Articolo 12 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 11Articolo 13
Versione
17 dicembre 1988
Art. 12. 1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988