Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1908/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1908/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 04.11.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
Pistoia (PT), Via Sorelle Cecchi n. 65/55, C.F. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Ballati del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT),
Via Curtatone e Montanara n. 63, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], e residente a Parte_2
Pistoia (PT), Via Sorelle Cecchi n. 65/55, C.F. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Strufaldi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia (PT), corso G. Amendola n. 36, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 04.11.2024, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Pistoia (PT) in data 14.05.2000, precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 15.05.2004). Per_1
Le parti evidenziavano che i loro rapporti divenivano intollerabili a causa di gravi incompatibilità caratteriali.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) La sig.ra si è già trasferita presso l'abitazione dei Parte_1 genitori sita in Pistoia, Via Santomoro n. 357, ove trasferirà la propria residenza (doc. 4);
3) Il sig. continuerà ad abitare nella casa Parte_2 coniugale sita in Pistoia, Via sorelle Cecchi n. 65/55, ove manterrà la propria residenza (doc. 5);
4) Il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1 continuerà a vivere con il padre nella casa coniugale e frequenterà la madre quotidianamente;
5) La sig.ra risulta dipendente della LIDL Italia con qualifica di Pt_1 operaria e svolge attività di addetta alle vendite. Il sig. risulta Pt_2 socio della società A.S. Elettroimpianti s.n.c. di FA LI e
AN TE (doc. 6-7);
6) Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra a titolo di Pt_2 Pt_1 mantenimento del coniuge, la somma di € 400,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2025 fino al mese di dicembre 2035 che si ridurrà ad € 250,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio
2036, importo da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
2 7) La sig.ra ed il sig. si impegnano a vendere l'immobile Pt_1 Pt_2 in comproprietà sito in Pistoia, Via Sorelle Cecchi n. 65/55 sopra descritto, il cui ricavato, previa estinzione del mutuo citato, verrà diviso in parti uguali;
8) Il sig. provvederà integralmente al pagamento dei ratei del Pt_2 mutuo ipotecario e delle spese condominiali del suddetto immobile fino alla vendita dello stesso;
9) Il sig. ha donato alla sig.ra il veicolo Peugeot 308 Pt_2 Pt_1 targato EW607ZG intestato al medesimo, già in uso alla sig.ra Pt_1 la quale si impegna a procedere al trasferimento della proprietà entro il 31.12.2024;
10) Il sig. , a seguito della vendita dell'immobile, si impegna a Pt_2 corrispondere alla sig.ra la somma di € 1.250,00, a titolo di Pt_1 rimborso della metà delle spese legali sostenute da quest'ultima per il presente giudizio;
11) Ciascun coniuge resterà esclusivo proprietario degli effetti personali esclusivamente posseduti, compresi i regali ricevuti in costanza di matrimonio con rinuncia in merito ad ogni reciproca pretesa e/o diritto;
12) I ricorrenti dichiarano con il presente atto di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro esistenti e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione;
13) I ricorrenti prestano con la sottoscrizione del presente atto il loro reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto
e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 22.11.2024 e
15.01.2025 e preso atto del parere del P.M., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro
3 convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Pistoia (PT) il 04.05.1972 e , nato a [...] il Parte_2
10.04.1971, che hanno contratto matrimonio in Pistoia (PT) in data
14.05.2000 alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 29, P.
II, Serie A, anno 2000);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Presidente relatore
FA Billet
4