIA ANGELA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n. 816, emessa il 12/09/19, pubblicata il 12/09/19, non notificata, rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le ulteriori domande per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 39 emesso in data 15/01/18 dal
Giudice Unico del Tribunale di Palmi.
In via subordinata: rigettata l'avversaria opposizione, condannare il al pagamento Controparte_1 della somma di € 585.414,20, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché della somma di € 18.471,31, per il mancato pagamento delle NDI, meglio descritte nell'estratto notarile, oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14,
n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal
D.Lgs. n. 192 del 9/11/12.
In ogni caso, condannare il in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
al pagamento di tutte le spese di lite, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata:
- rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 816 del 12.09.2019 emessa Parte_1
dal Tribunale Ordinario di Palmi;
- condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 11.3.2020, (di seguito Parte_1
Par
impugnava la sentenza del Tribunale di Palmi n. 816/2019, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dal al DI n. 39/2018, e revocato il Controparte_1
decreto opposto.
L'appellante deduceva l'omessa pronuncia sulla validità dell'accordo – piano di rientro richiamato nel provvedimento n. 28619 del 30.12.2016, e la errata decisione in merito alla efficacia della cessione di credito nei confronti del Controparte_1
pag. 2/8 Si costituiva in giudizio il che concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'appello, in difetto di vizi procedurali e sostanziali.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'esame dell'appello deve prendere le mosse dal secondo motivo, poiché pregiudiziale rispetto al primo. Difatti, la decisione di primo grado non prende in esame l'esistenza del credito, fermandosi alla inefficacia della cessione del credito vantato nei confronti del comune di all'attuale appellante, cessionaria della . CP_1 CP_2
La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla cessione in esame l'art. 106 comma
13 d.lgs. 50/2016, che prevede la inefficacia delle cessioni di credito nei confronti della
PA nel caso di rifiuto intervenuto nei 45 giorni dalla notifica della cessione.
La decisione deve essere confermata, sebbene la normativa applicabile non sia quella indicata in sentenza.
La legge n. 2248/1865 sul contenzioso amministrativo prevede, infatti, all'art. 9 che
“sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. La successiva normativa di cui al RD n. 2440/1923 ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla Legge
2248/1865, ed in particolare l'art. 70 del predetto RD prevede che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'articolo 117 del D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Il legislatore in questa norma ha ritenuto opportuno introdurre, oltre al meccanismo del consenso, anche pag. 3/8 quello del silenzio assenso al fine di garantire maggior certezza del diritto nei confronti dei soggetti privati.
La deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito può essere tuttavia applicata solo ai contratti di durata, dovendosi escludere l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea, cui resta applicabile quanto stabilito dall'articolo 1260 c.c., salvo le disposizioni sulla forma della cessione previste dall'articolo 69 c.3 del Regio Decreto
n. 2440/1923.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che (sentenza n.981/2002) “il divieto di cessione senza l'adesione della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto”.
Viene in particolare rilevato come lo scopo della disciplina normativa illustrata (che contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile prevede il consenso del debitore ceduto/pubblica amministrazione per l'efficacia della cessione di credito), dalla giurisprudenza sia individuato nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore o il contraente possa privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture, ritenendo, dunque, necessario il consenso del debitore ceduto affinché la P.A., committente ed interessata a che l'appaltatore conservi i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli ha in parte fornito, possa controllare a chi venga ceduto il credito.
Si pone, tuttavia, in evidenza che la disposizione richiamata (art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, ed il divieto di cessione del credito senza l'adesione della
P.A.) si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.),
pag. 4/8 l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr, Cass. n. 18339/2014).
La disciplina del d.lgs. n. 163/2006 è tuttavia applicabile al corrispettivo di “appalto, concessione o concorso di progettazione”, e non al contratto di somministrazione di energia elettrica, in quanto il codice dei contratti del 2006 non trova applicazione per gli
“appalti per la fornitura di energia…” o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25 del d.lgs. n. 163/2006).
In questi settori c.d. esclusi deve ritenersi ancora applicabile la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, né può reputarsi applicabile l'art. 106 del d.lgs n.
50/2016, visto che il contratto di fornitura è stato sottoscritto nella vigenza del d.lgs.
163/2006.
Le disposizioni degli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 sono certamente applicabili agli enti locali, e la giurisprudenza citata dall'appellante appare inconferente, in quanto si riferisce alla applicabilità dell'art. 69 del rd citato agli enti locali per le cessioni anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999 (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 6,
15/10/2020, n. 22315, Rv. 659435 - 01), per cui certamente la norma di cui all'art. 70 del R.D. è applicabile alla cessione de quo, intervenuta nel 2016.
