Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 6040/2018r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 6040/2018 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 958/2018, pubblicata in data 10.05.2018
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sautariello Carmine (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Fimmanò Francesco sito in Napoli, Centro Direzionale, Isola E1, Piano II, int.12
APPELLANTE
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Simone (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo sito in Napoli, Corso Umberto I, n.22
APPELLATA
pagina 1 di 7
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 24.11.2015, conveniva in Parte_1
giudizio la al fine di ottenere la condanna di quest'ultima alla Controparte_1
restituzione delle somme che assumeva da essa percepite indebitamente in forza del contratto di mutuo stipulato in data 25.03.1997, divenuto usurario dopo l'entrata in vigore della legge 109/1996.
Si costituiva la convenuta, che, nell'opporsi alle avverse pretese, deduceva l'irretroattività della citata legge oltre che l'irrilevanza degli interessi moratori al fine del calcolo dell'usura. Chiedeva, pertanto, all'autorità adita il rigetto dell'avversa pretesa.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n 958/2018, pubblicata in data 10.05.2018, così provvedeva: “1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna Parte_1
al pagamento in favore della in persona del
[...] Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, liquidate in € 11.500,00 per compensi professionali, oltre il 15%
a titolo di rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. pone le spese occorse per la redazione dell'elaborato peritale definitivamente a carico di parte attrice.”.
con atto notificato in data 6.12.2018, proponeva appello avverso Parte_1
la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di due motivi di gravame.
Chiedeva, in particolare, all'adita Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare 1. sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. e per i motivi di cui in narrativa, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 958/2017, nella parte in cui ha condannato il Dott. al pagamento delle spese di lite in favore Pt_1
dell'istituto di credito ricorrendone gravi e fondati motivi;
Nel Controparte_1
merito 2. per i motivi sopra esposti accertare e dichiarare l'illogicità della sentenza
pagina 2 di 7 nei capi impugnati e conseguentemente in riforma del provvedimento medesimo, revocare la condanna alle spese inflitta all'attore con la sentenza n. 958/2018, emessa dal Tribunale di Nola in data 10/05/2018, e disporre la compensazione delle spese di lite e di quelle di redazione dell'elaborato peritale;
In via subordinata 3. per i motivi di cui in narrativa, alla luce dell'esistenza di ragioni eccezionali, meritevoli di apprezzamento, riformare il provvedimento emesso dal giudice di prime cure e per l'effetto rideterminare la condanna stessa entro i valori minimi, sussistendo tutti i presupposti di legge per una pronuncia in tal senso;
In via ulteriormente subordinata 4. per i motivi di cui in narrativa, alla luce della contraddittorietà logica della decisione emessa dal giudice di prime cure ed in particolare della palese inconciliabilità tra motivazione e dispositivo, l'appellante chiede di effettuare un corretto calcolo dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e per l'effetto di rideterminare la condanna inflitta secondo l'importo corretto;
In ogni caso 5. con vittoria di spese, diritti ed onorari, del presente grado di giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.”
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale nell'opporsi all'avversa pretesa, insisteva per la conferma dell'impugnata sentenza, chiedendo alla Corte così provvedere: “NEL MERITO 1). per il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed improcedibile per essere nulla e prescritta, oltre che del tutto destituita di qualsivoglia fondamento;
2). con vittoria di spese di lite con ogni accessorio di legge compreso IVA, CPA e spese generali. IN VIA ISTRUTTORIA.
Per il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza. Nella liquidazione delle spese di lite si chiede alla Corte di valutare se sussistono i presupposti per l'applicazione delle seguenti maggiorazioni di cui all' art 4 DM 55/14: A. maggiorazione del 30% ex art.4 comma 1-bis1 DM 55/2014, in considerazione delle peculiari tecniche informatiche utilizzate per la redazione degli atti depositati nel corso del giudizio, tali da agevolare la consultazione e la fruizione degli stessi;
B. maggiorazione del 33% ex. art 4, comma 82 DM 55/2014, in
pagina 3 di 7 considerazione della manifesta fondatezza delle difese svolte dalla scrivente convenuta.”