Si deve, altresì, prendere atto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale di merito, secondo il quale il divieto di cessione in assenza di adesione della P.A (secondo l'art. 70, r.d. 18 novembre 1923, n. 2240) non è applicabile al caso di cessione di crediti derivanti da somministrazioni di energia elettrica integralmente eseguite e fornite prima della stipula della cessione;
e ciò a prescindere della cessazione o meno del rapporto alla data della cessione (cfr., T. Palermo, 7 gennaio 2023, n. 95 e C.d.A. Milano, 7 luglio
2020, n. 1700, C.d.A. L'Aquila, 4 dicembre 2018 n. 2276). La ragione è da rinvenirsi nel fatto che le singole fatture costituiscono il corrispettivo per la fornitura di un quantitativo di energia che (all'atto della registrazione contabile) è stato già immesso nella disponibilità del cliente, ed in ogni caso non si giustificherebbe la particolare tutela prevista dalla normativa per evitare che l'impresa non abbia la disponibilità economica necessaria per la prosecuzione della fornitura.
pag. 5/8 La tesi, sia pure suggestiva, non è convincente. La somministrazione di energia elettrica
è un contratto di durata per definizione, e la fornitura viene pagata a scadenze predeterminate in relazione al consumo, salvo conguaglio (normalmente annuale). Non vi è quindi corrispondenza tra singola fattura e fornitura periodica, non potendosi ricostruire il contratto di somministrazione di energia quale contratto ad esecuzione frazionata ed istantanea, in quanto la fornitura di energia elettrica è continua nel tempo e non ad esecuzione ripetuta (come il caso di fornitura di cibo o bevande). La diversa qualificazione contenuta nelle sentenze di merito sopra citate riconduce il contratto di somministrazione nell'alveo del contratto di vendita a consegne ripartite, che tuttavia ha ad oggetto una quantità predeterminata di cose da fornirsi in più riprese, al contrario della fornitura/somministrazione di energia elettrica, in cui la durata ha carattere essenziale ed in cui la fornitura corrisponde ad un bisogno durevole del somministrato.
Tanto appare anche evidente analizzando le specifiche fatture cedute, alcune a credito ed altre a debito, e l'estratto conto che riporta fatture in acconto ed a saldo, tipiche del rapporto di fornitura in esame.
Questa Corte non condivide, inoltre, la tesi interpretativa che, utilizzando come principale criterio interpretativo la ratio legis, restringe l'ambito oggettivo di applicazione della norma, escludendo il contratto di fornitura di energia elettrica, contratto invece chiaramente ricompresi nella lettera della disposizione normativa.
L'art.70 del RD 2440 del 1923, infatti, impone espressamente il rispetto dell'art. 9 della legge 2248/1965, che prevede la adesione della PA debitrice alla cessione nel caso di crediti derivanti da somministrazioni e forniture, sicché l'interpretazione restrittiva della norma non può giungere sino alla abrogazione di una sua parte.
Si deve escludere quindi l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1260 c.c. alla cessione di crediti inerenti forniture energetiche e/o di gas, sebbene attestate dalla relativa fattura commerciale, dovendosi invece fare applicazione dell'art. 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, finché il contratto di fornitura è in corso.
Nel caso in esame, la disciplina sopra descritta appare applicabile alla fattispecie per cui
è causa, sia sotto il profilo soggettivo (riferendosi a tutte le articolazioni della P.A., ivi compresi gli enti locali) sia sotto il profilo oggettivo (fondandosi il credito ceduto all'appellante su un contratto di fornitura e somministrazione di energia elettrica), e pag. 6/8 detta applicabilità è ammessa dalla stessa cessionaria, essendo richiamata la disciplina de qua nell'art. 7 del contratto di cessione azionato.
2.1. A fronte dell'espresso rifiuto della cessione da parte del comune di CP_1
l'appellante eccepiva la inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 70 RD citato in quanto il contratto doveva ritenersi cessato, e lamentava la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che l'onere della prova della cessazione incombesse sull'opposta e non sull'ente locale, e nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile la Par prova articolata dalla per dimostrare la intervenuta cessazione.
Entrambi i rilievi sono privi di pregio. L'onere della prova della inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 70 RD 2440 del 1923 per cessazione del contratto grava sulla Par parte che lo eccepisce, ossia sulla avendo il dimostrato l'esistenza del CP_1
contratto di fornitura, che deve ritenersi in corso fino a prova contraria. La prova doveva essere fornita dalla parte che ha dedotto la inapplicabilità della disposizione, e certamente detto onere non poteva essere assolto tramite le richieste istruttorie dell'appellante/opposto in primo grado, in quanto il capitolo di prova articolato era evidentemente inammissibile, richiedendo una valutazione del testimone sugli effetti del contratto ed introducendo altri elementi (tra cui la cessione del contratto ad ). Pt_3
Dalla stessa documentazione prodotta dall'appellante in primo grado (all. 1 delle memorie istruttorie) risulta che la fornitura era in corso nel 2018, tanto che nell'estratto conto prodotto la fornitura risulta in essere con e l'ultima fattura indicata (per il Pt_3
2018) è in acconto.
2.3. Il rigetto del secondo motivo di appello rende superfluo l'esame del primo motivo, essendo del tutto irrilevante la ammissione del credito nei confronti del creditore cedente rispetto alla posizione della cessionaria.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, dovendosi confermare la sentenza impugnata nei termini sopra indicati.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 13.078,00 (€ 2.853,00 per la fase di studio, € 1659,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, € 4.744,00 per la fase decisionale).
pag. 7/8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 816/2019, Parte_1
così provvede:
1. rigetta l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 13.078,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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