La Corte, all'udienza del 13.02.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a pagina 4 di 7 rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Venendo al merito, rileva la Corte che ha censurato la pronuncia di Parte_1
prime cure deducendone l'erroneità sulla base di due motivi di appello. Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole della impugnata sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha riconosciuto la compensazione delle spese di lite e di C.T.U, pur avendo deciso il giudizio a seguito di intervento risolutivo della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite. Con il secondo motivo di gravame, subordinato al mancato accoglimento del primo, l'appellante si duole della impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato i parametri medi del dm n. 54/2014 condannandolo al pagamento, in favore della delle spese di lite Controparte_1
liquidate in Euro 11.500,00.
L'appello è fondato.
Ed invero, rileva questa Corte che all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado, avvenuto in data 25.11.2015, la giurisprudenza non era univoca nel ritenere che la disciplina antiusura, così come determinata dalla legge 108 del 1996, fosse o meno applicabile anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore. L'intervento risolutivo delle Sezioni Unite avutosi nell'anno 2017 ha posto fine all'annoso dibattito negando la configurabilità dell'usura sopravvenuta con riferimento ai contratti stipulati prima del 03.04.1997, data corrispondete alla effettiva entrata in vigore della legge
108/1996 (cfr. sent. SS UU n.24675/2017).
Sulla scorta di tale pronuncia il Tribunale in primo grado, rilevando che il contratto di cui il chiedeva accertarsi l'usura era stato stipulato fra le parti il 25.03.1997 e Pt_1
che esso, dunque, risaliva a data anteriore all'entrata in vigore della citata legge, rigettava l'attorea domanda, condannando, altresì, il soccombente alla refusione delle spese di lite e di C.T.U.
Ebbene, ciò premesso in fatto, ritiene questa Corte che il sopravvento e dirimente orientamento giurisprudenziale posto alla base della decisione rende legittimo pagina 5 di 7 dispensare la parte condannata in seguito ad esso dalla condanna aggiuntiva delle spese di lite, consentendo la deroga all'art 91 c.p.c.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art 92 c.p.c. può essere disposta dal Giudice, oltre che nel caso di reciproca soccombenza anche nelle ipotesi in cui, nelle more del giudizio, si sia verificato un mutamento giurisprudenziale tale da determinare una situazione di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2 c.p.c.. La Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018, ha chiarito, infatti, che “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. In altri termini, la sussistenza di orientamenti non univoci sulle questioni di cui è causa, integra le “gravi ed eccezionali ragioni” in presenza delle quali l'art. 92, secondo comma, c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile) giustifica la deroga alla regola della soccombenza. Ebbene, a tale riguardo, ritiene la Corte che, nel caso di specie, la compensazione delle spese di lite e di C.T.U. del primo grado di giudizio è legittima e va disposta in ragione del noto contrasto giurisprudenziale esistente al momento dell'instaurazione del giudizio (atto di citazione notificato in data 24.11.2015), sul punto controverso tra le parti in lite in merito alla contestata retroattività dalla legge 108 del
1996 e del successivo dirimente intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(cfr. sent. SS UU n.24675/2017) cui il Tribunale di primo grado si è conformato.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto e la pronuncia gravata parzialmente riformata, con assorbimento delle ulteriori questioni dedotte in giudizio.
Parimenti vanno compensate le spese di lite del presente grado di giudizio posto che il
, pur se vittorioso in sede di gravame, risulta comunque soccombente Pt_1
relativamente alla pretesa azionata. La Suprema Corte di Cassazione ha, invero, chiarito che ai fini della liquidazione delle spese di lite, il relativo onere “va attribuito e ripartito
pagina 6 di 7 tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale”
(Cass. Civ. Ordinanza23 agosto 2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza n. 958/2018 del Tribunale Parte_1 CP_1
di Nola pubblicata in data 10.05.2018, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese di lite del primo grado del giudizio, ivi comprese quelle relative alla ctu;
b) Compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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